Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2001, n. 177 - 25209
Legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario
di lavoratori disoccupati in cantieri di lavori di enti locali) e successive
modifiche ed integrazioni. Art. 4: delibera quadro e contributi regionali
relativi allanno 2001"
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
- Di ripartire, percentualmente, fra le province le somme stanziate a bilancio
per lesercizio dellanno 2001 sui capitoli relativi agli interventi di
cui allarticolo 8 e 7 bis della l.r. 55/1984, e successive modifiche ed
integrazioni, in misura corrispondente allincidenza percentuale della
disoccupazione in ciascuna delle province stesse, nel precedente anno,
rispetto al totale del Piemonte, suscettibile di modifica in base alle
richieste pervenute allAmministrazione regionale dalle province piemontesi
relative alla effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli
interventi predetti, dando mandato alla Amministrazione regionale di adottare
il provvedimento di riparto effettivo e di assegnazione alle province medesime;
- di stabilire lentità dellindennità giornaliera, di cui allarticolo
8 della l.r. 55/1984 e successive modifiche ed integrazioni da corrispondersi
ai disoccupati, da parte degli enti locali attuatori di cantiere, per le
singole giornate di effettiva apertura del cantiere, in lire 60.000 lorde.
Si intendono disoccupati, ai fini della l.r. 55/1984, i soggetti di cui
alle leggere c) e d) del comma 2 dellarticolo 1 del d.lgs. 21 aprile 2000
n. 181 (Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda ed offerta di
lavoro in attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a) della legge
17 maggio 1999, n. 144);
- di stabilire la quota dellindennità, indicata al precedente punto, finanziabile
con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna
Provincia in lire 30.000 lorde e di stabilire che la formazione professionale
e le eventuali connesse azioni di orientamento e consulenza, di cui allarticolo
7 bis della l.r. 55/1984 sono a completo carico del bilancio regionale.
- di stabilire i seguenti criteri e priorità per laccoglimento delle domande,
lapprovazione dei progetti, la concessione dei contributi:
_ il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a),
b), c), d), e), e1), f), g), dellarticolo 6, comma 1, della predetta legge;
_ il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale
e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile
sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto deve prevedere
un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate
alla valutazione delle condizioni daccesso a successivi percorsi orientativi
e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere
i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca
del lavoro successivo allattività di cantiere, azioni di formazione professionale
e/o altre azioni volte alloccupazione;
_ il progetto deve essere riferito al bacino provinciale di riferimento
dei Centri per lImpiego di cui allarticolo 15 comma 1 della l.r. 41/1998,
il cui rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero
di abitanti residenti risulti più elevato;
_ il progetto deve prevedere che lindennità giornaliera di cui allarticolo
8 della l.r. 55/1984 risulti cofinanziata dal contributo regionale nella
misura del 50%, da fondi provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli
Enti locali attuatori per la rimanente quota;
_ il progetto, al fine del riconoscimento del credito formativo derivanti
dalla partecipazione alle attività poste in essere ai sensi dellarticolo
7 bis della l.r. 55/1984 riferibili ai profili formativi deve prevedere
quanto indicato dagli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile
2000 n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e di conseguenza la possibilità di
presentazione dellapposita domanda allAmministrazione regionale per leventuale
riconoscimento dei crediti formativi con le modalità previste dalla predetta
normativa;
- di definire le seguenti categorie di soggetti deboli sul mercato del
lavoro:
- disoccupati di cui al comma 2 del presente dispositivo, considerando
prioritariamente le specifiche condizioni del mercato del lavoro locale;
- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con
maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;
- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità
lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di
funzionalità del cantiere;
- disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio breve, compatibile
con le esigenze di funzionalità del cantiere;
- disoccupati che abbiano maturato il cinquantesimo anno di età entro il
31 dicembre 2000;
- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavori dellesercizio
dellanno precedente;
- di dare mandato alla Giunta regionale di assumere tutti gli atti necessari
allattuazione del presente provvedimento.
(omissis)