Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2001, n. 177 - 25209

“Legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavori di enti locali) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4: delibera quadro e contributi regionali relativi all’anno 2001"

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

- Di ripartire, percentualmente, fra le province le somme stanziate a bilancio per l’esercizio dell’anno 2001 sui capitoli relativi agli interventi di cui all’articolo 8 e 7 bis della l.r. 55/1984, e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all’incidenza percentuale della disoccupazione in ciascuna delle province stesse, nel precedente anno, rispetto al totale del Piemonte, suscettibile di modifica in base alle richieste pervenute all’Amministrazione regionale dalle province piemontesi relative alla effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli interventi predetti, dando mandato alla Amministrazione regionale di adottare il provvedimento di riparto effettivo e di assegnazione alle province medesime;

- di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’articolo 8 della l.r. 55/1984 e successive modifiche ed integrazioni da corrispondersi ai disoccupati, da parte degli enti locali attuatori di cantiere, per le singole giornate di effettiva apertura del cantiere, in lire 60.000 lorde. Si intendono disoccupati, ai fini della l.r. 55/1984, i soggetti di cui alle leggere c) e d) del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);

- di stabilire la quota dell’indennità, indicata al precedente punto, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in lire 30.000 lorde e di stabilire che la formazione professionale e le eventuali connesse azioni di orientamento e consulenza, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 55/1984 sono a completo carico del bilancio regionale.

- di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi:

_ il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), dell’articolo 6, comma 1, della predetta legge;

_ il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione;

_ il progetto deve essere riferito al bacino provinciale di riferimento dei Centri per l’Impiego di cui all’articolo 15 comma 1 della l.r. 41/1998, il cui rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato;

_ il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’articolo 8 della l.r. 55/1984 risulti cofinanziata dal contributo regionale nella misura del 50%, da fondi provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli Enti locali attuatori per la rimanente quota;

_ il progetto, al fine del riconoscimento del credito formativo derivanti dalla partecipazione alle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 55/1984 riferibili ai profili formativi deve prevedere quanto indicato dagli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e di conseguenza la possibilità di presentazione dell’apposita domanda all’Amministrazione regionale per l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi con le modalità previste dalla predetta normativa;

- di definire le seguenti categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro:

- disoccupati di cui al comma 2 del presente dispositivo, considerando prioritariamente le specifiche condizioni del mercato del lavoro locale;

- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio breve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati che abbiano maturato il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000;

- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavori dell’esercizio dell’anno precedente;

- di dare mandato alla Giunta regionale di assumere tutti gli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

(omissis)