Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 3 luglio 2001, n. 170-22178
Dimissioni del Signor Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale
e relativa surrogazione con il Signor Ennio Lucio Galasso (art. 16 legge
17 febbraio 1968, n. 108)
Si passa allesame della proposta di deliberazione n. 237 Dimissioni del
Signor Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale e relativa
surrogazione con il Signor Ennio Lucio Galasso (art. 16 legge 17 febbraio
1968, n. 108).
Interviene il Consigliere Mellano, in qualità di Presidente della Giunta
delle Elezioni: che riferisce sul punto e dà lettura dellestratto del
verbale n. 14 del 3 luglio 2001.
Il presidente Cota dà lettura della lettera di dimissioni, in data 2 luglio
2001, del Consigliere Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale.
Il Presidente Cota pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di
prendere atto delle dimissioni del Consigliere Roberto Salerno.
Il Presidente Cota dichiara lesito della votazione: presenti e votanti
n. 38 Consiglieri, voti favorevoli n. 38.
Il Presidente Cota pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di
prendere atto che al Consigliere Roberto Salerno (eletto nella quota proporzionale
nella circoscrizione di Torino, nella lista avente il contrassegno Alleanza
Nazionale) subentra, ai sensi dellart. 16 della legge 108/1968, il Signor
Ennio Lucio Gallasso, che nella stessa lista e Circoscrizione segue lultimo
eletto, al quale va pertanto attribuito il saggio resosi vacante.
Il Presidente Cota dichiara lesito della votazione: presenti e votanti
n. 39 consiglieri, voti favorevoli n. 39.
Il Presidente Cota proclama eletto Consigliere il Signor Ennio Lucio Galasso
e lo invita a prendere posto in Aula qualora si trovi nelle vicinanze.
(Il Consigliere neo-eletto prende posto).
Per quanto attiene alla convalida dellelezione del neo-eletto Consigliere,
lart. 17 della legge 108/1968 prevede che al Consiglio regionale è riservata
la convalida dellelezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite
dal suo Regolamento Interno. A tal fine lart. 16 del Regolamento stabilisce
che lesame delle condizioni di ciascuno dei Consiglieri eletti sia effettuato
dalla Giunta delle Elezioni, la quale proporrà successivamente al Consiglio
regionale ladozione dei provvedimenti conseguenti.
(omissis)