Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 3 luglio 2001, n. 170-22178

Dimissioni del Signor Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con il Signor Ennio Lucio Galasso (art. 16 legge 17 febbraio 1968, n. 108)

Si passa all’esame della proposta di deliberazione n. 237 “Dimissioni del Signor Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con il Signor Ennio Lucio Galasso (art. 16 legge 17 febbraio 1968, n. 108)”.

Interviene il Consigliere Mellano, in qualità di Presidente della Giunta delle Elezioni: che riferisce sul punto e dà lettura dell’estratto del verbale n. 14 del 3 luglio 2001.

Il presidente Cota dà lettura della lettera di dimissioni, in data 2 luglio 2001, del Consigliere Roberto Salerno dalla carica di Consigliere regionale.

Il Presidente Cota pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Roberto Salerno.

Il Presidente Cota dichiara l’esito della votazione: presenti e votanti n. 38 Consiglieri, voti favorevoli n. 38.

Il Presidente Cota pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di prendere atto che al Consigliere Roberto Salerno (eletto nella quota proporzionale nella circoscrizione di Torino, nella lista avente il contrassegno Alleanza Nazionale) subentra, ai sensi dell’art. 16 della legge 108/1968, il Signor Ennio Lucio Gallasso, che nella stessa lista e Circoscrizione segue l’ultimo eletto, al quale va pertanto attribuito il saggio resosi vacante.

Il Presidente Cota dichiara l’esito della votazione: presenti e votanti n. 39 consiglieri, voti favorevoli n. 39.

Il Presidente Cota proclama eletto Consigliere il Signor Ennio Lucio Galasso e lo invita a prendere posto in Aula qualora si trovi nelle vicinanze.

(Il Consigliere neo-eletto prende posto).

Per quanto attiene alla convalida dell’elezione del neo-eletto Consigliere, l’art. 17 della legge 108/1968 prevede che “al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento Interno”. A tal fine l’art. 16 del Regolamento stabilisce che l’esame delle condizioni di ciascuno dei Consiglieri eletti sia effettuato dalla Giunta delle Elezioni, la quale proporrà successivamente al Consiglio regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

(omissis)