Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001
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Codice 17
Ulteriori precisazioni ai Comuni in merito al rilascio di autorizzazioni
ad esecitare il commercio su area pubblica di tipo B ai sensi della L.
112/91
Come è noto dal 14.11.2000 sono in corso i procedimenti di rilascio dei
nulla-osta regionali per le autorizzazioni di cui alloggetto.
Sussiste al riguardo lesigenza di arrivare ad una definizione delle procedure
in tempi ragionevoli, tali da evitare disagi ed incertezze agli operatori
del settore e nello stesso tempo tali da consentire ai Comuni di poter
procedere ai successivi adempimenti di legge in materia di Commercio su
Aree Pubbliche.
Prendendo atto del fatto che si è verificato il caso ricorrente ( rispetto
al quale la D.G.R. n. 32-2642 - Criteri per la disciplina delle vicende
giuridico amministrative del settore Commercio su Area Pubblica non aveva
previsto nulla) della richiesta di chiarimenti da parte di molti Comuni
Piemontesi scelti come sede di posteggio dagli operatori sul da farsi in
caso di ritardo o mancata presentazione degli interessati aventi diritto
alla concessione di posteggio.
Tutto ciò premesso e al fine di fornire ai Comuni ulteriori precisazioni
di dettaglio si ritiene opportuno in proposito stabilire ulteriori modalità
procedimentali.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Vista la L. 112/91 e Regolamento di Attuazione D.M. 248/93;
Vista la L.R. 17/95;
Vista la D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998;
determina
In attuazione della D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998, di assumere
per le motivazioni di cui in premessa le seguenti disposizioni di procedimento.
Il Comune individuato dal nulla-osta come sede di posteggio che dovesse
riscontrare un evidente ritardo nella presentazione dellinteressato al
fine di definire la scelta del numero del posteggio da comunicare al Comune
di residenza del medesimo dovrà comportarsi secondo le seguenti indicazioni:
1) il Comune convoca linteressato, richiedendone lindirizzo direttamente
agli Uffici Regionali, sollecitandolo alla scelta del numero di posteggio
cui ha diritto, a mezzo dellinvio di una raccomandata in cui verrà fissata
una data ed unora di presentazione;
2) allinteressato nella lettera di convocazione verrà comunicato che,
qualora egli non possa presentarsi allappuntamento fissato dal Comune,
potrà ancora farlo entro i successivi 30 giorni, con lindicazione che,
in tal caso, passerà come ultimo di quella giornata di convocazioni e non
potrà più vantare alcun diritto rispetto allordine di scelta della graduatoria
iniziale;
3) sempre nella lettera di convocazione iniziale verrà inoltre comunicato
all interessato che, qualora egli non si presenti entro i 30 giorni, tale
mancata presentazione verrà considerata dal Comune come rinuncia al rilascio
della concessione di posteggio;
4) al termine di tale procedimento il Comune sede di posteggio darà comunicazione
dellesito finale al Comune di residenza dellinteressato che dovrà rilasciare
lautorizzazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dell art. 65 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, al fine di consentire unimmediata informazione
agli Enti interessati.
Il Direttore regionale
D.D. 10 agosto 2001, n. 235
Marco Cavaletto