Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

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Codice 17
D.D. 10 agosto 2001, n. 235

Ulteriori precisazioni ai Comuni in merito al rilascio di autorizzazioni ad esecitare il commercio su area pubblica di tipo B ai sensi della L. 112/91

Come è noto dal 14.11.2000 sono in corso i procedimenti di rilascio dei nulla-osta regionali per le autorizzazioni di cui all’oggetto.

Sussiste al riguardo l’esigenza di arrivare ad una definizione delle procedure in tempi ragionevoli, tali da evitare disagi ed incertezze agli operatori del settore e nello stesso tempo tali da consentire ai Comuni di poter procedere ai successivi adempimenti di legge in materia di Commercio su Aree Pubbliche.

Prendendo atto del fatto che si è verificato il caso ricorrente ( rispetto al quale la D.G.R. n. 32-2642 - Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore Commercio su Area Pubblica non aveva previsto nulla) della richiesta di chiarimenti da parte di molti Comuni Piemontesi scelti come sede di posteggio dagli operatori sul da farsi in caso di ritardo o mancata presentazione degli interessati aventi diritto alla concessione di posteggio.

Tutto ciò premesso e al fine di fornire ai Comuni ulteriori precisazioni di dettaglio si ritiene opportuno in proposito stabilire ulteriori modalità procedimentali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Vista la L. 112/91 e Regolamento di Attuazione D.M. 248/93;

Vista la L.R. 17/95;

Vista la D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998;

determina

In attuazione della D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998, di assumere per le motivazioni di cui in premessa le seguenti disposizioni di procedimento.

Il Comune individuato dal nulla-osta come sede di posteggio che dovesse riscontrare un evidente ritardo nella presentazione dell’interessato al fine di definire la scelta del numero del posteggio da comunicare al Comune di residenza del medesimo dovrà comportarsi secondo le seguenti indicazioni:

1) il Comune convoca l’interessato, richiedendone l’indirizzo direttamente agli Uffici Regionali, sollecitandolo alla scelta del numero di posteggio cui ha diritto, a mezzo dell’invio di una raccomandata in cui verrà fissata una data ed un’ora di presentazione;

2) all’interessato nella lettera di convocazione verrà comunicato che, qualora egli non possa presentarsi all’appuntamento fissato dal Comune, potrà ancora farlo entro i successivi 30 giorni, con l’indicazione che, in tal caso, passerà come ultimo di quella giornata di convocazioni e non potrà più vantare alcun diritto rispetto all’ordine di scelta della graduatoria iniziale;

3) sempre nella lettera di convocazione iniziale verrà inoltre comunicato all’ interessato che, qualora egli non si presenti entro i 30 giorni, tale mancata presentazione verrà considerata dal Comune come rinuncia al rilascio della concessione di posteggio;

4) al termine di tale procedimento il Comune sede di posteggio darà comunicazione dell’esito finale al Comune di residenza dell’interessato che dovrà rilasciare l’autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al fine di consentire un’immediata informazione agli Enti interessati.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto