Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 83-3800
Criteri di ripartizione e assegnazione agli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali dei fondi stanziati per il finanziamento di piani progettuali
ai sensi della legge 21.5.1998, n. 162 relativa allhandicap grave e gravissimo
La legge 21.5.1998, n. 162 Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave allart. 1
dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona
e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità.
Ai sensi dellart. 3, comma 1, della stessa legge, che prevede, per lattuazione
dei suddetti interventi, stanziamenti finanziari da destinare alle regioni,
con la d.g.r. n.132-00718 del 31.7.2000 sono stati definiti i criteri di
ripartizione e assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
dei fondi stanziati dal Dipartimento Affari Sociali a favore della Regione
Piemonte per gli anni 1999 e 2000.
Con decreto del Ministro del Dipartimento Affari Sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 20.3.2001 è stata effettuata la ripartizione
alle Regioni delle risorse destinate agli interventi di sostegno della
disabilità grave per lanno 2001. Alla Regione Piemonte è stata assegnata
la somma di £. 4.034.188.034.
Considerato che dellassegnazione dei finanziamenti agli enti gestori di
cui alla d.g.r. n. 132-00718 del 31.7.2000 è stata revocata la somma di
£. 91.039.290, tale somma incrementa il suddetto finanziamento relativo
allanno 2001, portando il budget da assegnare a complessive £. 4.125.227.324.
Valutato il riscontro positivo a livello territoriale determinato dallapplicazione
dei predetti criteri ed al fine di consolidare gli interventi posti in
essere nel 2000, si ritiene opportuno avvalersi degli stessi anche per
lanno 2001.
Ai sensi della l.r. 27/94, vengono ora definite le modalità per la predisposizione
dei piani progettuali nonchè la ripartizione e lassegnazione agli enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali della somma disponibile per
lanno 2001, così come specificato rispettivamente negli allegati 1 e 2,
parti integranti della presente deliberazione.
I finanziamenti assegnati verranno erogati, previa valutazione da parte
del Gruppo di Lavoro Interassessorile sullhandicap, con successiva determinazione
del dirigente del Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno
della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale.
Pertanto, vista la l. 104/92, così come modificata dalla l. 162/98,
vista la l. 328/2000,
vista la l. r. 62/95,
vista la l. r .27/94,
vita la d.g.r n 132-00718 del 31.7.2000
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare le modalità per la predisposizione dei piani progettuali
, così come specificato nellallegato 1, parte integrante della presente
deliberazione;
- di approvare, sulla base dei criteri approvati con la d.g.r. n. 132-00718
del 31.7.2000, la ripartizione e lassegnazione della somma disponibile
tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui allart.
13, comma 4, della l.r. 62/95, così come specificato nellallegato 2, parte
integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che i piani progettuali definiti dagli enti gestori verranno
validati e approvati,previa valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile
sullhandicap, con determinazione del dirigente del Settore Programmazione
e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per
la qualificazione del personale socio-assistenziale. Con la stessa determinazione
si provvederà allassunzione dellimpegno ed allerogazione delle rispettive
somme.
(omissis)
Allegato 1
MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE
Ai sensi della legge 162/98 i progetti dovranno essere rivolti allattivazione
e/o allo sviluppo di:
1. servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi,
anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare
che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
2. interventi in aiuto alla persona finalizzati allaccesso, da parte del
disabile grave, dellinsieme di opportunità che producono integrazione
sociale;
3. interventi di sollievo alle famiglie allinterno delle strutture residenziali
esistenti, nonchè attraverso lutilizzo di strutture anche di tipo alberghiero
in località climatiche e centri estivi;
4. prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità
particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi
che determinano un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico
programma individuale di intervento.
Qualora i destinatari dellintervento non siano in possesso della certificazione
di handicap ai sensi dellart. 3 della legge 104/92, la gravità dovrà essere
attestata dallente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona
o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate
tra lente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso
un atto, le modalità di realizzazione del progetto.
I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dellente proponente
per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.
Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le
famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.
Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno far pervenire
entro il 16 ottobre 2001 (farà fede la data del timbro postale) al Settore
Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della
famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale - Assessorato
alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino - il piano
progettuale approvato dallorgano deliberante e corredato di analitico
piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.
I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile
sullhandicap, verranno validati ed approvati con determinazione del dirigente
del Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona
e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale.
Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del
programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale
verrà revocata lassegnazione.
La revoca dellassegnazione è prevista anche per gli enti gestori che non
presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine
di scadenza.
Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore
Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della
famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale, entro
i 6 mesi successivi alla comunicazione dellassegnazione del contributo,
una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.
Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire
una relazione, predisposta su apposito schema regionale, che verrà successivamente
trasmesso, sui risultati attesi ed unautocertificazione attestante le
spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno
il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.
Tale certificazione dovrà pervenire entro due anni dalla data dellatto
regionale di assegnazione dei finanziamenti.
Il Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona
e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
si riserva di effettuare verifiche a campione.
DEI PIANI PROGETTUALI