Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 83-3800

Criteri di ripartizione e assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei fondi stanziati per il finanziamento di piani progettuali ai sensi della legge 21.5.1998, n. 162 relativa all’handicap grave e gravissimo

La legge 21.5.1998, n. 162 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della stessa legge, che prevede, per l’attuazione dei suddetti interventi, stanziamenti finanziari da destinare alle regioni, con la d.g.r. n.132-00718 del 31.7.2000 sono stati definiti i criteri di ripartizione e assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei fondi stanziati dal Dipartimento Affari Sociali a favore della Regione Piemonte per gli anni 1999 e 2000.

Con decreto del Ministro del Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.3.2001 è stata effettuata la ripartizione alle Regioni delle risorse destinate agli interventi di sostegno della disabilità grave per l’anno 2001. Alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di £. 4.034.188.034.

Considerato che dell’assegnazione dei finanziamenti agli enti gestori di cui alla d.g.r. n. 132-00718 del 31.7.2000 è stata revocata la somma di £. 91.039.290, tale somma incrementa il suddetto finanziamento relativo all’anno 2001, portando il budget da assegnare a complessive £. 4.125.227.324.

Valutato il riscontro positivo a livello territoriale determinato dall’applicazione dei predetti criteri ed al fine di consolidare gli interventi posti in essere nel 2000, si ritiene opportuno avvalersi degli stessi anche per l’anno 2001.

Ai sensi della l.r. 27/94, vengono ora definite le modalità per la predisposizione dei piani progettuali nonchè la ripartizione e l’assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della somma disponibile per l’anno 2001, così come specificato rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti della presente deliberazione.

I finanziamenti assegnati verranno erogati, previa valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, con successiva determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”.

Pertanto, vista la l. 104/92, così come modificata dalla l. 162/98,

vista la l. 328/2000,

vista la l. r. 62/95,

vista la l. r .27/94,

vita la d.g.r n 132-00718 del 31.7.2000

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modalità per la predisposizione dei piani progettuali , così come specificato nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare, sulla base dei criteri approvati con la d.g.r. n. 132-00718 del 31.7.2000, la ripartizione e l’assegnazione della somma disponibile tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui all’art. 13, comma 4, della l.r. 62/95, così come specificato nell’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che i piani progettuali definiti dagli enti gestori verranno validati e approvati,previa valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, con determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”. Con la stessa determinazione si provvederà all’assunzione dell’impegno ed all’erogazione delle rispettive somme.

(omissis)

Allegato 1

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PIANI PROGETTUALI

Ai sensi della legge 162/98 i progetti dovranno essere rivolti all’attivazione e/o allo sviluppo di:

1. servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2. interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3. interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonchè attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4. prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinano un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno far pervenire entro il 16 ottobre 2001 (farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino - il piano progettuale approvato dall’organo deliberante e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti gestori che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’assegnazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, che verrà successivamente trasmesso, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Tale certificazione dovrà pervenire entro due anni dalla data dell’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” si riserva di effettuare verifiche a campione.

Allegati