Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 82-3799
L.r. 27/94. Criteri e modalità per lassegnazione dei contributi di cui
alla legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q), relativi agli interventi
regionali in favore dei cittadini handicappati ed alle azioni progettuali
di consolidamento dellOsservatorio regionale sullhandicap - Progetto
A.L.I.
A relazione dellAssessore Cotto:
La l. 104/92 Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, modificata dalla l. 162/98 concernente
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, allart. 42,
comma 1, ha previsto listituzione del Fondo per lintegrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore di cittadini handicappati.
Il comma 4 ed il comma 6, lett. q) dello stesso articolo pongono in capo
alle regioni la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare
i servizi.
La legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali agli artt. 14 e 22, comma 2, lett. f)
pone particolare attenzione alla realizzazione di interventi di integrazione
e sostegno sociale per le persone disabili ed individua, come stabilito
nella l.r. 62/95 Norme per lesercizio delle funzioni socio-asssitenziali,
nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire lefficacia
e lefficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei comuni.
Considerato, tra laltro, che la realizzazione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali richiede il coinvolgimento degli enti pubblici
e del privato sociale, si ritiene che siano gli enti gestori delle funzioni
socio assistenziali i più idonei a programmare, dintesa con le realtà
pubbliche e private del territorio, una progettualità innovativa in grado
di offrire risposte adeguate ai bisogni.
Si reputa, dunque, opportuno individuare nei predetti enti i beneficiari
dei contributi di cui alla legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q) relativi
agli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati, ripartendo
ed assegnando agli stessi la somma disponibile per la realizzazione degli
interventi valutati prioritari a livello locale.
Negli anni passati, inoltre, una parte dei finanziamenti di cui alla l.
104/92, sono stati destinati allavvio e allo sviluppo dellOsservatorio
regionale sullhandicap - progetto A.L.I., promuovendo una rete capillare
e integrata di progetti innovativi sia sul fronte tecnologico che organizzativo.
Tali progetti erano in capo a enti individuati centri pilota con il compito
di attivare centri satelliti quale riferimento territoriale.
Nelle more della messa a regime dellOsservatorio, in analogia al processo
innovativo dei criteri di riparto agli enti gestori e per un più cogente
utilizzo delle risorse, si ritiene opportuno individuare nei centri pilota
del progetto A.L.I. i beneficiari dei suddetti contributi per le azioni
esclusivamente finalizzate al consolidamento dellOsservatorio regionale
sullhandicap - progetto A.L.I..
I criteri pluriennali per lassegnazione dei finanziamenti di cui alla
l. 104/92 sono stati individuati con la d.g.r. n. 28-27481 del 31.7.1999,
sulla quale era stato acquisito il parere del CO.RE.S.A..Tali criteri consentono
di acquisire gli elementi di qualità ed efficacia degli interventi attivati,
anche ai fini dellassunzione di indirizzi programmatori in materia di
handicap.
Pertanto, ai sensi della l.r. 27/94, vengono ora determinate le modalità
per la predisposizione dei piani progettuali nonché i criteri di ripartizione
e di assegnazione della somma disponibile, come specificato rispettivamente
negli allegati 1 e 2, parti integranti della presente deliberazione.
I finanziamenti assegnati verranno erogati, previa valutazione da parte
del Gruppo di Lavoro Interassessorile sullhandicap, con successiva determinazione
del dirigente del Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno
della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale.
Pertanto, vista la l. 104/92, art. 42, commi 1, 4 e 6 - lett. q),
vista la l. 328/2000,
vita la l.r. 62/95,
vista la l. r. 27/94,
vista la d.g.r. 28-27481 del 31.07.2001;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare le modalità per la predisposizione dei piani progettuali,
così come specificato nellallegato 1, parte integrante della presente
deliberazione;
- di approvare i criteri di ripartizione e di assegnazione della somma
disponibile tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di
cui allart. 13 della l.r. 62/95 e tra i centri pilota del progetto A.L.I.,
così come specificato nellallegato 2, parte integrante della presente
deliberazione;
- di stabilire che i piani progettuali definiti dagli enti gestori e dai
centri pilota del progetto A.L.I. verranno validati ed approvati, previa
valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sullhandicap,
con determinazione del dirigente del Settore Programmazione e promozione
interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione
del personale socio-assistenziale. Con la stessa determinazione si provvederà
allassunzione dellimpegno ed allerogazione delle rispettive somme.
(omissis)
Allegato 1
MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE
Ai sensi della l. 104/1992, i piani progettuali dovranno essere rivolti
a:
1. sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia
da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza
domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno
e residenziale;
2. potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici
educativi e dei Centri Addestramento Disabili;
3. interventi propedeutici allinserimento lavorativo consistenti nella
valutazione diagnostica, nello sviluppo di competenze professionali, nella
definizione di progetti di inserimento lavorativo e nel tirocinio lavorativo;
4. sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione
socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa
a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi
relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/85;
5. sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea
finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita
adeguato;
6. consolidamento dellOsservatorio regionale sullhandicap - Progetto
A.L.I.
I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti
pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale, presenti sul territorio.
Relativamente alle attività individuate ai punti 1. - 2. - 3. - 4. e 5.,
nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle
funzioni socio assistenziali dovranno tenere conto della progettualità
locale esistente già finanziata con i contributi di cui alla l. 104/92,
art. 42, comma 6, lettera q).
Negli anni precedenti i bandi regionali di assegnazione dei predetti contributi
individuavano quali beneficiari i comuni singoli, consorziati o associati,
le comunità montane, le province e le aziende sanitarie regionali. Ciò
ha consentito lattivazione da parte dei precitati enti di interventi innovativi
e di incremento delle attività già in essere nei servizi socio assistenziali,
la cui prosecuzione dovrà essere garantita nellambito dei piani progettuali
che saranno predisposti dagli enti gestori.
Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o
assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra
lente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un
atto, le modalità di realizzazione del progetto.
Relativamente allattività individuata al punto 6., i Centri pilota, allinterno
del progetto A.L.I., dovranno garantire ai centri satelliti attività di
formazione, informazione e consulenza.
I piani progettuali dovranno inoltre prevedere la compartecipazione dellente
proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale
stesso.
Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed i centri pilota
del progetto A.L.I. dovranno far pervenire entro il 16 ottobre 2001 (farà
fede la data del timbro postale) al Settore Programmazione e promozione
interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione
del personale socio-assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali
- Corso Stati Uniti, 1 -10128 Torino - il piano progettuale approvato dallorgano
deliberante e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della
quota di compartecipazione prevista.
I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile
sullhandicap, verranno validati ed approvati con determinazione del dirigente
del Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona
e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale.
Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori
che non terranno conto della progettualità proposta dagli enti locali,
aziende sanitarie locali e comunità montane sia che si tratti della prosecuzione
degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi ex
l. 104/92 sia che si tratti dellattivazione di nuovi interventi.
Analogamente non saranno valutate le azioni progettuali di consolidamento
dellOsservatorio regionale sullhandicap - progetto A.L.I. presentate
dai Centri pilota che non garantiranno ai Centri satelliti attività di
formazione, informazione e consulenza.
Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del
programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale
verrà revocata lassegnazione.
La revoca dellassegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno
piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.
Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore Programmazione
e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per
la qualificazione del personale socio-assistenziale, entro i 6 mesi successivi
alla comunicazione dellassegnazione del contributo, una relazione sullo
stato di attuazione del piano progettuale.
Lerogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:
- 70% ad avvenuta adozione dellatto di approvazione del piano progettuale;
- saldo 30% ad acquisizione della relazione sullo stato di attuazione del
progetto.
Il mancato inoltro, entro i termini previsti, della relazione sullo stato
di attuazione del piano progettuale comporterà la revoca del saldo del
contributo.
Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori ed i centri pilota
del progetto A.L.I. dovranno far pervenire una relazione, predisposta su
apposito schema regionale, che verrà successivamente trasmesso, sui risultati
attesi ed unautocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive
della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo
del piano progettuale stesso.
Tale certificazione dovrà pervenire entro due anni dalla data dellatto
regionale di assegnazione dei finanziamenti.
Il Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona
e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
si riserva di effettuare verifiche a campione.
DEI PIANI PROGETTUALI