Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 82-3799

L.r. 27/94. Criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui alla legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q), relativi agli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati ed alle azioni progettuali di consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap - Progetto A.L.I.

A relazione dell’Assessore Cotto:

La l. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, modificata dalla l. 162/98 concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore di cittadini handicappati.

Il comma 4 ed il comma 6, lett. q) dello stesso articolo pongono in capo alle regioni la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” agli artt. 14 e 22, comma 2, lett. f) pone particolare attenzione alla realizzazione di interventi di integrazione e sostegno sociale per le persone disabili ed individua, come stabilito nella l.r. 62/95 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-asssitenziali”, nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei comuni.

Considerato, tra l’altro, che la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali richiede il coinvolgimento degli enti pubblici e del privato sociale, si ritiene che siano gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali i più idonei a programmare, d’intesa con le realtà pubbliche e private del territorio, una progettualità innovativa in grado di offrire risposte adeguate ai bisogni.

Si reputa, dunque, opportuno individuare nei predetti enti i beneficiari dei contributi di cui alla legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q) relativi agli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati, ripartendo ed assegnando agli stessi la somma disponibile per la realizzazione degli interventi valutati prioritari a livello locale.

Negli anni passati, inoltre, una parte dei finanziamenti di cui alla l. 104/92, sono stati destinati all’avvio e allo sviluppo dell’Osservatorio regionale sull’handicap - progetto A.L.I., promuovendo una rete capillare e integrata di progetti innovativi sia sul fronte tecnologico che organizzativo. Tali progetti erano in capo a enti individuati “centri pilota” con il compito di attivare “centri satelliti” quale riferimento territoriale.

Nelle more della messa a regime dell’Osservatorio, in analogia al processo innovativo dei criteri di riparto agli enti gestori e per un più cogente utilizzo delle risorse, si ritiene opportuno individuare nei centri pilota del progetto A.L.I. i beneficiari dei suddetti contributi per le azioni esclusivamente finalizzate al consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap - progetto A.L.I..

I criteri pluriennali per l’assegnazione dei finanziamenti di cui alla l. 104/92 sono stati individuati con la d.g.r. n. 28-27481 del 31.7.1999, sulla quale era stato acquisito il parere del CO.RE.S.A..Tali criteri consentono di acquisire gli elementi di qualità ed efficacia degli interventi attivati, anche ai fini dell’assunzione di indirizzi programmatori in materia di handicap.

Pertanto, ai sensi della l.r. 27/94, vengono ora determinate le modalità per la predisposizione dei piani progettuali nonché i criteri di ripartizione e di assegnazione della somma disponibile, come specificato rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti della presente deliberazione.

I finanziamenti assegnati verranno erogati, previa valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, con successiva determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”.

Pertanto, vista la l. 104/92, art. 42, commi 1, 4 e 6 - lett. q),

vista la l. 328/2000,

vita la l.r. 62/95,

vista la l. r. 27/94,

vista la d.g.r. 28-27481 del 31.07.2001;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modalità per la predisposizione dei piani progettuali, così come specificato nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare i criteri di ripartizione e di assegnazione della somma disponibile tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui all’art. 13 della l.r. 62/95 e tra i centri pilota del progetto A.L.I., così come specificato nell’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che i piani progettuali definiti dagli enti gestori e dai centri pilota del progetto A.L.I. verranno validati ed approvati, previa valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, con determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”. Con la stessa determinazione si provvederà all’assunzione dell’impegno ed all’erogazione delle rispettive somme.

(omissis)

Allegato 1

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PIANI PROGETTUALI

Ai sensi della l. 104/1992, i piani progettuali dovranno essere rivolti a:

1. sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale;

2. potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili;

3. interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica, nello sviluppo di competenze professionali, nella definizione di progetti di inserimento lavorativo e nel tirocinio lavorativo;

4. sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/85;

5. sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6. consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap - Progetto A.L.I.

I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale, presenti sul territorio.

Relativamente alle attività individuate ai punti 1. - 2. - 3. - 4. e 5., nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno tenere conto della progettualità locale esistente già finanziata con i contributi di cui alla l. 104/92, art. 42, comma 6, lettera q).

Negli anni precedenti i bandi regionali di assegnazione dei predetti contributi individuavano quali beneficiari i comuni singoli, consorziati o associati, le comunità montane, le province e le aziende sanitarie regionali. Ciò ha consentito l’attivazione da parte dei precitati enti di interventi innovativi e di incremento delle attività già in essere nei servizi socio assistenziali, la cui prosecuzione dovrà essere garantita nell’ambito dei piani progettuali che saranno predisposti dagli enti gestori.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

Relativamente all’attività individuata al punto 6., i Centri pilota, all’interno del progetto A.L.I., dovranno garantire ai centri satelliti attività di formazione, informazione e consulenza.

I piani progettuali dovranno inoltre prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed i centri pilota del progetto A.L.I. dovranno far pervenire entro il 16 ottobre 2001 (farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti, 1 -10128 Torino - il piano progettuale approvato dall’organo deliberante e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione del dirigente del Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”.

Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori che non terranno conto della progettualità proposta dagli enti locali, aziende sanitarie locali e comunità montane sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi ex l. 104/92 sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi.

Analogamente non saranno valutate le azioni progettuali di consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap - progetto A.L.I. presentate dai Centri pilota che non garantiranno ai Centri satelliti attività di formazione, informazione e consulenza.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’assegnazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- 70% ad avvenuta adozione dell’atto di approvazione del piano progettuale;

- saldo 30% ad acquisizione della relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Il mancato inoltro, entro i termini previsti, della relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale comporterà la revoca del saldo del contributo.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori ed i centri pilota del progetto A.L.I. dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, che verrà successivamente trasmesso, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Tale certificazione dovrà pervenire entro due anni dalla data dell’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” si riserva di effettuare verifiche a campione.

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