Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

A relazione dell’Assessore Vaglio:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera a), assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;

l’art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, attribuisce alla Giunta l’emanazione dei suddetti criteri;

richiamato che già l’art. 2 dei DPCM 1º marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, pur non prevedendo espressamente un’attività di coordinamento regionale, stabiliva che i comuni dovevano effettuare la classificazione acustica, e che, in conseguenza, fra gli interventi proposti con il Documento regionale di programma, redatto in attuazione della deliberazione CIPE 21/12/1993 (Programma triennale per la tutela ambientale 1994-96) fu inserito e ammesso a beneficiare di un finanziamento di lire 400 milioni, nell’ambito dell’area programmata di intervento “Aree urbane”, il progetto presentato dal Comune di Torino, denominato “Realizzazione della suddivisione in zone, ai sensi del DPCM 1º marzo 1991, del territorio dell’area metropolitana torinese e attuazione di una rete di verifica e controllo permanente dei livelli di rumorosità da traffico veicolare” fra i cui obiettivi era esplicitamente prevista la predisposizione di criteri generali di classificazione acustica;

considerato che l’attività tecnica di approfondimento, utile al fine di pervenire alle proposte di classificazione acustica da adottarsi da parte dei comuni interessati, è stata svolta dall’A.R.P.A. Piemonte in qualità di soggetto esecutore dell’intervento sopra richiamato, e che per ottenere

risultati oggettivi è stato necessario stabilire un insieme di principi e metodologie che, opportunamente raccolti e sistematizzati, potessero trovare applicazione in via generale;

considerato che il lavoro effettuato dall’A.R.P.A. è stato testato sul territorio del comune di Torino e di altri 23 comuni della cintura torinese aventi caratteristiche diverse fra loro;

ritenuti particolarmente significativi sia l’esperienza acquisita dall’A.R.P.A., sia i risultati del lavoro svolto, sia la metodologia applicata, successivamente affinata dagli uffici regionali preposti per estenderla a livello normativo a tutto il territorio piemontese;

visto il documento allegato, “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, elaborato sulla base dei risultati dei lavori e degli approfondimenti effettuati,

dato atto che la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in data 25 luglio 2001, ha espresso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 20 novembre 1998, n. 34, parere favorevole ]n merito ai criteri allegati alla presente deliberazione;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;


vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali”;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, con votazione unanime, espressa nel modi di legge,

delibera

- di approvare le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, così come individuati nell’allegato “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, che entro dodici mesi dalla data di pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente deliberazione, i Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura per la sua approvazione, e che gli altri Comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data;

- di dare altresì atto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici, indipendentemente dai termini sopra indicati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte al sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett. A)

1. Premessa

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione dei territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un’unità territoriale di riferimento individuata nell’isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). E’ altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.

Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l’accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

2. Criteri generali

l criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d’uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l’elaborazione della classificazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di destinazione d’uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi:

2. la zonizzazione tiene conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d’uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d’uso non risulti rappresentativa;

3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);

4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l’attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.

5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95;

6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all’ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l’eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

2.1 Fasi operative

L’applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)

2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d’uso dei suolo (classi di destinazione d’uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (FASE I).

3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II).

4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto (FASE III).

5. Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (FASE IV).

L’articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il “processo evolutivo” della classificazione acustica di ogni porzione del territorio comunale, garantendo la trasparenza delle singole scelte adottate.

2.2 Fase O: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici

La strategia operativa individuata all’interno delle presenti linee guida prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un’analisi territoriale approfondita e finalizzata all’elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000

- confini comunali;

- aree di destinazione d’uso, poligoni del P.R.G.C.;

- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;

- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;

- infrastrutture dei trasporti;

- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.

Per garantire l’integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche della seguente documentazione:

- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:

- strutture scolastiche e assimilabili;

- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;

- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;

- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;

- distribuzione della popolazione;

- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);

- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice della Strada;

- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);

- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;

- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d’uso del P.R.G.C. non coincide con l’utilizzo, effettivo del territorio.

2.3 Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase si procede all’elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l’analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.

Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile un’identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l’intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e IlI, viene realizzata quindi considerando “solo” gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell’infrastruttura risulta “non commisurata’ alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).

Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l’intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all’art. 11, comma 1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

2.4 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica

La seconda fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un’attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d’aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.

Si evidenze che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del suolo.

2.5 Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di “omogeneizzazione” secondo la procedura riportata di seguito.

Omogenizzare un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree. Come anticipato in premessa l’unità territoriale di riferimento all’interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l’isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L’omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell’area di classe superiore e il confine dell’area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all’intero isolato.

Per procedere all’omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);

2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela”  delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.

3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;

4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all’omogenizzazione;

5. nel caso in cui l’omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:

6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.

6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.

2.6 Fase IV: Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”.

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un’area in Classe Il e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

a) non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;

b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l’accostamento critico;

c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell’ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all’interno dei vari isolati;

d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;

e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da  distribuire in numero uguale all’interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area con classe più elevata.

b) accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell’area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Secondo scopo di questa fase è l’inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All’interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

3. Elementi utili all’attribuzione delle classi

3.1 Premessa

Per favorire un approccio omogeneo nell’analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., e nella conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche (Fase 1), nonché al fine di fornire una serie di indicazioni per l’analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II), si riportano nel seguito elementi utili all’individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.

3.2 Classe I - Aree particolarmente protette -

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un’importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc. ____), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

3.3 Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all’attribuzione di Classe III-IV.

3.4 Classe III - Aree di tipo misto -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatici”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

3.5 Classe IV - Aree di intesa attività umana -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

3.6 Classe V - Aree prevalentemente industriali -

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

3.7. Classe VI - Aree esclusivamente industriali -

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

3.8. Indicazioni generali

- Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;

- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell’infrastruttura di trasporto;

- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

4 Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.

a) l’ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);

b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico;

c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

d) il Comune, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

e) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.


5 Elaborato

L’elaborato di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così composto:

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;

- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV);

- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.

Tale relazione deve contenere:

a) l’analisi del P.R.G.C. e l’individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;

b) l’elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la Fase II;

c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogenizzazione;

d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);

e) l’individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto.

La classificazione acustica dev’essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate in Tabella I. Ogni carta dovrà essere fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati deve essere riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari per chiarezza.


Classe    Definizione    Colore    Retino

I    aree particolarmente protette    verde    punti
II    aree ad uso prevalentemente residenziale    giallo    linee verticali
III    aree di tipo misto    arancione    linee orizzontali
IV    aree di intensa attività umana    rosso    tratteggio a croce
V    aree prevalentemente industriali    viola    linee inclinate
VI    aree esclusivamente industriali    blu    pieno



Tabella I

6 Il Gruppo tecnico interdisciplinare

La redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica a livello comunale richiede necessariamente l’utilizzazione di un gruppo operativo multidisciplinare del quale devono far parte almeno le seguenti professionalità:

a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla viabilità;

b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95.

Il gruppo tecnico, durante la predisposizione del piano, può assumere informazioni presso gli esperti che hanno redatto gli strumenti territoriali e urbanistici, il piano del traffico, eccetera, nonché le Associazioni di categoria interessate.