Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001
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Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18.
Modifiche allarticolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione
delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali),
come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al comma 3 dellarticolo 3 della legge regionale n. 10/1972, come da
ultimo modificata dalle leggi regionali 50/2000 e 4/2001 le parole dal
luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dellUnione Europea,
sono sostituite da: dal luogo di residenza in località dellUnione Europea;
le parole: nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo
non può superare lequivalente di undici, sono sostituite da: il rimborso
delle spese per luso del mezzo aereo non può superare il limite massimo
annuo costituito dallequivalente di; le parole: il rimborso è corrisposto
nella misura e modalità prevista dallarticolo 10, comma 5, della legge
regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione),
sono sostituite da: spettano altresì lindennità chilometrica di cui allarticolo
2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso
delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per
il ricovero dellautovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione
a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso
delle spese relative alluso dei taxi necessario sia per il raggiungimento
del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dellaeroporto,
sia per raggiungere la stazione ferroviaria o laeroporto al ritorno.
2. Allarticolo 3 della legge regionale n. 10/1972, sono aggiunti i seguenti
commi:
3 bis. Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle
spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nellambito
di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato
in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo
è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare".
3 ter. Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione,
questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3 bis,
nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dellUnione
Europea per ciascun Consigliere".
3 quater. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza,
termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni
Consigliere è parametrato in base alleffettivo periodo di vigenza del
mandato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2001
Enzo Ghigo