Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001

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CONCORSI

 

ASL n. 14 - Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Bando di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata all’attività di tipizzazione del midollo osseo

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri dell’A.S.L. n. 14 in esecuzione della Determinazione Regionale n. 281/28.2 del 6 settembre 2000

rende noto

che è indetta pubblica selezione per titoli ed esami (solo orali) per il conferimento di:

- n. 1 Borsa di studio a tempo definito per laureati in Scienze Biologiche, di Lit. 40.000.000.= (Lire quarantamilioni) per un periodo temporale di due anni con un impegno orario settimanale di ore 30.

Tale borsa, finalizzata all’attività di tipizzazione del midollo osseo, non è divisibile e non è cumulabile con altre, nè con assegnai e sovvenzioni di analoga natura, nè con stipendio o retribuzioni di altra natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo alla instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione della A.S.L. n. 14 di Omegna.

L’ammissione alla pubblica selezione e il suo espletamento vengono disciplinati dai sottoindicati articoli.

Art. 1

La borsa di studio per il personale laureato in Scienze Biologiche ha durata di due anni e sarà soggetta alle direttive impartite dal responsabile scientifico del programma.

L’importo relativo di L. 40.000.000 è comprensivo di tutte le spese che il borsista deve sostenere in attuazione della borsa stessa; a tale riguardo l’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore, per la copertura del rischio di infortuni e responsabilità civile.

L’importo della borsa di studio verrà corrisposto al borsista in rate mensili posticipate a far tempo dalla data di decorrenza della borsa stessa, dietro presentazione di dichiarazione rilasciata dal responsabile scientifico del programma.

Art. 2

Per essere ammessi a selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in scienze biologiche;

- cittadinanza italiana (per le equiparazioni valgono le norme in materia);

- aver ottemperato agli obblighi di leva.

Art. 3

Le domande di ammissione redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Amministrazione della A.S.L. n. 14, Via Mazzini n. 96 - 28026 Omegna (VB), nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nelle domande è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il propio nome, cognome, luogo e data di nascita;

b) la propria residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non saranno accolte le domande che per qualsiasi motivo perverranno oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande incomplete o non firmate.

Art. 4

I candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato del titolo di studio posseduto;

b) curriculum formativo e professionale datato e firmato;

c) elenco di tutti i titoli e documenti prodotti.

Tutte le certificazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata, ovvero autocertificati.

Art. 5

I titoli posseduti e le prove d’esame orale saranno vagliati da una apposita Commissione composta dal:

- Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri o suo sostituto delegato;

- Medico Dirigente di Struttura Complessa del Centro Trasfusionale o suo sostituto delegato.

La Commissione valuterà:

- visto di laurea;

- piano di studi;

- esame orale;

e formulerà una graduatoria di merito tenendo conto dei titoli prodotti e del risultato dell’esame orale.

Art. 6

La Commissione stabilisce una graduatoria dei candidati giudicati idonei ed assegna la borsa di studio al primo classificato.

Tale graduatoria ha validità di un anno dalla data della sua approvazione.

La borsa di studio che eventualmente restasse disponibile per rinuncia, decadenza del vincitore o per altro motivo, potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo nell’ordine della graduatoria.

Art. 7

Il candidato dichiarato vincitore della borsa di studio sarà invitato a presentare a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla data del relativo invito i seguenti documenti:

a) dichiarazione in carta bollata di accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni comunicate. Con detta dichiarazione l’assegnatario dovrà inoltre dare esplicita assicurazione sotto la propria personale responsabilità che non usufruirà durante tutto il periodo di durata della borsa, di altre borse di studio nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepisce stipendi e retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

b) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva rilasciato dall’Autorità competente o foglio di congedo illimitato provvisorio o in bollo;

c) fotocopia del codice fiscale;

d) copia del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di infortuni e di responsabilità civile;

Art. 8

L’assegnatario della borsa di studio ha l’obbligo:

a) di iniziare puntualmente alla data di decorrenza, presso l’Unità Operativa interessata, le ricerche di programma, pena la decadenza della nomina, salvo che provi l’esistenza di legittimo impedimento;

b) di continuare l’attività di addestramento regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo di durata della borsa; possono essere ammessi ritardi ed interruzioni della borsa solo per gravi impedimenti o malattia, se debitamente giustificati; nel caso tali impedimenti o malattia si dovessero protrarre per più di un mese, la borsa è soggetta a sospensione fino alla data di ripresa del servizio;

c) di osservare tutte le norme interne e le disposizioni impartite dal responsabile della ricerca.

Art. 9

L’Amministrazione della A.S.L. non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dei candidati o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ente.

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri
Francesco Garufi