Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 43-3520

Aggiornamento dei criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art.8 della L.R. n. 33 del 17 aprile 1990 in materia di piste e percorsi ciclabili. Integrazione della D.G.R. n. 22-27210 del 3/5/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di integrare la D.G.R. n. 22-27210 del 3 maggio 1999 aggiornando i criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della L.R. 17.04.90 n. 33 in materia di piste e percorsi ciclabili così come riportati nell’allegato - A - della presente deliberazione, facente parte integrante della stessa.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili e criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n°33 in materia di piste ciclabili.

Domande di finanziamento

Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti che intendono beneficiare del contributo regionale devono presentare domanda al Settore Viabilità e Impianti Fissi.

Alla richiesta di finanziamento deve essere allegato il programma piste ciclabili articolato in lotti funzionali ed il progetto preliminare di un lotto ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e i.

In allegato deve inoltre essere fornito il cronoprogramma contenente i tempi di realizzazione dell’opera a decorrere dalla comunicazione dell’ammissione a contributo, compresi i tempi di attivazione dell’eventuale mutuo.

Inoltre il Responsabile del procedimento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve dichiarare:

1) di aver accertato la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera;

2) che l’opera è inserita nel programma triennale OO.PP. (art. 10 Legge 109/94 s.m. e i.);

3) che l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l’intervento previsto;

4) che dalla data di ammissione al contributo regionale alla data di ultimazione dell’opera (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato dai competenti Organi), è prevista la decorrenza di un tempo inferiore a tre anni;

5) che l’opera è conforme alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997.

Una volta ottenuto il finanziamento il Responsabile del procedimento deve inviare ai competenti Uffici regionali un rendiconto sullo stato di avanzamento del progetto entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Le varianti in corso d’opera sono ammesse nei limiti di quanto previsto dalla L.109/94.

Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi

In ottemperanza all’art. 1 della L.R. n. 33/90 vengono finanziate le piste ciclabili che si pongono l’obiettivo di “sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati”.

Annualmente viene stabilita una graduatoria secondo i seguenti criteri:

1) piste o percorsi ciclabili in ambito urbano, inseriti nel P.U.T.;

2) programmi urbani di piste ciclabili atti a creare una rete di trasporto alternativo e protetto e tali da apportare un sensibile e documentato decongestionamento del traffico urbano;

3) realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare consentendo il collegamento con poli di servizio collettivo (scuole, uffici, ospedali, centri sportivi, aree cimiteriali ecc.);

4) realizzazione di itinerari finalizzati alla fruizione di aree pedonali;

5) lotti funzionali a lotti già finanziati e ultimati;

6) programmi intercomunali di collegamento con frazioni, o stazioni di transito e interscambio con mezzi pubblici;

7) piste o percorsi ciclabili di competenza di Enti Parco o aree protette;

8) piste inserite in itinerari interregionali.

Modalità di erogazione dei contributi

1) I contributi di cui all’art. 8 della L.R. n. 33/90 sono corrisposti in unica soluzione nella misura pari al 100 per cento dell’importo del contributo concesso a seguito di presentazione del Verbale di consegna lavori da parte del soggetto beneficiario;

2) l’inizio dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno finanziario, pena la revoca del contributo stesso;

3) al termine dei lavori, il Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, deve comunicare al Settore regionale Viabilità ed Impianti Fissi l’avvenuta ultimazione dei lavori stessi;

4) le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data di ammissione a contributo. Nel caso in cui i lavori non terminino entro i tre anni previsti, si dovrà procedere alla revoca del contributo stesso ai sensi dell’art. 2 del R.D. del 14 aprile 1910 n° 639. Eventuali proroghe alla data di scadenza devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore regionale Viabilità ed Impianti Fissi.

5) la revoca e l’eventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Finanziamento e costi standard

Il finanziamento può coprire fino al 50 per cento del costo standard determinato nel seguito per Enti locali, ed il 100 per cento del costo standard per Enti Parco.

Al fine dell’ammissione a contributo sono determinati i seguenti costi standard di riferimento:

a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradali o marciapiedi ricavabili mediante opere di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: L/km 50.000.000. Per i percorsi nei parchi e aree protette, per cui il contributo è pari al 100 per cento, il costo standard è di L/km 50.000.000;

b) interventi di ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L/km 100.000.000;

c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L/km 200.000.000;

d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con caratteristiche di cui alla voce precedente: L/km 250.000.000

Eventuali soluzioni particolari di incroci, sovrappassi, sottopassi, ponti e passerelle ciclabili, aree di sosta ed opere accessorie sono conteggiate separatamente.