Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 43-3520
Aggiornamento dei criteri per lerogazione dei contributi di cui allart.8
della L.R. n. 33 del 17 aprile 1990 in materia di piste e percorsi ciclabili.
Integrazione della D.G.R. n. 22-27210 del 3/5/99
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di integrare la D.G.R. n. 22-27210 del 3 maggio 1999 aggiornando i criteri
per lerogazione dei contributi di cui allart. 8 della L.R. 17.04.90 n.
33 in materia di piste e percorsi ciclabili così come riportati nellallegato
- A - della presente deliberazione, facente parte integrante della stessa.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
Aggiornamento delle Norme Tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili
e criteri per lerogazione dei contributi di cui allart. 8 della Legge
Regionale 17 aprile 1990 n°33 in materia di piste ciclabili.
Domande di finanziamento
Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti che intendono beneficiare del
contributo regionale devono presentare domanda al Settore Viabilità e Impianti
Fissi.
Alla richiesta di finanziamento deve essere allegato il programma piste
ciclabili articolato in lotti funzionali ed il progetto preliminare di
un lotto ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e i.
In allegato deve inoltre essere fornito il cronoprogramma contenente i
tempi di realizzazione dellopera a decorrere dalla comunicazione dellammissione
a contributo, compresi i tempi di attivazione delleventuale mutuo.
Inoltre il Responsabile del procedimento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554 deve dichiarare:
1) di aver accertato la fattibilità tecnico-amministrativa dellopera;
2) che lopera è inserita nel programma triennale OO.PP. (art. 10 Legge
109/94 s.m. e i.);
3) che lopera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed a tutte
le norme tecniche in cui ricade lintervento previsto;
4) che dalla data di ammissione al contributo regionale alla data di ultimazione
dellopera (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato
dai competenti Organi), è prevista la decorrenza di un tempo inferiore
a tre anni;
5) che lopera è conforme alle Norme Tecniche per la realizzazione delle
Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997.
Una volta ottenuto il finanziamento il Responsabile del procedimento deve
inviare ai competenti Uffici regionali un rendiconto sullo stato di avanzamento
del progetto entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
Le varianti in corso dopera sono ammesse nei limiti di quanto previsto
dalla L.109/94.
Criteri di priorità per lassegnazione dei contributi
In ottemperanza allart. 1 della L.R. n. 33/90 vengono finanziate le piste
ciclabili che si pongono lobiettivo di sviluppare luso della bicicletta
quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati.
Annualmente viene stabilita una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1) piste o percorsi ciclabili in ambito urbano, inseriti nel P.U.T.;
2) programmi urbani di piste ciclabili atti a creare una rete di trasporto
alternativo e protetto e tali da apportare un sensibile e documentato decongestionamento
del traffico urbano;
3) realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del
traffico veicolare consentendo il collegamento con poli di servizio collettivo
(scuole, uffici, ospedali, centri sportivi, aree cimiteriali ecc.);
4) realizzazione di itinerari finalizzati alla fruizione di aree pedonali;
5) lotti funzionali a lotti già finanziati e ultimati;
6) programmi intercomunali di collegamento con frazioni, o stazioni di
transito e interscambio con mezzi pubblici;
7) piste o percorsi ciclabili di competenza di Enti Parco o aree protette;
8) piste inserite in itinerari interregionali.
Modalità di erogazione dei contributi
1) I contributi di cui allart. 8 della L.R. n. 33/90 sono corrisposti
in unica soluzione nella misura pari al 100 per cento dellimporto del
contributo concesso a seguito di presentazione del Verbale di consegna
lavori da parte del soggetto beneficiario;
2) linizio dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla data di comunicazione
di ammissione a contributo e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni
anno finanziario, pena la revoca del contributo stesso;
3) al termine dei lavori, il Responsabile del procedimento di cui allart.
7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, deve comunicare al Settore regionale
Viabilità ed Impianti Fissi lavvenuta ultimazione dei lavori stessi;
4) le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data di ammissione
a contributo. Nel caso in cui i lavori non terminino entro i tre anni previsti,
si dovrà procedere alla revoca del contributo stesso ai sensi dellart.
2 del R.D. del 14 aprile 1910 n° 639. Eventuali proroghe alla data di scadenza
devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore regionale Viabilità
ed Impianti Fissi.
5) la revoca e leventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento
del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.
Finanziamento e costi standard
Il finanziamento può coprire fino al 50 per cento del costo standard determinato
nel seguito per Enti locali, ed il 100 per cento del costo standard per
Enti Parco.
Al fine dellammissione a contributo sono determinati i seguenti costi
standard di riferimento:
a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su
carreggiate stradali o marciapiedi ricavabili mediante opere di adeguamento
segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione:
L/km 50.000.000. Per i percorsi nei parchi e aree protette, per cui il
contributo è pari al 100 per cento, il costo standard è di L/km 50.000.000;
b) interventi di ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali
ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale,
illuminazione ed idonee opere di protezione: L/km 100.000.000;
c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, compresa
segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione:
L/km 200.000.000;
d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con caratteristiche
di cui alla voce precedente: L/km 250.000.000
Eventuali soluzioni particolari di incroci, sovrappassi, sottopassi, ponti
e passerelle ciclabili, aree di sosta ed opere accessorie sono conteggiate
separatamente.