Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 72

Adozione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e l’A.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo Ospedale di Biella, sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Tutto ciò premesso, visto e constatato;

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi del IV comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

decreta

Art. 1

E’ adottato l’Accordo di Programma e i relativi allegati amministrativi, progettuali e urbanistici, stipulato in data 28 febbraio 2001, presso la Sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello, 165 Torino, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Ponderano, il Comune di Biella e l’A.S.L. n. 12 di Biella finalizzato alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Biella sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Art. 2

L’adozione del presente Accordo di Programma con il presente Decreto regolamenta gli impegni dei soggetti firmatari dell’Accordo dettagliatamente specificati all’art. 2 del dispositivo dell’Accordo medesimo.

Art. 3

Con riferimento a quanto specificato a pag. 3 dell’Accordo di Programma relativamente ai pareri acquisiti con procedimento ordinario da parte del Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei suddetti pareri dovranno essere rigorosamente dai soggetti attuatori in fase di esecuzione delle opere.

Art. 4

Eventuali modifiche o varianti alla concessione edilizia rilasciata con procedimento ordinario in data 28.10.2000 n. 141 dal Comune di Ponderano saranno autorizzate dal Comune medesimo previa comunicazione al Collegio di Vigilanza.

Art. 5

L’Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti ha validità settennale prorogabile su valutazione del Collegio di Vigilanza, e dovrà essere attuato in conformità al piano finanziario definito nell’Accordo di Programma, nonchè nei termini e con le modalità previste dal cronoprogramma.

Art. 6

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi autorizzati con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, queste modifiche sono comunicate dagli Enti interessati per conoscenza al Collegio di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il cronoprogramma di attuazione dei lavori.

Art. 7

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma ed eventuali poteri sostitutivi previsti dal VII comma dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 è svolta, con le modalità definite all’art. 6 del dispositivo dell’Accordo di Programma, da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da suo delegato ed è così composto:

per la Provincia di Biella dal Presidente Dr. Orazio Scanzio o da suo delegato;

per il Comune di Ponderano dal Sindaco Sig. Alessandro Demargherita o suo delegato;

per il Comune di Biella il Sindaco Dr. Diego Presa o suo delegato;

per l’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella Dr. Giovanni Zenga o suo delegato.

La funzionalità tecnico amministrativa del Collegio di Vigilanza, è assicurata dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente Decreto è il testo integrale dell’Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e trasmesso ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e l’A.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Biella sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Premesso:

- che l’A.S.L. n. 12 di Biella con comunicazione n. 1997 del 20.1.1998 (all. 1) ha formalmente richiesto al Presidente della Regione Piemonte di promuovere, ai sensi dell’art. 27 L. 142/90, ora art. 34 del D.Lgv. 267/2000, ed in relazione alla competenza primaria sull’opera e sui programmi d’intervento, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti da definirsi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento;

- che con comunicazione n. 2722/28.1 dell’11.2.1998 (all. 2) il Presidente della Regione Piemonte ha convocato in data 26.2.1998 una riunione per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 27 L. 142/90 ora art. 34 del D. 267/2000, per la realizzazione dell’iniziativa proposta dall’A.S.L. di Biella;

- che sono state convocate successivamente delle ulteriori riunioni preliminari in data (all. 3): 30.4.1998 - 1.4.1998 - 16.4.1998 - 14.4.1998 - 21.7.1998 - 22.7.1998 - 10.11.1998 - 15.4.1999 - 10.11.1999 - 22.9.2000 29.9.2000;

- che in data 9.11.2000 si è tenuta la Conferenza dei Servizi prevista dal 3º comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del_8.8.2000 finalizzata a verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma di cui all’oggetto sulla base delle intese fra gli Enti sancite nei verbali degli incontri svoltisi c/o la Provincia di Biella (all. 4), in data 29.9.2000 (all 5);

- che l’Accordo di Programma riguarda la realizzazione in località Villanetto nel Comune di Ponderano nel Nuovo Complesso Ospedaliero di Biella, su di un’area localizzata al confine meridionale del Comune di Biella. Tale collocazione risulta particolarmente idonea a rispondere alle esigenze dell’erigenda struttura in quanto prossima al bacino più consistente della domanda senza risentire dei fenomeni di congestione veicolare, in quanto sufficientemente separata dal centro urbano. Risulta inoltre baricentrica rispetto al territorio provinciale che il complesso sanitario dovrà coprire è dotato di buona accessibilità per le nuove connessioni carrabili in fase di completamento con la SS Biella - Mongrando.

L’area nella sua globalità ha una superficie complessiva di 185.155 mq.

Il nuovo complesso ospedaliero, che avrà una capienza di circa 800 posti letto, si configura come un impianto prevalentemente orizzontale composto da un rettangolo di base, delle dimensioni di circa 170 metri per 100 metri, che si sviluppano in altezza in maniera articolata; ad esso vengono affiancati, in posizioni ben determinate, ulteriori volumi più ridotti, in planimetria e/o in altezza, ospitanti funzioni sanitarie differenziate;

- che per ottenere la concessione edilizia del complesso sopradescritto è stata necessaria la variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/27658 in data 28.95.1999 (all. 6);

- che per l’area destinata alla costruzione del nuovo Polo ospedaliero dell’A.S.L. n. 12 è prevista la realizzazione di uno specifico P.E.C. comprensivo dell’intera superficie interessata modificata come risulta dalla deliberazione del Comune di Ponderano n. 27 del 30.7.1999 (all. 7) che modifica l’originario strumento urbanistico esecutivo unitario in due distinti piani d’edilizia convenzionata individuati con le sigle P.E.C. “A” e P.E.C. “B” ed un’ulteriore deliberazione del Comune di Ponderano n. 51 del 28.12.1999 (all. 8) che distingue ulteriormente il P.E.C. individuato con la sigla “A” in “A1" ed ”A2";

- che il Comune di Ponderano, in conformità allo strumento urbanistico, ha richiesto relativamente all’area “A1", di proprietà dell’A.S.L. n. 12, specifico progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, che è stato presentato in data 29.6.2000 (all. 9);

- che per la realizzazione del complesso ospedaliero è stata necessaria un’ulteriore variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.7.2000 (all. 10);

- che il Comune dì Ponderano ha approvato con deliberazione n. 40 del 4.10.2000 (all. 11) il Piano Esecutivo Convenzionato ed ha firmato con l’A.S.L. 12 la Convenzione unita al P.E.C. ed in data 27.10.2000 (all. 12);

- che il Comune di Ponderano ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 141 del 28.10.2000 (all. 13) per la realizzazione dell’opera esente dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai sensi della L. 10/77;

- che il Comune di Biella ha approvato con deliberazioni n. 167 del 19.10.1998 (progetto

preliminare) (all. 14) e n. 89 del 19.4.1999 (progetto definitivo) (all. 15) la variante specifica ordinaria di destinazione d’uso dell’attuale area ospedaliera e schematizzata in due operazioni;

a) incremento in misura limitata della superficie territoriale relativa alle attività terziarie pubbliche e private, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

b) riduzione della qualità globale delle aree per servizi ed impianti d’interesse generale destinate ad attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere (F2) nel rispetto comunque dei valori di cui all’art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.;

- che il Comune di Biella ha rilasciato un’autorizzazione Edilizia n. 124 del 24.7.2000 (all. 16) relativa alla realizzazione di un tratto di strada e di parte di parcheggio per l’area del nuovo Ospedale;

- che il Direttore Generale dell’A.S.L. di Biella con deliberazione n. 899 dell’11.10.2000 ha approvato il Progetto Esecutivo dell’opera oggetto del presente Accordo di Programma (all. 17);

- che l’A.S.L. n. 12 di Biella è proprietaria delle aree oggetto dell’intervento così come da determinazione n. 151 dell’8.7.1999 della Regione Piemonte (all. 18);

- che il Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale ha acquisito con procedimento ordinario i pareri dei Settori competenti della Regione Piemonte e degli altri Enti interessati che sono:

a) parere favorevole da parte dei WF (all. 19);

b) parere favorevole sanitario dell’Azienda Locale - Dipartimento di Igiene e Prevenzione - e dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale (all. 20);

c) parere favorevole dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale sulla valutazione del clima acustico dell’area interessata (all. 21);

d) parere favorevole da parete del Comitato regionale Opere Pubbliche (all. 22);

- che prima dell’entrata in funzione del complesso ospedaliero sono da prevedersi le seguenti opere di urbanizzazione:

1) la realizzazione di una viabilità di raccordo all’area ospedaliera dallo studio di fattibilità predisposto dalla Provincia d Biella (all. 23) nel quale si prevede un impegno di spesa complessivo di L. 6.090.000.000, che sarà suddiviso al 50% secondo gli impegni assunti dalla Provincia di Biella con deliberazione n. 258 del 4.7.2000 per l’importo di L. 3.045.000.000= (all. 24) e dal Comune di Biella con deliberazione n. 796 del 9.11.1999 per l’importo di L. 3.045.000.000= (all. 25).

Il programma dei tempi per la realizzazione delle opere relative alla viabilità di raccordo all’area ospedaliera è stato modificato come da prospetto in allegato, in funzione dei tempi di realizzazione della nuova struttura ospedaliera;

2) la sistemazione e la regimazione delle acque superficiali la cui attuazione è regolamentata dall’Accordo di Programma stipulato in data 21.4.2000 fra la Provincia di Biella, i Comuni di Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia ed adottato con provvedimento n. 23 del 21.4.2000 (all. 26);

3) la realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica di Via 53º Fanteria del Comune di Biella e la realizzazione del collegamento della fognatura comunale di Ponderano come riportato nella Convenzione tra l’A.S.L. ed il Comune di Ponderano (allegata al PEC);

- che la realizzazione degli interventi di cui al punto 3) è regolamentata da apposita Convenzione tra l’A.S.L. n. 12 e la Società Cordar di Biella firmata in data 27/1/1998 e successivamente integrata con atto 544 in data 28/6/2000 (all. 27);

- che l’Accordo di Programma nel definire gli impegni e le modalità di attuazione da parte degli Enti interessati assume come riferimento giuridico per gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente accordo gli atti già acquisiti con procedura ordinaria e speciale, che sono allegati, per presa d’atto, all’Accordo medesimo;

- che la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma, è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi:

a) Documentazione tecnica

1) parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

2) parere favorevole del Comitato regionale Opere Pubbliche;

3) parere favorevole igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale Sezioni di Biella;

4) parere favorevole verifica clima acustico dell’area interessata alla costruzione del Nuovo Ospedale;

5) certificato di controllo della qualità del progetto esecutivo, n. 200OCCO2 (all. 28), predisposto dalla Ditta Conteco su incarico dell’A.S.L. di Biella;

b) Documentazione urbanistica

1) Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area con la sigla “A1" del Comune di Ponderano, Convenzione tra il Comune di Ponderano e l’A.S.L.;

2) concessione Edilizia;

3) stralcio Piano regolatore approvato (tavola e normativa);

4) variante collinette (normativa);

5) studio per la realizzazione della viabilità di raccordo all’area ospedaliera realizzato dalla Provincia di Biella ed al cui finanziamento partecipano al 50% il Comune e la Provincia di Biella;

6) autorizzazione edilizia n. 124 del 24.7.2000 emessa dal Comune di Biella che prevede l’accesso dal raccordo stradale SS338 tramite la viabilità già esistente nell’area ospedaliera e la realizzazione di un tratto di area e parcheggio oggetto del P.E.C. sul territorio:

c) Documentazione progettuale

Elaborati progettuali (all. 29)

Tutta la documentazione di progetto, vistata regolarmente dal CROP, è depositata c/o la stazione appaltante A.S.L., mentre una copia della documentazione è depositata in copia conforme c/o la Presidenza della Giunta Regionale.

d) Documentazione amministrativa

- copia della pubblicazione sul BUR relativa dell’avvio al procedimento;

- comunicazione alla Giunta Regionale da parte del Responsabile del Procedimento;

- deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Biella;

- deliberazioni del Comune di Ponderano inerenti la variante al Piano Regolatore ed il PEC;

- concessione edilizia;

- convenzione tra l’A.S.L. n. 12 di Biella ed il Comune di Ponderano;

- convenzione con la Società Cordar per l’allacciamento all’acquedotto di Biella ed alla fognatura comunale di Ponderano;

- deliberazione della Provincia di Biella e del Comune di Biella di impegno di finanziamento per le opere sopradescritte;

- Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella ed i Comuni di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia per la sistemazione idraulica del territorio;

- programma tempistiche di attuazione degli interventi che dovranno essere effettuati per l’attuazione del Nuovo Ospedale e delle relative opere di urbanizzazione;

- che il programma complessivo degli investimenti riferito agli interventi oggetto degli impegni da sottoscriversi da parte dei firmatari del presente Accordo ammonta, per la realizzazione del Nuovo Ospedale, a L. 260.130.000.000= ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:

Piano Finanziario
per il nuovo ospedale di Biella

Progetto esecutivo

        MLD
Fondi ex art. 20 Legge n. 67/88
CIPE    L. 128.725
REGIONE    L. 6.775
L.R. n. 24 del 24.3.2000 (anticipo ricavato alienazione vecchio ospedale)    L. 43.000
Totale    L. 178.500    178.500
Legge 5.6.1990 n. 135 - Programma interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS        6.520
DGR n. 324-5102 del 29.12.1995 in attuazione della L.R. 97/95        4.000
Fondi assegnati dalla Regione con DGR n. 544-1199 del 27.1.1993 per acceleratore lineare        3.570
Risorse proprie dell’Azienda
Elargizione Fondazione Cassa di Risparmio        29.000
Proventi dall’alienazione exIPAI        1.540
Elargizione Fonazione Cassa di Risparmio per attrezzature        10.000
Mutuo decennale a carico dell’A.S.L. art. 3 comma 5, lett. F) paragrafo 2 d.Lgvo n. 502/92    27.000
TOTALE        260.130

Per le opere di urbanizzazione a L. 10.790.000.000= così finanziati:

Intervento    Ente interessato    Importo Lire

Viabilità
    Provincia di Biella    3,045
    Comune di Biella    3,045
Scarico acque nere    Regione Piemonte    0,350
Acquedotto    Regione Piemonte    1,350
Sistemazione idraulica
dei territorio - 1^ fase     - Regione Piemonte    3,000
    Totale    10,790

- che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22.11.2000 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma dell’avvio del procedimento ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e della Legge regionale 25.7.1994 n. 27 artt. 12 e 13;

- che l’Assessore alla Sanità con nota n. 15714/28.1 del 6.12.2000 ha comunicato alla Giunta regionale i contenuti dell’iniziativa riguardanti il presente Accordo con riferimento particolare agli aspetti che impegnano l’Ente all’atto della firma dell’accordo da parte del Presidente della Giunta regionale:

- che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per sette anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutata dal Collegio di Vigilanza;

- che il presente Accordo di Programma osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

- che il presente Accordo di Programma non prevede la ratifica da parte dei Consigli Comunali di Ponderano e di Biella così come previsto dal Vº comma del Decreto Legislativo n. 142/90 art. 27 ora art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/200 in quanto le variazioni urbanistiche sono state approvate con procedura ordinaria.

Tra

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Onorevole Enzo Ghigo, (omissis) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165

e

La Provincia di Biella, rappresentata dal Presidente dott. Orazio Scanzio, (omissis), domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella, n. 12, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.1.,1 del 22/2/2001

e

Il Comune di Ponderano, rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro De Margherita, (omissis) domiciliato per la carica in Ponderano, Via Edmondo De Amicis, n. 9, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

e

Il Comune di Biella, rappresentato dal Vice Sindaco dott. Diego Presa, (omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero, n. 4, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

e

L’Azienda Sanitaria Locale n. 12, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Giovanni Zenga, (omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via Marconi, n. 23, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto dell’accordo

Le premesse costituiscono parte integrante Ai sensi del 4º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 - D.Lgs 142/90), è condiviso all’unanimità, dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, dal Presidente della Provincia di Biella Dr. Orazio Scanzio, dal Sindaco del Comune di Ponderano Sig. Alessandro De Margherita, dal Vice Sindaco del Comune di Biella Dr. Diego Presa, dal Direttore Generale dell’A.S.L. n. 12 Ing. Giovanni Zenga, il contenuto del presente Accordo di Programma avente per oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale di Biella e relative opere di urbanizzazione sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati c/o l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Art. 2

Impegni

1) La Regione Piemonte, si impegna affinchè sia adottato l’Accordo medesimo con specifico Decreto in ottemperanza al 4º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs 142/90).

Si impegna inoltre a garantire l’erogazione dei seguenti importi relativi a:

Piano finanziario per la costruzione del nuovo ospedale di Biella

Fondi ex - art. 20 Legge n. 67/88
CIPE    L. 128.725
Regione    L. 6.775
L.R. n. 24 del 24.3.2000
(anticipo ricavato alienazione
Vecchio Ospedale)    L. 43.000
Totale    L. 178.500    178.500

Opere di urbanizzazione

Intervento    Ente Interessato    Importo L.
Scarico acque nere    Regione Piemonte    0.350
Acquedotto    Regione Piemonte    1.350
Sistemazione idraulica
del territorio - 1ª fase    Regione Piemonte    3.000
    Totale    4.700

formalizzandoli negli specifici capitoli di bilancio nel rispetto del relativo cronoprogramma di attuazione delle opere (all. 30);

L’importo già stanziato di L. 3.000.000.000=, con determinazione n. 217 del 6.10.2000 della Regione Piemonte, costituisce la 1ª fase del finanziamento complessivo di L. 11.500.000.000= per la sistemazione idraulica del territorio come da Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

Gli impegni di bilancio dovranno essere comunicati al Collegio di Vigilanza.

2) La Provincia di Biella si impegna per:

a) la viabilità: al finanziamento del 50% dell’importo per la progettazione e la realizzazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale inserendo l’opera nella prossima programmazione triennale come da deliberazione n. 258 del 4.7.2000 ed in coerenza con il cronoprogramma di attuazione delle opere. La Provincia si occuperà del coordinamento della progettazione, della fase di appalto e nominerà il Responsabile del Procedimento come da verbale del 29.9.2000;

b) la sistemazione idraulica del territorio: nell’Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia, sarà la Provincia di Biella la Capofila a coordinare gli impegni del presente Accordo con l’Accordo sopra richiamato verificando l’opportunità di prevedere una priorità dell’attuazione degli interventi nell’area ospedaliera anche per consentire il rispetto del cronoprogramma del presente Accordo e delle prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia n. 141 del 28.10.2000, rilasciata dal Comune di Ponderano.

3) Il Comune di Ponderano si impegna a rilasciare tutti gli atti, autorizzazioni, atti d’assenso con modalità ordinaria, incoerenza con il cronoprogramma di attuazione delle opere, necessari per l’attuazione del progetto oggetto dell’Accordo di Programma trasmettendone copia, per conoscenza al Collegio di Vigilanza.

4) Il Comune di Biella si impegna a garantire l’allacciamento all’acquedotto di Biella ed a partecipare al finanziamento nella quota pari al 50% dell’importo complessivo per la realizzazione del raccordo viario come richiamato al punto 2) e da propria deliberazione n. 709 del 9.11.1999.

Il Comune di Biella dovrà eseguirne la progettazione e la Direzione Lavori come da verbale del 29.9.2000 (all. 31).

Il Comune di Biella si impegna a comunicare al Collegio di Vigilanza la quota parte del costo complessivo della realizzazione del raccordo viario di cui sopra e la relativa copertura finanziaria suddivisa per capitoli di impegno secondo quanto previsto dal cronoprogramma degli interventi.

5) L’A.S.L. n. 12 di Biella si impegna a realizzare l’opera nei tempi previsti dal cronoprogramma e secondo il piano finanziario sopra riportato.

Nell’ambito delle prescrizioni inserite nella Concessione Edilizia del Comune di Ponderano n. 141 del 28.10.2000, relativamente alla prescrizione di cui al p.to 1 la presente concessione viene rilasciata a condizione che l’A.S.L. 12 nel momento in cui venga modificato l’andamento superficiale delle acque, provveda ad adeguare le rogge ed i fossi a valle in modo da evitare la tracimazione delle stesse, e conseguentemente alla regimazione delle acque superficiali", si impegna a non gravare ulteriormente sull’attuale portata delle rogge sino all’attuazione dei lavori come da Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano, ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

Il mancato adempimento da parte dei soggetti firmatari degli impegni di cui al presente articolo nonché il mancato rispetto dei tempi dei cronoprogrammi specifici di cui all’art. 5 e di quanto contenuto nella Convenzione del P.E.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ponderano n. 40 del 4.10.2000 e nella convenzione dell’A.S.L. n. 12 di Biella con la Società Cordar, n. 157 del 27.1.1998 e successiva integrazione, comporta un richiamo da parte del Collegio di Vigilanza da adempire entro 30 gg. e successivamente l’applicazione di un’eventuale sanzione pecuniaria definita caso per caso dal Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo programma, fatte salve ragionevoli cause di forza maggiore, ampiamente documentate dal soggetto inadempiente.

Art. 3

Variazioni urbanistiche

L’Accordo di Programma in oggetto non comporta variazioni urbanistiche ai piani regolatori del Comune di Ponderano e di Biella.

Art. 4

Concessioni edilizie

L’attuazione deil’ìntervento oggetto dell’Accordo di Programma è stato autorizzato dal Comune di Ponderano con concessione edilizia in data 28.10.2000 n. 141, previo parere della Commissione edilizia nella seduta del 9.10.2000.

Eventuali modifiche o varianti alla Concessione Edilizia saranno rilasciati dal Comune di Ponderano in via ordinaria e comunicate al Collegio di Vigilanza.

Art. 5

Piano finanziario e cronoprogramma

Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo sono finanziate così come indicato nelle premesse dei presente Accordo e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte dei soggetti interessati alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza può, in caso di dimostrato ritardo sanzionare il soggetto inadempiente come precisato nell’art. 2 del presente dispositivo, fatte salve cause di forza maggiore.

Art. 6

Vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7º comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs. 142/90) e come concordemente stabilito dai soggetto firmatari del presente Accordo di Programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica altresì sanzioni pecuniarie in coerenza con quanto espresso all’art. 2 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante ed è composto dai legali rappresentanti della Provincia di Biella, del Comune di Ponderano, del Comune di Biella e dell’A.S.L. n. 12. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7

Modifiche

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi autorizzati con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze funzionali sono comunicati dagli Enti interessati per conoscenza al Collegio di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il cronoprogramma di attuazione dei lavori.

Art. 8

Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizioni di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. Del Codice di procedura civile.

Art. 9

Durata dell’accordo

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilità in anni 7 (sette) decorrenti dalla firma del Decreto di azione dell’Accordo da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Art. 10

Vincolatività dell’accordo

I soggetti stipulanti il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Il presente atto è costituito in n. 16 pagine dattiloscritte e manoscritte di cui il Responsabile del Procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
Enzo Ghigo
Per la Provincia di Biella
Orazio Scanzio
Per il Comune di Ponderano
Alessandro De Margherita
Per il Comune di Biella
Diego Presa
Per l’A.S.L. n. 12
Giovanni Zenga