Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 72
Adozione dellAccordo di Programma ai sensi dellart. 34 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella,
il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e lA.S.L. n. 12 di Biella,
finalizzato alla realizzazione del nuovo Ospedale di Biella, sito in località
Villanetto nel Comune di Ponderano
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Tutto ciò premesso, visto e constatato;
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi del IV comma
dellart. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
decreta
Art. 1
E adottato lAccordo di Programma e i relativi allegati amministrativi,
progettuali e urbanistici, stipulato in data 28 febbraio 2001, presso la
Sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello, 165 Torino, tra la
Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Ponderano, il Comune
di Biella e lA.S.L. n. 12 di Biella finalizzato alla realizzazione del
Nuovo Ospedale di Biella sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.
Art. 2
Ladozione del presente Accordo di Programma con il presente Decreto regolamenta
gli impegni dei soggetti firmatari dellAccordo dettagliatamente specificati
allart. 2 del dispositivo dellAccordo medesimo.
Art. 3
Con riferimento a quanto specificato a pag. 3 dellAccordo di Programma
relativamente ai pareri acquisiti con procedimento ordinario da parte del
Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale, le prescrizioni
e le raccomandazioni contenute nei suddetti pareri dovranno essere rigorosamente
dai soggetti attuatori in fase di esecuzione delle opere.
Art. 4
Eventuali modifiche o varianti alla concessione edilizia rilasciata con
procedimento ordinario in data 28.10.2000 n. 141 dal Comune di Ponderano
saranno autorizzate dal Comune medesimo previa comunicazione al Collegio
di Vigilanza.
Art. 5
LAccordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato
dalle parti ha validità settennale prorogabile su valutazione del Collegio
di Vigilanza, e dovrà essere attuato in conformità al piano finanziario
definito nellAccordo di Programma, nonchè nei termini e con le modalità
previste dal cronoprogramma.
Art. 6
Eventuali variazioni o modifiche in corso dopera degli interventi autorizzati
con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze
funzionali, queste modifiche sono comunicate dagli Enti interessati per
conoscenza al Collegio di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il
cronoprogramma di attuazione dei lavori.
Art. 7
La vigilanza sullesecuzione dellAccordo di Programma ed eventuali poteri
sostitutivi previsti dal VII comma dellart. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267 è svolta, con le modalità definite allart. 6 del dispositivo dellAccordo
di Programma, da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione Piemonte
o da suo delegato ed è così composto:
per la Provincia di Biella dal Presidente Dr. Orazio Scanzio o da suo delegato;
per il Comune di Ponderano dal Sindaco Sig. Alessandro Demargherita o suo
delegato;
per il Comune di Biella il Sindaco Dr. Diego Presa o suo delegato;
per lAzienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella Dr. Giovanni Zenga o suo
delegato.
La funzionalità tecnico amministrativa del Collegio di Vigilanza, è assicurata
dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento
e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.
Il presente Decreto è il testo integrale dellAccordo di Programma saranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart.
65 dello Statuto e trasmesso ai soggetti sottoscrittori dellAccordo di
Programma.
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Accordo di programma ai sensi dellart. 34 decreto legislativo n. 267 del
18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di
Biella, il Comune di Ponderano e lA.S.L. n. 12 di Biella, finalizzato
alla realizzazione del nuovo ospedale di Biella sito in località Villanetto
nel Comune di Ponderano.
Premesso:
- che lA.S.L. n. 12 di Biella con comunicazione n. 1997 del 20.1.1998
(all. 1) ha formalmente richiesto al Presidente della Regione Piemonte
di promuovere, ai sensi dellart. 27 L. 142/90, ora art. 34 del D.Lgv.
267/2000, ed in relazione alla competenza primaria sullopera e sui programmi
dintervento, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti da
definirsi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare
i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento;
- che con comunicazione n. 2722/28.1 dell11.2.1998 (all. 2) il Presidente
della Regione Piemonte ha convocato in data 26.2.1998 una riunione per
verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma
ai sensi dellart. 27 L. 142/90 ora art. 34 del D. 267/2000, per la realizzazione
delliniziativa proposta dallA.S.L. di Biella;
- che sono state convocate successivamente delle ulteriori riunioni preliminari
in data (all. 3): 30.4.1998 - 1.4.1998 - 16.4.1998 - 14.4.1998 - 21.7.1998
- 22.7.1998 - 10.11.1998 - 15.4.1999 - 10.11.1999 - 22.9.2000 29.9.2000;
- che in data 9.11.2000 si è tenuta la Conferenza dei Servizi prevista
dal 3º comma dellart. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del_8.8.2000 finalizzata
a verificare la possibilità di concludere lAccordo di Programma di cui
alloggetto sulla base delle intese fra gli Enti sancite nei verbali degli
incontri svoltisi c/o la Provincia di Biella (all. 4), in data 29.9.2000
(all 5);
- che lAccordo di Programma riguarda la realizzazione in località Villanetto
nel Comune di Ponderano nel Nuovo Complesso Ospedaliero di Biella, su di
unarea localizzata al confine meridionale del Comune di Biella. Tale collocazione
risulta particolarmente idonea a rispondere alle esigenze dellerigenda
struttura in quanto prossima al bacino più consistente della domanda senza
risentire dei fenomeni di congestione veicolare, in quanto sufficientemente
separata dal centro urbano. Risulta inoltre baricentrica rispetto al territorio
provinciale che il complesso sanitario dovrà coprire è dotato di buona
accessibilità per le nuove connessioni carrabili in fase di completamento
con la SS Biella - Mongrando.
Larea nella sua globalità ha una superficie complessiva di 185.155 mq.
Il nuovo complesso ospedaliero, che avrà una capienza di circa 800 posti
letto, si configura come un impianto prevalentemente orizzontale composto
da un rettangolo di base, delle dimensioni di circa 170 metri per 100 metri,
che si sviluppano in altezza in maniera articolata; ad esso vengono affiancati,
in posizioni ben determinate, ulteriori volumi più ridotti, in planimetria
e/o in altezza, ospitanti funzioni sanitarie differenziate;
- che per ottenere la concessione edilizia del complesso sopradescritto
è stata necessaria la variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune
di Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta
con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/27658 in data 28.95.1999
(all. 6);
- che per larea destinata alla costruzione del nuovo Polo ospedaliero
dellA.S.L. n. 12 è prevista la realizzazione di uno specifico P.E.C. comprensivo
dellintera superficie interessata modificata come risulta dalla deliberazione
del Comune di Ponderano n. 27 del 30.7.1999 (all. 7) che modifica loriginario
strumento urbanistico esecutivo unitario in due distinti piani dedilizia
convenzionata individuati con le sigle P.E.C. A e P.E.C. B ed unulteriore
deliberazione del Comune di Ponderano n. 51 del 28.12.1999 (all. 8) che
distingue ulteriormente il P.E.C. individuato con la sigla A in A1"
ed A2";
- che il Comune di Ponderano, in conformità allo strumento urbanistico,
ha richiesto relativamente allarea A1", di proprietà dellA.S.L. n. 12,
specifico progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, che è stato presentato
in data 29.6.2000 (all. 9);
- che per la realizzazione del complesso ospedaliero è stata necessaria
unulteriore variazione urbanistica del Piano Regolatore del Comune di
Ponderano, proposta con procedura ordinaria, la cui approvazione è avvenuta
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.7.2000 (all. 10);
- che il Comune dì Ponderano ha approvato con deliberazione n. 40 del 4.10.2000
(all. 11) il Piano Esecutivo Convenzionato ed ha firmato con lA.S.L. 12
la Convenzione unita al P.E.C. ed in data 27.10.2000 (all. 12);
- che il Comune di Ponderano ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 141
del 28.10.2000 (all. 13) per la realizzazione dellopera esente dal pagamento
degli oneri durbanizzazione ai sensi della L. 10/77;
- che il Comune di Biella ha approvato con deliberazioni n. 167 del 19.10.1998
(progetto
preliminare) (all. 14) e n. 89 del 19.4.1999 (progetto definitivo) (all.
15) la variante specifica ordinaria di destinazione duso dellattuale
area ospedaliera e schematizzata in due operazioni;
a) incremento in misura limitata della superficie territoriale relativa
alle attività terziarie pubbliche e private, direzionali, commerciali,
turistico-ricettive;
b) riduzione della qualità globale delle aree per servizi ed impianti dinteresse
generale destinate ad attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere (F2)
nel rispetto comunque dei valori di cui allart. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che il Comune di Biella ha rilasciato unautorizzazione Edilizia n. 124
del 24.7.2000 (all. 16) relativa alla realizzazione di un tratto di strada
e di parte di parcheggio per larea del nuovo Ospedale;
- che il Direttore Generale dellA.S.L. di Biella con deliberazione n.
899 dell11.10.2000 ha approvato il Progetto Esecutivo dellopera oggetto
del presente Accordo di Programma (all. 17);
- che lA.S.L. n. 12 di Biella è proprietaria delle aree oggetto dellintervento
così come da determinazione n. 151 dell8.7.1999 della Regione Piemonte
(all. 18);
- che il Responsabile del Procedimento del progetto del Nuovo Ospedale
ha acquisito con procedimento ordinario i pareri dei Settori competenti
della Regione Piemonte e degli altri Enti interessati che sono:
a) parere favorevole da parte dei WF (all. 19);
b) parere favorevole sanitario dellAzienda Locale - Dipartimento di Igiene
e Prevenzione - e dellAzienda Regionale Protezione Ambientale (all. 20);
c) parere favorevole dellAzienda Regionale Protezione Ambientale sulla
valutazione del clima acustico dellarea interessata (all. 21);
d) parere favorevole da parete del Comitato regionale Opere Pubbliche (all.
22);
- che prima dellentrata in funzione del complesso ospedaliero sono da
prevedersi le seguenti opere di urbanizzazione:
1) la realizzazione di una viabilità di raccordo allarea ospedaliera dallo
studio di fattibilità predisposto dalla Provincia d Biella (all. 23) nel
quale si prevede un impegno di spesa complessivo di L. 6.090.000.000, che
sarà suddiviso al 50% secondo gli impegni assunti dalla Provincia di Biella
con deliberazione n. 258 del 4.7.2000 per limporto di L. 3.045.000.000=
(all. 24) e dal Comune di Biella con deliberazione n. 796 del 9.11.1999
per limporto di L. 3.045.000.000= (all. 25).
Il programma dei tempi per la realizzazione delle opere relative alla viabilità
di raccordo allarea ospedaliera è stato modificato come da prospetto in
allegato, in funzione dei tempi di realizzazione della nuova struttura
ospedaliera;
2) la sistemazione e la regimazione delle acque superficiali la cui attuazione
è regolamentata dallAccordo di Programma stipulato in data 21.4.2000 fra
la Provincia di Biella, i Comuni di Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola,
Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia ed adottato con
provvedimento n. 23 del 21.4.2000 (all. 26);
3) la realizzazione dellallacciamento alla rete idrica di Via 53º Fanteria
del Comune di Biella e la realizzazione del collegamento della fognatura
comunale di Ponderano come riportato nella Convenzione tra lA.S.L. ed
il Comune di Ponderano (allegata al PEC);
- che la realizzazione degli interventi di cui al punto 3) è regolamentata
da apposita Convenzione tra lA.S.L. n. 12 e la Società Cordar di Biella
firmata in data 27/1/1998 e successivamente integrata con atto 544 in data
28/6/2000 (all. 27);
- che lAccordo di Programma nel definire gli impegni e le modalità di
attuazione da parte degli Enti interessati assume come riferimento giuridico
per gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente accordo gli atti
già acquisiti con procedura ordinaria e speciale, che sono allegati, per
presa datto, allAccordo medesimo;
- che la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita alliniziativa
oggetto dellAccordo di Programma, è costituita dai seguenti elaborati
ed atti amministrativi:
a) Documentazione tecnica
1) parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
2) parere favorevole del Comitato regionale Opere Pubbliche;
3) parere favorevole igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale e dellAzienda Regionale Protezione Ambientale
Sezioni di Biella;
4) parere favorevole verifica clima acustico dellarea interessata alla
costruzione del Nuovo Ospedale;
5) certificato di controllo della qualità del progetto esecutivo, n. 200OCCO2
(all. 28), predisposto dalla Ditta Conteco su incarico dellA.S.L. di Biella;
b) Documentazione urbanistica
1) Piano Esecutivo Convenzionato relativo allarea con la sigla A1" del
Comune di Ponderano, Convenzione tra il Comune di Ponderano e lA.S.L.;
2) concessione Edilizia;
3) stralcio Piano regolatore approvato (tavola e normativa);
4) variante collinette (normativa);
5) studio per la realizzazione della viabilità di raccordo allarea ospedaliera
realizzato dalla Provincia di Biella ed al cui finanziamento partecipano
al 50% il Comune e la Provincia di Biella;
6) autorizzazione edilizia n. 124 del 24.7.2000 emessa dal Comune di Biella
che prevede laccesso dal raccordo stradale SS338 tramite la viabilità
già esistente nellarea ospedaliera e la realizzazione di un tratto di
area e parcheggio oggetto del P.E.C. sul territorio:
c) Documentazione progettuale
Elaborati progettuali (all. 29)
Tutta la documentazione di progetto, vistata regolarmente dal CROP, è depositata
c/o la stazione appaltante A.S.L., mentre una copia della documentazione
è depositata in copia conforme c/o la Presidenza della Giunta Regionale.
d) Documentazione amministrativa
- copia della pubblicazione sul BUR relativa dellavvio al procedimento;
- comunicazione alla Giunta Regionale da parte del Responsabile del Procedimento;
- deliberazione dellAzienda Sanitaria Locale n. 12 di approvazione del
progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Biella;
- deliberazioni del Comune di Ponderano inerenti la variante al Piano Regolatore
ed il PEC;
- concessione edilizia;
- convenzione tra lA.S.L. n. 12 di Biella ed il Comune di Ponderano;
- convenzione con la Società Cordar per lallacciamento allacquedotto
di Biella ed alla fognatura comunale di Ponderano;
- deliberazione della Provincia di Biella e del Comune di Biella di impegno
di finanziamento per le opere sopradescritte;
- Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella ed i Comuni
di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed
il Consorzio di Bonifica della Baraggia per la sistemazione idraulica del
territorio;
- programma tempistiche di attuazione degli interventi che dovranno essere
effettuati per lattuazione del Nuovo Ospedale e delle relative opere di
urbanizzazione;
- che il programma complessivo degli investimenti riferito agli interventi
oggetto degli impegni da sottoscriversi da parte dei firmatari del presente
Accordo ammonta, per la realizzazione del Nuovo Ospedale, a L. 260.130.000.000=
ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:
Piano Finanziario
Progetto esecutivo
MLD
Per le opere di urbanizzazione a L. 10.790.000.000= così finanziati:
Intervento Ente interessato Importo Lire
- che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 47 del 22.11.2000 è stata data comunicazione da parte del Responsabile
del Procedimento dellAccordo di Programma dellavvio del procedimento
ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e della Legge regionale 25.7.1994
n. 27 artt. 12 e 13;
- che lAssessore alla Sanità con nota n. 15714/28.1 del 6.12.2000 ha comunicato
alla Giunta regionale i contenuti delliniziativa riguardanti il presente
Accordo con riferimento particolare agli aspetti che impegnano lEnte allatto
della firma dellaccordo da parte del Presidente della Giunta regionale:
- che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità
per sette anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutata
dal Collegio di Vigilanza;
- che il presente Accordo di Programma osserva le specifiche direttive
assunte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997,
in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;
- che il presente Accordo di Programma non prevede la ratifica da parte
dei Consigli Comunali di Ponderano e di Biella così come previsto dal Vº
comma del Decreto Legislativo n. 142/90 art. 27 ora art. 34 del Decreto
Legislativo n. 267/200 in quanto le variazioni urbanistiche sono state
approvate con procedura ordinaria.
Tra
La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale
Onorevole Enzo Ghigo, (omissis) domiciliato per la carica in Torino, Piazza
Castello, 165
e
La Provincia di Biella, rappresentata dal Presidente dott. Orazio Scanzio,
(omissis), domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella, n.
12, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione
del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.1.,1 del 22/2/2001
e
Il Comune di Ponderano, rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro De Margherita,
(omissis) domiciliato per la carica in Ponderano, Via Edmondo De Amicis,
n. 9, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione
del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001
e
Il Comune di Biella, rappresentato dal Vice Sindaco dott. Diego Presa,
(omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero, n. 4, il
quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente
della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1 del 22/2/2001
e
LAzienda Sanitaria Locale n. 12, rappresentata dal Direttore Generale
Ing. Giovanni Zenga, (omissis) domiciliato per la carica in Biella, Via
Marconi, n. 23, il quale interviene al presente atto per effetto della
convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 6054/S.l.1
del 22/2/2001
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto dellaccordo
Le premesse costituiscono parte integrante Ai sensi del 4º comma dellart.
34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 - D.Lgs 142/90), è condiviso
allunanimità, dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, dal
Presidente della Provincia di Biella Dr. Orazio Scanzio, dal Sindaco del
Comune di Ponderano Sig. Alessandro De Margherita, dal Vice Sindaco del
Comune di Biella Dr. Diego Presa, dal Direttore Generale dellA.S.L. n.
12 Ing. Giovanni Zenga, il contenuto del presente Accordo di Programma
avente per oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale di Biella e relative
opere di urbanizzazione sito in località Villanetto nel Comune di Ponderano.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati
e depositati c/o lAssessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
Art. 2
Impegni
1) La Regione Piemonte, si impegna affinchè sia adottato lAccordo medesimo
con specifico Decreto in ottemperanza al 4º comma dellart. 34 del D.Lgs
n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs 142/90).
Si impegna inoltre a garantire lerogazione dei seguenti importi relativi
a:
Piano finanziario per la costruzione del nuovo ospedale di Biella
Fondi ex - art. 20 Legge n. 67/88
Opere di urbanizzazione
Intervento Ente Interessato Importo L.
formalizzandoli negli specifici capitoli di bilancio nel rispetto del relativo
cronoprogramma di attuazione delle opere (all. 30);
Limporto già stanziato di L. 3.000.000.000=, con determinazione n. 217
del 6.10.2000 della Regione Piemonte, costituisce la 1ª fase del finanziamento
complessivo di L. 11.500.000.000= per la sistemazione idraulica del territorio
come da Accordo di Programma sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed
i Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano
ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.
Gli impegni di bilancio dovranno essere comunicati al Collegio di Vigilanza.
2) La Provincia di Biella si impegna per:
a) la viabilità: al finanziamento del 50% dellimporto per la progettazione
e la realizzazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale inserendo
lopera nella prossima programmazione triennale come da deliberazione n.
258 del 4.7.2000 ed in coerenza con il cronoprogramma di attuazione delle
opere. La Provincia si occuperà del coordinamento della progettazione,
della fase di appalto e nominerà il Responsabile del Procedimento come
da verbale del 29.9.2000;
b) la sistemazione idraulica del territorio: nellAccordo di Programma
sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione,
Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica
della Baraggia, sarà la Provincia di Biella la Capofila a coordinare gli
impegni del presente Accordo con lAccordo sopra richiamato verificando
lopportunità di prevedere una priorità dellattuazione degli interventi
nellarea ospedaliera anche per consentire il rispetto del cronoprogramma
del presente Accordo e delle prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia
n. 141 del 28.10.2000, rilasciata dal Comune di Ponderano.
3) Il Comune di Ponderano si impegna a rilasciare tutti gli atti, autorizzazioni,
atti dassenso con modalità ordinaria, incoerenza con il cronoprogramma
di attuazione delle opere, necessari per lattuazione del progetto oggetto
dellAccordo di Programma trasmettendone copia, per conoscenza al Collegio
di Vigilanza.
4) Il Comune di Biella si impegna a garantire lallacciamento allacquedotto
di Biella ed a partecipare al finanziamento nella quota pari al 50% dellimporto
complessivo per la realizzazione del raccordo viario come richiamato al
punto 2) e da propria deliberazione n. 709 del 9.11.1999.
Il Comune di Biella dovrà eseguirne la progettazione e la Direzione Lavori
come da verbale del 29.9.2000 (all. 31).
Il Comune di Biella si impegna a comunicare al Collegio di Vigilanza la
quota parte del costo complessivo della realizzazione del raccordo viario
di cui sopra e la relativa copertura finanziaria suddivisa per capitoli
di impegno secondo quanto previsto dal cronoprogramma degli interventi.
5) LA.S.L. n. 12 di Biella si impegna a realizzare lopera nei tempi previsti
dal cronoprogramma e secondo il piano finanziario sopra riportato.
Nellambito delle prescrizioni inserite nella Concessione Edilizia del
Comune di Ponderano n. 141 del 28.10.2000, relativamente alla prescrizione
di cui al p.to 1 la presente concessione viene rilasciata a condizione
che lA.S.L. 12 nel momento in cui venga modificato landamento superficiale
delle acque, provveda ad adeguare le rogge ed i fossi a valle in modo da
evitare la tracimazione delle stesse, e conseguentemente alla regimazione
delle acque superficiali", si impegna a non gravare ulteriormente sullattuale
portata delle rogge sino allattuazione dei lavori come da Accordo di Programma
sottoscritto fra la Provincia di Biella, ed i Comuni di: Borriana, Cerrione,
Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano, ed il Consorzio di Bonifica
della Baraggia.
Il mancato adempimento da parte dei soggetti firmatari degli impegni di
cui al presente articolo nonché il mancato rispetto dei tempi dei cronoprogrammi
specifici di cui allart. 5 e di quanto contenuto nella Convenzione del
P.E.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ponderano
n. 40 del 4.10.2000 e nella convenzione dellA.S.L. n. 12 di Biella con
la Società Cordar, n. 157 del 27.1.1998 e successiva integrazione, comporta
un richiamo da parte del Collegio di Vigilanza da adempire entro 30 gg.
e successivamente lapplicazione di uneventuale sanzione pecuniaria definita
caso per caso dal Collegio di Vigilanza sullesecuzione dellAccordo programma,
fatte salve ragionevoli cause di forza maggiore, ampiamente documentate
dal soggetto inadempiente.
Art. 3
Variazioni urbanistiche
LAccordo di Programma in oggetto non comporta variazioni urbanistiche
ai piani regolatori del Comune di Ponderano e di Biella.
Art. 4
Concessioni edilizie
Lattuazione deilìntervento oggetto dellAccordo di Programma è stato
autorizzato dal Comune di Ponderano con concessione edilizia in data 28.10.2000
n. 141, previo parere della Commissione edilizia nella seduta del 9.10.2000.
Eventuali modifiche o varianti alla Concessione Edilizia saranno rilasciati
dal Comune di Ponderano in via ordinaria e comunicate al Collegio di Vigilanza.
Art. 5
Piano finanziario e cronoprogramma
Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo sono finanziate
così come indicato nelle premesse dei presente Accordo e dovranno essere
realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.
In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte
dei soggetti interessati alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza
può, in caso di dimostrato ritardo sanzionare il soggetto inadempiente
come precisato nellart. 2 del presente dispositivo, fatte salve cause
di forza maggiore.
Art. 6
Vigilanza e poteri sostitutivi
Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7º comma
dellart. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (ex art. 27 D.Lgs. 142/90)
e come concordemente stabilito dai soggetto firmatari del presente Accordo
di Programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul
buon andamento dellesecuzione dellAccordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma
operativo.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, lacquisizione di
documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti lAccordo, al
fine di verificare le condizioni per lesercizio dei poteri sostitutivi
previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti
attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica altresì
sanzioni pecuniarie in coerenza con quanto espresso allart. 2 del presente
dispositivo.
Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti;
tenta la composizione delle controversie sullinterpretazione e attuazione
del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato
avanzamento delle opere e dei finanziamenti.
Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte
o da un suo rappresentante ed è composto dai legali rappresentanti della
Provincia di Biella, del Comune di Ponderano, del Comune di Biella e dellA.S.L.
n. 12. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale allatto delladozione del presente Accordo.
Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli
uffici competenti per materia degli Enti firmatari dellAccordo, coordinati
dal Responsabile del Procedimento.
Art. 7
Modifiche
Eventuali variazioni o modifiche in corso dopera degli interventi autorizzati
con procedura ordinaria proposti in base a motivate e specifiche esigenze
funzionali sono comunicati dagli Enti interessati per conoscenza al Collegio
di Vigilanza che ne valuterà la coerenza con il cronoprogramma di attuazione
dei lavori.
Art. 8
Controversie
Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine allinterpretazione
ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente
esaminate dal Collegio di Vigilanza.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione,
la controversia sarà posta alla cognizioni di un collegio arbitrale nominato
di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale
di Torino su istanza della parte più diligente.
Larbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. Del Codice di procedura
civile.
Art. 9
Durata dellaccordo
La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilità in
anni 7 (sette) decorrenti dalla firma del Decreto di azione dellAccordo
da parte del Presidente della Regione; leventuale proroga dei termini
definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza,
su richiesta del soggetto richiedente.
Art. 10
Vincolatività dellaccordo
I soggetti stipulanti il presente Accordo hanno lobbligo di rispettarlo
in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che
violino ed ostacolino lAccordo o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli
atti applicativi ed attuativi dellAccordo stesso stante lefficacia contrattuale
del medesimo.
Il presente atto è costituito in n. 16 pagine dattiloscritte e manoscritte
di cui il Responsabile del Procedimento attesta si è data lettura.
Per la Regione Piemonte
per il nuovo ospedale di Biella
Fondi ex art. 20 Legge n. 67/88
CIPE L. 128.725
REGIONE L. 6.775
L.R. n.
24 del 24.3.2000 (anticipo ricavato alienazione vecchio ospedale) L. 43.000
Totale L.
178.500 178.500
Legge 5.6.1990 n. 135 - Programma interventi urgenti per
la prevenzione e la lotta contro lAIDS 6.520
DGR n. 324-5102 del 29.12.1995
in attuazione della L.R. 97/95 4.000
Fondi assegnati dalla Regione con DGR
n. 544-1199 del 27.1.1993 per acceleratore lineare 3.570
Risorse proprie
dellAzienda
Elargizione Fondazione Cassa di Risparmio 29.000
Proventi dallalienazione
exIPAI 1.540
Elargizione Fonazione Cassa di Risparmio per attrezzature 10.000
Mutuo
decennale a carico dellA.S.L. art. 3 comma 5, lett. F) paragrafo 2 d.Lgvo
n. 502/92 27.000
TOTALE 260.130
Viabilità
Provincia di Biella 3,045
Comune
di Biella 3,045
Scarico acque nere Regione Piemonte 0,350
Acquedotto Regione
Piemonte 1,350
Sistemazione idraulica
dei territorio - 1^ fase - Regione
Piemonte 3,000
Totale 10,790
CIPE L. 128.725
Regione L. 6.775
L.R. n. 24
del 24.3.2000
(anticipo ricavato alienazione
Vecchio Ospedale) L. 43.000
Totale L.
178.500 178.500
Scarico acque nere Regione Piemonte 0.350
Acquedotto Regione
Piemonte 1.350
Sistemazione idraulica
del territorio - 1ª fase Regione Piemonte 3.000
Totale 4.700
Enzo Ghigo
Per la Provincia di Biella
Orazio Scanzio
Per
il Comune di Ponderano
Alessandro De Margherita
Per il Comune di Biella
Diego
Presa
Per lA.S.L. n. 12
Giovanni Zenga