Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Circolare della Direzione Regionale Bilanci e Finanze - Settore Tributi - Addizionali e Compartecipazioni al Gettito Erariale 30 luglio 2001, Prot. n. 4708/9.3

Tasse sulle concessioni regionali - Licenza per la pesca nelle acque interne

Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Piemonte
LORO SEDI

In ordine ai numerosi quesiti posti a questo settore, in relazione all’oggetto, sia da alcune Amministrazioni provinciali che da singoli cittadini, si ritiene qui di seguito fornire alcuni chiarimenti, almeno sugli aspetti più significativi delle questioni poste, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente ed anche ai fini di una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della normativa in vigore.

Premessa

Prima di ogni altra considerazione, occorre premettere che i riferimenti normativi vanno ricercati nella legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, recante norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nella Regione Piemonte, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tributari, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui al titolo II, articolo 5, quarto comma, al titolo III, articoli 8, 9, 10, 11 e 12 (il 13 essendo incompatibile con diversa norma di fonte statale di cui si dirà più oltre), ed al titolo VIII, articolo 30. Per quanto riguarda la tariffa, il riferimento è individuato nella legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni ed  integrazioni, da ultimo la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, e la legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60, da coordinarsi con il decreto legislativo legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Validità temporale dei versamenti

Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Per anno di validità della licenza s’intende ovviamente quello che decorre dalla data del rilascio sino al giorno antecedente la stessa data dell’anno successivo. Se, ad esempio, la licenza è stata rilasciata (previo versamento, s’intende, della relativa tassa di rilascio) il 7 giugno 2001, l’anno di validità viene a scadere il 6 giugno 2002 e quello successivo decorrere dal 7 giugno 2002; pertanto, il versamento relativo a tale anno dovrà essere eseguito entro tale data e detto versamento avrà validità sino a tutto il 6 giugno 2003.

Quanto sin qui detto, naturalmente, vale sempre che il soggetto passivo intenda esercitare il diritto che la licenza gli conferisce: infatti, qualora durante un intero anno di validità (calcolato, s’intende, nello stesso modo di cui si è detto) non si intenda esercitare alcuna attività di pesca, il tributo non è dovuto. Per espressa volontà del legislatore, infatti, la tassa non è legata, come avviene invece nella maggior parte degli altri casi, al mero possesso del titolo, ma all’effettivo esercizio del diritto conferito. Ciò esclude in radice, per naturale conseguenza, il concetto di versamento tardivo, ma pone in carico al titolare l’obbligo di provvedere al versamento prima di esercitare l’attività di pesca, in qualsiasi momento egli intenda esercitarla, e ripristina la validità della licenza a far data dal momento in cui il versamento stesso è stato eseguito e per il tempo di un anno, salvo che per l’ultimo anno di validità perchè in tale particolare caso il rinnovo scade comunque con lo scadere della licenza, indipendentemente dalla data del versamento, e qualora il titolare intenda procurarsene una nuova dovrà corrispondere per questa l’intera tassa di rilascio. Se ad esempio, la licenza è stata rilasciata il 7 giugno 1996 e il titolare, dopo il 6 giugno 1997 (primo anno di validità), non ha più inteso esercitare l’attività di pesca, così sottraendosi legittimamente all’obbligo del rinnovo, fino al 10 settembre 2000, il titolare stesso potrà eseguire il versamento in tale data, purchè prima di porre in essere qualsiasi comportamento relativo all’esercizio dell’attività, così ripristinando la validità della sua licenza sino a tutto il 9 settembre 2001. In seguito, per proseguire senza interruzioni l’attività medesima, potrà eseguire un ulteriore versamento entro la predetta data del 9 settembre 2001, ma detto ultimo versamento non potrà conferire alla licenza altra validità che sino al 6 giugno 2002, data di scadenza naturale, dopodichè il titolare, volendo seguitare nell’esercizio della pesca, se ne dovrà procurare una nuova previa corresponsione dell’intera tassa di rilascio.

Ricevute dei versamenti

E’ del tutto pacifico che, al fine di comprovare agli agenti di vigilanza l’eseguito versamento della tassa e della soprattassa annuali in qualsiasi momento la funzione di vigilanza possa e debba essere esercitata, il titolare della licenza deve recare con sè le relative ricevute per poterle esibire se richiesto.

Meno pacifico, a detta di alcuni operatori del settore, è l’obbligo, per il titolare, di recare con sè le ricevute di versamento della tassa e della soprattassa di rilascio. Da più parti è stato infatti sostenuto che, per il primo anno di validità, l’esibizione delle ricevute non è necessaria perchè l’avvenuta esecuzione del versamento sarebbe del tutto implicita, non potendo l’autorità preposta rilasciare la licenza senza che il versamento medesimo sia stato eseguito.

Questo settore, tuttavia, non è dello stesso avviso: l’articolo 6, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, prevede infatti espressamente che taluno possa esercitare attività per le quali è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l’atto stesso o assolto la relativa tassa. Ne consegue che il possesso della ricevuta costituisce unica prova inconfutabile di assolvimento dell’obbligazione tributaria e d’altra parte, al fine di consentire il completo e puntuale esercizio del potere di vigilanza, l’obbligo di recare con sè le ricevute di versamento, opportunamente allegandole al libretto di licenza, pur non essendo espressamente prescritto dalla norma è da ritenersi del tutto implicito.

Quanto sopra è ancor più vero nel caso in cui il soggetto passivo ricorra alla semplificazione prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, essendo del tutto evidente che in tal caso la ricevuta di pagamento deve sempre essere posta a disposizione per eventuali controlli.

Duplicato della licenza

Secondo le norme vigenti non è prevista la possibilità di ottenere duplicati della licenza. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramente, pertanto, il titolare dovrà necessariamente procedere alla richiesta di una nuova licenza, il cui rilascio comporta ovviamente la corresponsione della tassa e della soprattassa di rilascio ab origine, indipendentemente del fatto che per la licenza smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata fosse stato eseguito o meno il versamento della tassa e della soprattassa annuali. La possibilità di ottenere il duplicato, infatti, che pure era prevista dall’articolo 13 della già citata legge regionale 7/1981, è stata successivamente negata dall’ultimo capoverso della didascalia relativa al numero d’ordine 18 del titolo II della tariffa annessa al decreto legislativo 230/1991 citato in premessa.

Minori di anni quattordici

Nei confronti dei minori di anni quattordici, ai quali può essere rilasciata la licenza di tipo B (quella, cioè, per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancio di lato non superiore a m. 1,50), non si fa luogo ad imposizione alcuna. Per quanto riguarda le tasse e le soprattasse annuali, infatti, ciò è previsto espressamente dall’articolo 11, quarto comma, della legge regionale 7/81, come modificato dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 34; per quanto riguarda la tassa e la soprattassa di rilascio, invece, la norma è facilmente desumibile dalla parificazione di fatto (e, conseguentemente, di diritto) che l’articolo 30 della stessa legge, cui il citato articolo 11 fa rimando, opera fra tassa di rilascio (“per il primo anno in ogni caso”) e tassa di rinnovo o tassa annuale (“e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l’attività di pesca”).

Contenuto dei verbali

I verbali mediante i quali gli agenti preposti alla vigilanza contestano ai trasgressori l’esercizio della pesca senza licenza o con licenza non regolare è idoneo a contestare sia la violazione di cui all’articolo 23 della più volte citata legge regionale 7/1981, per la quale la sanzione è comminata immediatamente, sia quella di ordine fiscale prevista dall’articolo 30 della medesima, per la quale l’irrogazione della sanzione (contestuale al recupero del tributo evaso) è rinviata al competente settore tributi della Regione. Per questo motivo, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, è non solo opportuno, ma indispensabile che detti verbali contengano uno specifico e chiaro riferimento a tale circostanza. Per rendere efficace tale riferimento, d’altra parte, è sufficiente che il verbale contenga uno specifico periodo, quale potrebbe essere il seguente: “Copia del presente verbale sarà trasmessa alla Regione Piemonte, direzione regionale bilanci e finanze, settore tributi addizionali e compartecipazioni al gettito erariale, che provvederà d’ufficio al recupero del tributo evaso ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario”.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto. Le Amministrazioni provinciali cui è particolarmente indirizzata sono invitate a darne la più ampia diffusione presso gli organi di vigilanza competenti e presso gli enti e le associazioni interessati.

Il Dirigente del Settore    Il Direttore Regionale
Giovanni Tarizzo    Pierluigi Lesca