Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Circolare della Direzione Regionale Bilanci e Finanze - Settore Tributi
- Addizionali e Compartecipazioni al Gettito Erariale 30 luglio 2001, Prot.
n. 4708/9.3
Tasse sulle concessioni regionali - Licenza per la pesca nelle acque interne
Alle Amministrazioni Provinciali
In ordine ai numerosi quesiti posti a questo settore, in relazione alloggetto,
sia da alcune Amministrazioni provinciali che da singoli cittadini, si
ritiene qui di seguito fornire alcuni chiarimenti, almeno sugli aspetti
più significativi delle questioni poste, per rendere uniforme su tutto
il territorio regionale ogni comportamento inerente ed anche ai fini di
una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della normativa
in vigore.
Premessa
Prima di ogni altra considerazione, occorre premettere che i riferimenti
normativi vanno ricercati nella legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7,
recante norme per la tutela e lincremento del patrimonio ittico e per
lesercizio della pesca nella Regione Piemonte, e successive modificazioni
ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tributari,
occorre fare riferimento al combinato disposto di cui al titolo II, articolo
5, quarto comma, al titolo III, articoli 8, 9, 10, 11 e 12 (il 13 essendo
incompatibile con diversa norma di fonte statale di cui si dirà più oltre),
ed al titolo VIII, articolo 30. Per quanto riguarda la tariffa, il riferimento
è individuato nella legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni
ed integrazioni, da ultimo la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60,
e la legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60, da coordinarsi con il decreto
legislativo legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
Validità temporale dei versamenti
Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato
per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.
Per anno di validità della licenza sintende ovviamente quello che decorre
dalla data del rilascio sino al giorno antecedente la stessa data dellanno
successivo. Se, ad esempio, la licenza è stata rilasciata (previo versamento,
sintende, della relativa tassa di rilascio) il 7 giugno 2001, lanno di
validità viene a scadere il 6 giugno 2002 e quello successivo decorrere
dal 7 giugno 2002; pertanto, il versamento relativo a tale anno dovrà essere
eseguito entro tale data e detto versamento avrà validità sino a tutto
il 6 giugno 2003.
Quanto sin qui detto, naturalmente, vale sempre che il soggetto passivo
intenda esercitare il diritto che la licenza gli conferisce: infatti, qualora
durante un intero anno di validità (calcolato, sintende, nello stesso
modo di cui si è detto) non si intenda esercitare alcuna attività di pesca,
il tributo non è dovuto. Per espressa volontà del legislatore, infatti,
la tassa non è legata, come avviene invece nella maggior parte degli altri
casi, al mero possesso del titolo, ma alleffettivo esercizio del diritto
conferito. Ciò esclude in radice, per naturale conseguenza, il concetto
di versamento tardivo, ma pone in carico al titolare lobbligo di provvedere
al versamento prima di esercitare lattività di pesca, in qualsiasi momento
egli intenda esercitarla, e ripristina la validità della licenza a far
data dal momento in cui il versamento stesso è stato eseguito e per il
tempo di un anno, salvo che per lultimo anno di validità perchè in tale
particolare caso il rinnovo scade comunque con lo scadere della licenza,
indipendentemente dalla data del versamento, e qualora il titolare intenda
procurarsene una nuova dovrà corrispondere per questa lintera tassa di
rilascio. Se ad esempio, la licenza è stata rilasciata il 7 giugno 1996
e il titolare, dopo il 6 giugno 1997 (primo anno di validità), non ha più
inteso esercitare lattività di pesca, così sottraendosi legittimamente
allobbligo del rinnovo, fino al 10 settembre 2000, il titolare stesso
potrà eseguire il versamento in tale data, purchè prima di porre in essere
qualsiasi comportamento relativo allesercizio dellattività, così ripristinando
la validità della sua licenza sino a tutto il 9 settembre 2001. In seguito,
per proseguire senza interruzioni lattività medesima, potrà eseguire un
ulteriore versamento entro la predetta data del 9 settembre 2001, ma detto
ultimo versamento non potrà conferire alla licenza altra validità che sino
al 6 giugno 2002, data di scadenza naturale, dopodichè il titolare, volendo
seguitare nellesercizio della pesca, se ne dovrà procurare una nuova previa
corresponsione dellintera tassa di rilascio.
Ricevute dei versamenti
E del tutto pacifico che, al fine di comprovare agli agenti di vigilanza
leseguito versamento della tassa e della soprattassa annuali in qualsiasi
momento la funzione di vigilanza possa e debba essere esercitata, il titolare
della licenza deve recare con sè le relative ricevute per poterle esibire
se richiesto.
Meno pacifico, a detta di alcuni operatori del settore, è lobbligo, per
il titolare, di recare con sè le ricevute di versamento della tassa e della
soprattassa di rilascio. Da più parti è stato infatti sostenuto che, per
il primo anno di validità, lesibizione delle ricevute non è necessaria
perchè lavvenuta esecuzione del versamento sarebbe del tutto implicita,
non potendo lautorità preposta rilasciare la licenza senza che il versamento
medesimo sia stato eseguito.
Questo settore, tuttavia, non è dello stesso avviso: larticolo 6, primo
comma, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, prevede infatti espressamente
che taluno possa esercitare attività per le quali è necessario un atto
soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto latto
stesso o assolto la relativa tassa. Ne consegue che il possesso della ricevuta
costituisce unica prova inconfutabile di assolvimento dellobbligazione
tributaria e daltra parte, al fine di consentire il completo e puntuale
esercizio del potere di vigilanza, lobbligo di recare con sè le ricevute
di versamento, opportunamente allegandole al libretto di licenza, pur non
essendo espressamente prescritto dalla norma è da ritenersi del tutto implicito.
Quanto sopra è ancor più vero nel caso in cui il soggetto passivo ricorra
alla semplificazione prevista dallarticolo 2, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, essendo del tutto evidente che in tal caso la ricevuta
di pagamento deve sempre essere posta a disposizione per eventuali controlli.
Duplicato della licenza
Secondo le norme vigenti non è prevista la possibilità di ottenere duplicati
della licenza. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramente,
pertanto, il titolare dovrà necessariamente procedere alla richiesta di
una nuova licenza, il cui rilascio comporta ovviamente la corresponsione
della tassa e della soprattassa di rilascio ab origine, indipendentemente
del fatto che per la licenza smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata
fosse stato eseguito o meno il versamento della tassa e della soprattassa
annuali. La possibilità di ottenere il duplicato, infatti, che pure era
prevista dallarticolo 13 della già citata legge regionale 7/1981, è stata
successivamente negata dallultimo capoverso della didascalia relativa
al numero dordine 18 del titolo II della tariffa annessa al decreto legislativo
230/1991 citato in premessa.
Minori di anni quattordici
Nei confronti dei minori di anni quattordici, ai quali può essere rilasciata
la licenza di tipo B (quella, cioè, per la pesca con canna con o senza
mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancio di lato non superiore
a m. 1,50), non si fa luogo ad imposizione alcuna. Per quanto riguarda
le tasse e le soprattasse annuali, infatti, ciò è previsto espressamente
dallarticolo 11, quarto comma, della legge regionale 7/81, come modificato
dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 34; per quanto riguarda la tassa
e la soprattassa di rilascio, invece, la norma è facilmente desumibile
dalla parificazione di fatto (e, conseguentemente, di diritto) che larticolo
30 della stessa legge, cui il citato articolo 11 fa rimando, opera fra
tassa di rilascio (per il primo anno in ogni caso) e tassa di rinnovo
o tassa annuale (e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti
effettivamente lattività di pesca).
Contenuto dei verbali
I verbali mediante i quali gli agenti preposti alla vigilanza contestano
ai trasgressori lesercizio della pesca senza licenza o con licenza non
regolare è idoneo a contestare sia la violazione di cui allarticolo 23
della più volte citata legge regionale 7/1981, per la quale la sanzione
è comminata immediatamente, sia quella di ordine fiscale prevista dallarticolo
30 della medesima, per la quale lirrogazione della sanzione (contestuale
al recupero del tributo evaso) è rinviata al competente settore tributi
della Regione. Per questo motivo, in ossequio al principio di trasparenza
dellazione amministrativa, è non solo opportuno, ma indispensabile che
detti verbali contengano uno specifico e chiaro riferimento a tale circostanza.
Per rendere efficace tale riferimento, daltra parte, è sufficiente che
il verbale contenga uno specifico periodo, quale potrebbe essere il seguente:
Copia del presente verbale sarà trasmessa alla Regione Piemonte, direzione
regionale bilanci e finanze, settore tributi addizionali e compartecipazioni
al gettito erariale, che provvederà dufficio al recupero del tributo evaso
ed allirrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario.
La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto. Le Amministrazioni provinciali
cui è particolarmente indirizzata sono invitate a darne la più ampia diffusione
presso gli organi di vigilanza competenti e presso gli enti e le associazioni
interessati.
Il Dirigente del Settore Il Direttore Regionale
della Regione Piemonte
LORO SEDI
Giovanni Tarizzo Pierluigi
Lesca