Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 12/R
Regolamento per laccesso all impiego regionale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
Vista la deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale
n. 90/2001 del 12 aprile 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32 - 3585 del 23 luglio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i requisiti e le modalità per laccesso allimpiego regionale;
b) le tipologie dei procedimenti di selezione;
c) il contenuto dei bandi di concorso;
d) i termini di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;
e) la composizione, gli adempimenti ed i compensi delle commissioni di
concorso e dei comitati di vigilanza;
f) le modalità di svolgimento delle prove selettive e concorsuali;
g) la formazione, lapprovazione e lutilizzo delle graduatorie.
Art. 2.
(Requisiti generali per laccesso)
1. Per accedere al ruolo regionale è necessario possedere i seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti;
b) idoneità fisica allimpiego. Lamministrazione ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori di concorso, secondo la normativa
vigente;
c) titolo di studio prescritto.
2. Per lammissione a particolari profili professionali lamministrazione
può stabilire, con provvedimento motivato oppure direttamente nel bando
di concorso, ulteriori requisiti speciali. Con riferimento a specifici
profili professionali che prevedano particolari attitudini psico-fisiche,
possono essere individuati limiti di età particolari.
3. I cittadini degli stati membri dellUnione europea possono accedere,
nel rispetto delle disposizioni in materia, a tutti i posti del ruolo regionale
a parità di requisiti, purché abbiano unadeguata conoscenza della lingua
italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
4. Non possono accedere allimpiego regionale coloro che sono esclusi dallelettorato
politico attivo e coloro che sono stati dispensati, destituiti dallimpiego
ovvero licenziati o dichiarati decaduti da pubbliche amministrazioni.
5. Le procedure per laccesso allimpiego regionale devono garantire il
rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini,
ai sensi della normativa vigente.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, a meno che il bando disponga diversamente.
Art. 3.
(Modalità per laccesso)
1. Per le categorie non dirigenziali il reclutamento del personale ha luogo
mediante:
a) concorso pubblico per esami;
b) concorso pubblico per titoli;
c) concorso pubblico per titoli ed esami;
d) corso-concorso pubblico;
e) ricorso al collocamento.
Art. 4.
(Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. Alle procedure concorsuali per laccesso alle qualifiche dirigenziali
si applicano le disposizioni del presente regolamento, la legislazione
regionale vigente e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Art. 5.
(Concorso per esami)
1. Il concorso per esami consiste di norma in prove scritte ed orali.
2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le
modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso a ditta specializzata.
I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano
la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può
essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di
concorso, anche la predisposizione degli elaborati e la correzione dei
test. La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza ed imparzialità.
3. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova
orale sia integrata da prove attitudinali tendenti ad accertare la professionalità
dei candidati con riferimento alle attività che sono chiamati a svolgere.
Art. 6.
(Concorso per titoli ed esami)
1. Nei casi in cui lammissione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli e per esami la valutazione dei titoli, previa individuazione
dei criteri, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore
a 10/30 od equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove desame.
Art. 7.
(Concorso per titoli)
1. Nel concorso per titoli possono essere valutati i titoli di servizio,
i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici
ed il curriculum formativo e professionale.
2. I criteri generali di valutazione ed i punteggi sono determinati dal
bando di concorso.
Art. 8.
(Corso-concorso)
1. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per lammissione
ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica
dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed alle
mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata
ed i programmi del corso. Al termine del corso la commissione esaminatrice,
della quale possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad
esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per
il conferimento dei posti.
2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del 50 per
cento dei posti messi a concorso e comunque non può essere inferiore a
20.
3. Ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento
economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare
la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi
ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario dobbligo.
Art. 9.
(Avviamento dalle liste di collocamento)
1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per lavviamento a
selezione ai sensi dellarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(Norme sullorganizzazione del mercato del lavoro) da effettuare mediante
richiesta agli uffici competenti con riferimento alla localizzazione territoriale
delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali può aver luogo per
il reclutamento del personale di categoria A o B mediante prove selettive
di idoneità (test, prova pratica, colloquio) effettuate da apposita commissione.
2. Nel provvedimento con cui si dispone il ricorso alle liste di collocamento
vengono specificate, se necessario, le connotazioni culturali e professionali
che devono possedere i candidati (attestati, patenti, certificati di servizio,
diplomi) per ricoprire il relativo posto.
3. I candidati che non hanno superato le selezioni non possono essere sottoposti
nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono
decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.
Art.10.
(Bando di concorso)
1. In esecuzione dei piani occupazionali deliberati dalla Giunta regionale
la copertura dei posti dei ruoli del Consiglio e della Giunta può avvenire
attraverso concorsi unici. In tal caso i concorsi sono banditi dal Direttore
del ruolo della Giunta con le modalità previste dalla normativa vigente.
In caso di concorsi distinti per la copertura dei posti del ruolo della
Giunta, il bando è adottato dal Direttore del ruolo della Giunta competente
in materia di personale. In caso di concorsi distinti per la copertura
dei posti del ruolo del Consiglio, il bando, previa indizione da parte
dellUfficio di Presidenza ai sensi dellarticolo 44 della legge regionale
8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento
del personale regionale), è adottato dal Direttore del ruolo del Consiglio
competente in materia di personale.
2. Latto che bandisce il concorso riporta:
a) il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a
concorso;
b) la percentuale dei posti riservati a determinate categorie di cittadini;
c) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
d) i requisiti generali per lammissione ed i requisiti specifici per i
posti messi a concorso;
e) gli eventuali documenti prescritti;
f) le materie oggetto di esame ed il contenuto delle prove, salvo che nei
concorsi per soli titoli;
g) gli eventuali titoli valutabili;
h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove
e la ripartizione del punteggio massimo complessivo;
i) i titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio;
i termini e le modalità per la loro presentazione;
l) la ripartizione tra Giunta e Consiglio dei posti messi a concorso, in
caso di concorsi unici;
m) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari
opportunità fra uomini e donne per laccesso al lavoro come anche previsto
dallarticolo 57 del d.lgs. 165/2001;
n) la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti laccesso
al rapporto di lavoro per la stipula del contratto individuale;
o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
3. I titoli, ivi compresi quelli di studio, i requisiti specifici, le materie
o gli argomenti delle prove di esame sono stabiliti con riferimento alle
categorie da ricoprire e/o alle mansioni da espletare.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, a meno che il bando disponga
diversamente.
5. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
6. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore
a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
7. Il diario delle prove è portato a conoscenza dei candidati non meno
di 15 giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi
sul Bollettino Ufficiale e/o mediante lettera raccomandata.
Art. 11.
(Titoli di preferenza)
1. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici per laccesso allimpiego
regionale hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
t) gli invalidi ed i mutilati civili;
u) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore
età.
Art. 12.
(Posti disponibili)
1. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando
di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti
a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti
al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga concluso
prima.
Art. 13.
(Prove pre-selettive)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, lamministrazione
può procedere alla preselezione degli aspiranti mediante il ricorso a test
selettivi. Le prove preselettive vengono effettuate mediante il ricorso
a sistemi automatizzati, la cui gestione può essere affidata a ditte specializzate,
con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando.
3. I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi al
concorso previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.
Art. 14.
(Domande di ammissione)
1. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo in carta semplice,
devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento allufficio indicato nel bando entro il termine
perentorio ivi determinato. La data di spedizione è stabilita e comprovata
dal timbro a data dellufficio postale accettante. Le domande presentate
ovvero spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili. Lamministrazione
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte dellaspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
2. La domanda deve essere redatta secondo il modulo che viene allegato
al bando di concorso e deve riportare tutte le indicazioni che il candidato
è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il candidato
deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso
dei requisiti generali per lammissione allimpiego regionale, e degli
eventuali requisiti speciali richiesti per il posto messo a concorso.
3. Le domande non complete delle dichiarazioni o della documentazione prevista
non sono sanabili, a meno che dalla domanda, o da documenti eventualmente
allegati, possa desumersi il possesso del requisito erroneamente non dichiarato,
anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dellamministrazione.
4. Ogni bando reca in allegato il modulo di domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 15.
(Ammissione ed esclusione)
1. Lammissione ovvero lesclusione dal procedimento vengono disposte dalla
commissione esaminatrice.
2. Lesclusione può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti
prescritti.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 16.
(Commissioni di esame e comitati di vigilanza)
1. Le commissioni esaminatrici sono composte e nominate così come previsto
dalla legge regionale 15 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni giudicatrici
dei concorsi per laccesso alle qualifiche funzionali regionali) come modificata
dalla l.r. 51/1997.
2. In caso di concorsi indetti per la copertura dei posti del ruolo del
Consiglio, la Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dellarticolo
44 della l.r. 51/1997 con deliberazione dellUfficio di Presidenza.
3. Se previsto dal bando, le commissioni esaminatrici possono essere integrate
da ulteriori membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
4. Qualora il numero dei candidati lo renda necessario, può essere istituito,
a supporto della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza composto
da dipendenti.
5. Ai componenti del comitato spetta un compenso per ogni giorno di presenza
alla prova.
Art. 17.
(Compensi spettanti ai componenti)
1. Ai componenti ed al segretario è corrisposto un compenso determinato
in relazione alla complessità delle operazioni concorsuali, aumentato in
relazione al numero dei candidati ammessi. Il compenso è corrisposto in
proporzione al numero delle sedute alle quali ciascuno ha partecipato.
2. Lammontare del compenso è stabilito con provvedimento della Giunta
regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale,
in proporzione al numero dei concorrenti ed alla complessità delle operazioni;
con il medesimo provvedimento è stabilita anche la misura del compenso
per i componenti dei comitati di vigilanza.
3. Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario spettano,
ricorrendone le condizioni, lindennità di trasferta e/o eventuali rimborsi
spese.
Art. 18.
(Adempimenti della commissione)
1. La commissione esaminatrice viene nominata con provvedimento del direttore
competente in materia di personale. Nella seduta di insediamento e prima
di dare inizio alle operazioni concorsuali, i componenti della commissione,
presa visione dellelenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti
medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Nella medesima seduta la commissione, considerato il numero dei concorrenti,
stabilisce il termine per la conclusione del procedimento. Linosservanza
del termine deve essere giustificata collegialmente con motivata relazione
al direttore competente in materia di personale.
2. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 6, la commissione
procede a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento con la
costante presenza di tutti i suoi membri.
3. Il segretario redige il processo verbale delle sedute della commissione,
delle operazioni concorsuali e delle decisioni assunte. Il verbale deve
essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario, nonché siglato
dai medesimi in ogni facciata.
4. Ogni componente della commissione ha diritto a far iscrivere a verbale,
controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del
concorso, ma è comunque tenuto a firmare il verbale medesimo. In caso di
rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette al
direttore competente in materia di personale per ladozione dei provvedimenti
conseguenti.
Art. 19.
(Valutazione titoli)
1. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore
a 10/30, od equivalente. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato
della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dello
svolgimento delle prove orali. I titoli di studio e di servizio richiesti
per la partecipazione al concorso non sono considerati tra i titoli valutabili.
2. La ripartizione del punteggio tra i vari titoli viene precisata nel
bando. A tal fine sono valutabili i seguenti titoli:
a) titoli di studio: si intendono per tali quelli ulteriori rispetto al
titolo di studio minimo previsto per laccesso al concorso purchè ritenuti
attinenti alla professionalità del posto messo a concorso;
b) titoli di servizio: si intendono per tali quelli resi presso pubbliche
amministrazioni in posizione di ruolo o non di ruolo;
c) altri titoli: si intendono per tali quelli costituiti da pubblicazioni
su materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, incarichi
professionali o consulenze conferite da enti pubblici ed attinenti la professionalità
del posto messo a concorso, servizi o consulenze svolti presso aziende
private ed attinenti la professionalità del posto messo a concorso, titoli
conseguiti a seguito di esami finali di corsi di formazione o perfezionamento
o aggiornamento professionale riconosciuti o autorizzati dalla competente
autorità.
Art. 20.
(Convocazione dei candidati)
1. Il diario delle prove scritte viene comunicato ai candidati almeno 15
giorni prima dellinizio delle prove stesse. Lavviso per la presentazione
alla prova orale viene comunicato ai candidati ammessi almeno 15 giorni
prima di quello in cui essi devono sostenerle. In caso di preselezione,
o comunque ogniqualvolta lelevato numero dei candidati lo renda necessario,
il calendario delle prove può essere reso noto tramite comunicato sul Bollettino
Ufficiale e/o su un quotidiano a diffusione nazionale, da pubblicarsi nella
data stabilita dal bando.
2. Le prove desame, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei
giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per
la regolazione dei rapporti tra lo Stato e lUnione delle Comunità ebraiche
italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni
di festività religiose valdesi.
Art. 21
(Determinazione delle prove scritte)
1. La determinazione delle prove scritte, previa individuazione dei criteri
e delle modalità di valutazione, viene effettuata dalla commissione mediante
la predisposizione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero
di gruppi di test, o di prove teorico-pratiche nelle materie indicate dal
bando. Ciascun testo viene numerato e firmato dai componenti della commissione
e dal segretario, per essere poi chiuso in un piego suggellato.
2. La predisposizione delle prove scritte deve avvenire, di norma, nel
giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Le terne
predisposte sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. I test devono essere predisposti, di norma, con modalità che consentano
la loro valutazione con sistemi automatizzati.
Art. 22.
(Svolgimento delle prove scritte)
1. Ammessi i candidati nei locali desame, previo accertamento della loro
identità personale, la commissione, alla presenza dei candidati stessi,
invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, dopo
aver constatato lintegrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene
aperta la busta contenente la prova desame che viene comunicata ai candidati.
Vengono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che
le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.
2. La prova deve essere svolta entro il termine massimo indicato dalla
commissione.
3. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro o con altri, salvo che con i membri della commissione
e gli incaricati della vigilanza.
4. La prova deve essere svolta esclusivamente, a pena di nullità, su fogli
o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro della Regione
e la firma di un componente della commissione.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualsiasi genere. Possono consultare soltanto
dizionari, testi di legge non commentati e manuali tecnici, se autorizzati
dalla commissione. Di tale autorizzazione è data comunicazione preventiva
nellavviso di convocazione.
6. La commissione cura losservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti
necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno
due componenti della commissione e il segretario dovranno sempre trovarsi
nei locali in cui si svolgono gli esami.
7. Al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente
un cartoncino bianco.
8. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione
nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive
il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino
e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella
grande che richiude e consegna. Un componente della commissione o del comitato
di vigilanza appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso
il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
firma.
9. Al termine le buste grandi contenenti i lavori svolti dai candidati
e le buste piccole vengono raccolti in un unico contenitore che viene sigillato.
I membri della commissione e due candidati appongono trasversalmente ai
sigilli la propria firma. Qualora non si provveda alla immediata correzione
degli elaborati, il Presidente adotta le opportune misure per la custodia
del contenitore.
10. Il concorrente che abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento
della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati hanno copiato, in tutto od in parte, lesclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
11. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate
buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente
è assegnato per entrambe le prove lo stesso numero, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso
candidato. Successivamente alla conclusione dellultima prova di esame
e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle
buste aventi lo stesso numero in ununica busta, dopo aver staccato le
relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla commissione
esaminatrice nel luogo, nel giorno e nellora di cui è data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula allultima prova di esame, con lavvertimento
che almeno due potranno assistere alle anzidette operazioni. Al termine
di tale operazione, le buste vengono mischiate tra loro.
12. Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione dellesame
e del giudizio di tutti gli elaborati di tutti i concorrenti.
13. Lesito delle prove, i punteggi riportati e lammissione o lesclusione
alle prove orali è comunicato agli interessati a cura della commissione
esaminatrice. La comunicazione può essere sostituita da avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale.
Art. 23.
(Svolgimento delle prove orali)
1. La commissione, immediatamente prima dellinizio di ciascuna prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame previa individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione.
I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
La commissione adotta i necessari provvedimenti per garantire limparzialità
delle prove.
2. Le prove si svolgono in unaula aperta al pubblico, di capienza idonea
ad assicurare la massima partecipazione.
3. Terminata la prova di ciascun candidato la commissione assegna immediatamente
il relativo punteggio.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione forma
lelenco dei candidati esaminati, con lindicazione del voto da ciascuno
riportato. Lelenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso
nel medesimo giorno alla porta dei locali nei quali si è svolta la prova
orale.
Art. 24.
(Punteggio delle singole prove e punteggio finale)
1. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova, scritta, pratica, od
orale, una votazione di almeno 21/30 od equivalente.
2. Di norma la commissione perviene allespressione di un voto unico come
risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere
ad una concordanza di opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso
in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà, entro
i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione.
La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio
da assegnare. La commissione delibera con voti palesi.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale; nei concorsi
per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio riservato ai titoli.
Art. 25.
(Graduatoria)
1. Esperite le prove, la commissione di esame forma la graduatoria finale
dei concorrenti, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di preferenza
e precedenza, con lindicazione del punteggio da ciascuno conseguito e
trasmette i verbali al direttore competente, tra laltro, in materia di
personale, il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva
la graduatoria e dichiara i vincitori.
2. Qualora riscontri irregolarità, il direttore competente in materia di
personale può rinviare motivatamente gli atti alla commissione. La commissione
procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate,
assume le decisioni conseguenti, provvede a modificare gli atti, ovvero
a confermarli motivatamente e li ritrasmette definitivamente al direttore
medesimo.
3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla
data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative della
medesima.
4. La graduatoria è approvata sotto condizione dellaccertamento del possesso
da parte dei candidati dei requisiti per laccesso allimpiego regionale.
5. Lamministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso o di selezione, in base alla normativa vigente,
al fine di accertare lidoneità piena ed incondizionata alle mansioni previste
per il posto da ricoprire.
Art. 26.
(Utilizzo della graduatoria)
1. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono
assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo
lordine della graduatoria.
2. La graduatoria del concorso resta aperta per tre anni a decorrere dalla
data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata per gli
ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero
rendere vacanti e disponibili successivamente allindizione del concorso
stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente
allindizione del concorso.
Art. 27.
(Assunzioni in servizio)
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto
riserva dellaccertamento del possesso dei requisiti e sono assunti in
prova nella categoria e nel profilo professionale stabiliti nel bando.
Nel caso in cui il candidato non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, lamministrazione comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
Art. 28.
(Accesso agli atti )
1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti
dei procedimenti di reclutamento, ai sensi dellarticolo 23 della legge
regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Laccesso agli atti dei procedimenti relativi allassunzione di personale
tramite procedure concorsuali è differito fino al termine del procedimento
stesso, ai sensi dellarticolo 7, comma 6 del regolamento per lattuazione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, promulgato con decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 652 del 13 febbraio 1995;
Art. 29.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale
n. 293-4966 del 3 giugno 1982 è abrogato. Restano salvi i bandi e gli avvisi
deliberati, nonché gli adempimenti già effettuati ai sensi della normativa
previgente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa
esplicito rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, ed alla normativa nazionale
in materia.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Torino, addì 31 luglio 2001
Enzo Ghigo