Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Legge regionale 6 agosto 2001, n. 17
Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa CONSEPI S.p.A.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Al fine di assicurare a CONSEPI S.p.A. la disponibilita dei mezzi finanziari
occorrenti per la realizzazione dei progetti indispensabili al rilancio
della Societa, la Regione Piemonte sottoscrive, in misura proporzionalmente
non superiore alla quota azionaria posseduta ed in adesione al deliberato
aumento del capitale sociale da lire 8.032 milioni a lire 13.032 milioni,
un numero di nuove azioni di importo complessivo massimo di lire 3.218
milioni.
2. La Giunta regionale e autorizzata a compiere gli atti necessari a dare
attuazione a quanto previsto al comma 1.
Art. 2.
(Disposizione finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata la spesa complessiva
di lire 3.218 milioni ripartita nella misura di lire 2.000 milioni per
lanno finanziario 2001 e di lire 1.218 milioni per lanno finanziario
2002.
2. Allonere relativo allesercizio 2001 si provvede mediante stanziamento
di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza
e di cassa, istituendo il capitolo con denominazione Oneri relativi alla
sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.. La copertura di tale
spesa è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo
27170.
3. Allonere relativo allesercizio 2002 si provvede con variazione al
bilancio pluriennale 2001-2003 mediante stanziamento di lire 1.218 milioni
sul capitolo di nuova istituzione con denominazione Oneri relativi alla
sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A., la cui copertura
finanziaria è assicurata dalle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio
pluriennale.
Art. 3.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2001
Enzo Ghigo