Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 17

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa’ CONSEPI S.p.A.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Al fine di assicurare a CONSEPI S.p.A. la disponibilita’ dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei progetti indispensabili al rilancio della Societa’, la Regione Piemonte sottoscrive, in misura proporzionalmente non superiore alla quota azionaria posseduta ed in adesione al deliberato aumento del capitale sociale da lire 8.032 milioni a lire 13.032 milioni, un numero di nuove azioni di importo complessivo massimo di lire 3.218 milioni.

2. La Giunta regionale e’ autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 3.218 milioni ripartita nella misura di lire 2.000 milioni per l’anno finanziario 2001 e di lire 1.218 milioni per l’anno finanziario 2002.

2. All’onere relativo all’esercizio 2001 si provvede mediante stanziamento di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, istituendo il capitolo con denominazione “Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.”. La copertura di tale spesa è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 27170.

3. All’onere relativo all’esercizio 2002 si provvede con variazione al bilancio pluriennale 2001-2003 mediante stanziamento di lire 1.218 milioni sul capitolo di nuova istituzione con denominazione “Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.”, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio pluriennale.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001

Enzo Ghigo