Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 76 - 3718
Commercio su area pubblica - D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 Criteri
per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore -
Mercatini dellusato e dellantiquariato minore - Differimento di termini
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin
Con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale
ha emanato, in attuazione del d. lgs.- 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del
commercio in attuazione della legge 59/97) e della L.R. 12 novembre 1999
n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)
i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del
commercio su area pubblica, entrati in vigore il 12 aprile 2001;
con specifico riferimento ai mercatini dellusato e dellantiquariato minore,
il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevede una
disposizione transitoria secondo la quale fino al termine di centoventi
giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione
si applicano, in riferimento alla partecipazione degli hobbisti ai mercatini
dellusato e dellantiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo
II p. 4 dellallegato A alla D.C.R. n. 508-146890 del 1 dicembre 1998 (Indirizzi
provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione
della legge 112/91 e della L.R. 17/1995). Decorso il termine predetto non
è più consentito agli hobbisti di esercitare attività di vendita su area
pubblica senza la prescritta autorizzazione annuale, stagionale o temporanea,
per lesercizio dellattività commerciale";
sulla base della citata disposizione transitoria pertanto i cosiddetti
hobbisti possono ancora avvalersi della possibilità di effettuare attività
di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva
dellatto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità
dellattività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte
lanno, soltanto fino al termine indicato;
decorso tale termine, per poter esercitare lattività di vendita su area
pubblica, anche a titolo non professionale, occorrerà essere in possesso
dellapposita autorizzazione di commercio, almeno in una delle sue varie
forme: annuale, stagionale o temporanea;
i soggetti che, decorso tale termine, vorranno effettuare attività di vendita
a titolo non professionale lo potranno quindi fare dopo aver ottenuto dal
Comune di svolgimento del mercatino, quantomeno unautorizzazione temporanea;
dal canto loro i Comuni nei quali operino questi mercatini, per poter rendere
operativo il nuovo regime normativo sono tenuti, in particolare, ai seguenti
adempimenti:
1. reistituire i mercatini esistenti secondo le modalità procedimentali
indicate al Titolo III Capo I n. 1 della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile,
quindi dopo aver effettuato le consultazioni con le categorie interessate;
2. tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto,
con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte
degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo
III Capo II n. 1 lett. a) e d) della deliberazione medesima. Il regime
giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione
alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area pubblica,
quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle
aree sarà diverso anche nei mercatini dellusato, a seconda della loro
cadenza temporale. In particolare:
a) nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana
o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione
decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino
al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore alla
mensile;
b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile (quale essa sia) è invece
prevista, come già in passato, lassegnazione di volta in volta secondo
apposite graduatorie.
3. Integrare latto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi
lopportunità, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni
temporanee, che, in quanto accessorie alla manifestazione principale non
possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi
destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica.
In particolare, secondo la logica della nuova normativa regionale, saranno
proprio le autorizzazioni temporanee a consentire lesercizio dellattività
di vendita su area pubblica ai soggetti che la esercitino a titolo non
professionale, cosidetti hobbisti, nelle varie manifestazioni su area
pubblica ed in particolare sui mercatini dellusato.
4. Osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni
temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione
dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della D.G.R. n.
32-2642, laddove viene precisato che qualora le autorizzazioni temporanee
accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate
dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia,
il Comune è tenuto a prevederle nellatto istitutivo della manifestazione
stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste
al Titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire i criteri
e le modalità procedimentali per il loro rilascio che ogni Comune potrà
definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel
citato Titolo VI capo IX.
Tenuto conto che, nei fatti, molte Amministrazioni comunali hanno segnalato,
in riferimento ai mercatini dellusato già esistenti, di non essere nelle
condizioni di poter perfezionare i procedimenti sopra indicati entro il
termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della
D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, evidenziando lesiguità dello stesso;
ritenuta pertanto lopportunità di differire il termine predetto al fine
di consentire un agevole e corretto espletamento dei procedimenti sopra
indicati;
rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al
fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato
dalla D.G.R. 32-2642, di imminente scadenza;
LA GIUNTA REGIONALE,
a voti unanimi,
delibera
Il termine di cui al Titolo VI capo II sezione V mercatini dellusato
e dellantiquariato minore della deliberazione della Giunta regionale
n. 32-2642 del 2 aprile 2001 é differito al 31 ottobre 2001, per le motivazioni
indicate in premessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e, per le ragioni
di urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)