Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 76 - 3718

Commercio su area pubblica - D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore - Differimento di termini

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale ha emanato, in attuazione del d. lgs.- 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del commercio in attuazione della legge 59/97) e della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) i “criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”, entrati in vigore il 12 aprile 2001;

con specifico riferimento ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevede una disposizione transitoria secondo la quale “fino al termine di centoventi giorni successivi alla  data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, in riferimento alla partecipazione degli “hobbisti” ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II p. 4 dell’allegato A alla D.C.R. n. 508-146890 del 1 dicembre 1998 (Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione della legge 112/91 e della L.R. 17/1995). Decorso il termine predetto non è più consentito agli “hobbisti” di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione annuale, stagionale o temporanea, per l’esercizio dell’attività commerciale";

sulla base della citata disposizione transitoria pertanto i cosiddetti “hobbisti” possono ancora avvalersi della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità dell’attività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte l’anno, soltanto fino al termine indicato;

decorso tale termine, per poter esercitare l’attività di vendita su area pubblica, anche a titolo non professionale, occorrerà essere in possesso dell’apposita autorizzazione di commercio, almeno in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea;

i soggetti che, decorso tale termine, vorranno effettuare attività di vendita a titolo non professionale lo potranno quindi fare dopo aver ottenuto dal Comune di svolgimento del mercatino, quantomeno un’autorizzazione temporanea;

dal canto loro i Comuni nei quali operino questi mercatini, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo sono tenuti, in particolare, ai seguenti adempimenti:

1. reistituire i mercatini esistenti secondo le modalità procedimentali indicate al Titolo III Capo I n. 1 della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile, quindi dopo aver effettuato  le consultazioni con le categorie interessate;

2. tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto, con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo III Capo II n. 1 lett. a) e d) della deliberazione medesima. Il regime giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area  pubblica, quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle aree sarà diverso anche nei mercatini dell’usato, a seconda della loro cadenza temporale. In particolare:

a) nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore alla mensile;

b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile (quale essa sia) è invece prevista, come già in passato, l’assegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie.

3. Integrare l’atto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, in quanto accessorie alla manifestazione principale non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica. In particolare, secondo la logica della nuova normativa regionale, saranno proprio le autorizzazioni temporanee a consentire l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica ai soggetti che la esercitino a titolo non professionale, cosidetti “hobbisti”, nelle varie manifestazioni su area pubblica ed in particolare sui mercatini dell’usato.

4. Osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della D.G.R. n. 32-2642, laddove viene precisato che “qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell’atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire  i  criteri e le modalità procedimentali per il loro rilascio” che ogni Comune potrà definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo VI capo IX.

Tenuto conto che, nei fatti, molte Amministrazioni comunali hanno segnalato, in riferimento ai mercatini dell’usato già esistenti, di non essere nelle condizioni di poter perfezionare i procedimenti sopra indicati entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, evidenziando l’esiguità dello stesso;

ritenuta pertanto l’opportunità di differire il termine predetto al fine di consentire un agevole e corretto espletamento dei procedimenti sopra indicati;

rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato dalla D.G.R. 32-2642, di imminente scadenza;

LA GIUNTA REGIONALE,

a voti unanimi,

delibera

Il termine di cui al Titolo VI capo II sezione V “mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore” della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 é differito al 31 ottobre 2001, per le motivazioni indicate in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e, per le ragioni di urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)













La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)