Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 51-3528

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Rinnovo dell’area a caccia specifica denominata “Tenuta Casotto” ubicata nel territorio del CA CN 7

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di rinnovare, limitatamente al triennio venatorio 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, l’area a caccia specifica denominata “Tenuta Casotto”, avente superficie di ha 2.249 e ricadente nel territorio del comprensorio alpino CN 7, ove esercitare l’attività venatoria ai soli cinghiali, camosci e volpi secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento di fruizione approvato con D.G.R. n 10-28069 del 6.8.1999 così come modificato con l’allegato al presente provvedimento;

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

MODIFICA ALL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 10-28069 DEL 6.8.1999 ZONA A CACCIA SPECIFICA “TENUTA CASOTTO” REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Il punto 1.10 è così sostituito:

“1.10 La caccia al cinghiale verrà effettuata da gruppi precostituiti (squadre), cui possono accedere solo i cacciatori ammessi al Comprensorio Alpino C.A. CN 7 Alta Valle Tanaro, con la presenza di almeno un agente di vigilanza designato dal Comitato di gestione.”

Il punto 1.12 è così sostituito:

“1.12 Le squadre che partecipano alle battute saranno ammesse secondo le seguenti priorità:

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nel Comune di Garessio;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio alpino confinanti con l’ACS;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio alpino;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nella Provincia di Cuneo;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori residenti nella Regione Piemonte;

* squadre la cui composizione risulta maggioritaria (oltre il 51%) di cacciatori soci del Comprensorio alpino.

Le battute si effettueranno in un’unica giornata. I capi abbattuti saranno di proprietà della squadra. Al fine di garantire la fruizione dell’ACS a tutte le squadre, formate da cacciatori ammessi al CA CN 7, quelle escluse avranno priorità di ammissione l’anno successivo."

Il punto 1.13 è abrogato.

Il punto 1.14 è così sostituito:

“1.14 Il piano di abbattimento del camoscio non deve essere superiore al 5% dei capi censiti nell’area a caccia specifica. Per quanto concerne le priorità di ammissione al prelievo selettivo valgono quelle di seguito specificate:

* residenti nel comune di Garessio;

* residenti nei comuni del Comprensorio alpino confinanti con l’ACS;

* residenti nei comuni del Comprensorio alpino;

* residenti nella Provincia di Cuneo;

* residenti nella Regione Piemonte;

* soci del Comprensorio alpino."

Il punto 1.17 è così sostituito:

“1.17 Tutti i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nel CA CN 7 ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 possono presentare domanda per partecipare al piano di prelievo selettivo alla specie camoscio ai fini dell’assegnazione del capo. L’assegnazione del capo viene effettuata dal Comitato di gestione mediante sorteggio.”

Dopo il punto 1.17 è inserito il seguente:

“1.18 Al fine di garantire la fruizione dell’ACS a tutti i cacciatori ammessi al CA CN 7 i cacciatori esclusi, ai sensi di quanto stabilito ai punti 1.12 e 1.14, hanno priorità di ammissione l’anno successivo.”

Il punto 2.3 è così sostituito:

“2.3 Durante le battute di caccia al cinghiale è consentito avvalersi dell’ausilio dei cani previa autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione del CA CN 7 contenente sia il luogo che la data e le modalità d’impiego.”