Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 23-3501

Indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale attuata dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare gli indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale da parte degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dai Comprensori alpini (C.A.) della Regione Piemonte, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione.

Nel caso in cui i regolamenti predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. contrastino con gli indirizzi di cui al presente provvedimento si darà attuazione alla previsione dell’art. 6, comma 10 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE NEGLI A.T.C. E NEI C.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

In attuazione del calendario venatorio regionale la Regione Piemonte, ai fini di consentire ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. di regolamentare, in modo uniforme, la caccia alla specie cinghiale, finalizzata al mantenimento di densità compatibili con le altre componenti faunistiche, con le attività produttive agro-silvo-pastorali e per consentire il prelievo in sicurezza, ha ritenuto di dettare i presenti indirizzi.

TERRITORIO

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare l’attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio in zone destinate alla caccia a squadre. Dette zone devono essere opportunamente tabellate.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispongono la individuazione mediante cartografia delle zone per la caccia al cinghiale.

3. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita su tutti i territori degli A.T.C. e C.A. salvo che nelle zone in cui siano presenti squadre autorizzate di cacciata a tale specie.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori, può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria.

5. Il numero e la densità delle squadre viene definito dai Comitati di gestione in funzione delle caratteristiche del territorio, delle condizioni di sicurezza in cui effettuare il prelievo e delle scelte gestionali.

FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’A.T.C. o nel C.A. può partecipare alla formazione delle squadre.

2. Il numero massimo e minimo dei componenti per la formazione della squadra è stabilito dal Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. Ad ogni componente è consentita l’iscrizione ad una sola squadra.

3. La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo fornito dal Comitato di gestione, deve essere presentata dal caposquadra nei termini stabiliti dal Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo del caposquadra, quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: numero di licenza di caccia, data del rilascio e firma di adesione.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. deve comunicare annualmente alla Regione ed alla Provincia, prima dell’inizio della stagione venatoria, il numero e la composizione delle squadre di caccia alla specie cinghiale operanti sul proprio territorio.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. La squadra può esercitare la caccia al cinghiale in un solo ambito territoriale di caccia salvo accordi tra ATC confinanti e nel rispetto dei requisiti di ammissione.

2. Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori.

3. L’ambito di caccia rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante alla squadra.

4. Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all’A.T.C. o al C.A., solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell’art. 53 della Legge Regionale n. 70/96, per le due annate venatorie precedenti la designazione.

5. Il caposquadra, o, in caso di assenza, un suo sostituto, deve sempre essere presente durante la cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A..

6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

7. All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di “registro di caccia” suddiviso per giornate.

8. Il registro, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare i seguenti dati:

a) - i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata annotati a cura del caposquadra prima dell’inizio della stessa;

b) - ora inizio e termine della cacciata;

c) - numero dei capi abbattuti indicando peso, età e sesso;

d) - località di abbattimento;

e) - numero di bracciale ove previsto.

9. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell’Ambito entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

1. Il caposquadra potrà richiedere all’A.T.C. o al C.A., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l’ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata e per un numero massimo stabilito dal Comitato di gestione, purché questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito.

2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di “consistenza effettiva”, per lo svolgimento della cacciata.

3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell’inizio della cacciata.

SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI

1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili sulle strade di accesso in prossimità della delimitazione della zona interessata indicanti “battuta al cinghiale in corso”. Detti cartelli di segnalazione devono essere immediatamente rimossi al termine della cacciata e qualora la stessa non possa avvenire.

2. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

DIVIETI APPLICABILI

Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:

a) - detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;

b) - abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe;

c) - esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori;

d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata;

e) - esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un’altra squadra autorizzata dall’A.T.C. o dal C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate in forma congiunta;

f) - inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un’altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all’interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;

g) - il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno, non può esercitare nessun tipo di caccia se/o finchè iscritto nel registro di caccia come presente.

Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.