Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 11/R
Disciplina delluso plurimo delle acque irrigue e di bonifica
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto lart. 2 e lallegato A della legge regionale 29 dicembre 2000, n.
61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12 - 3566 del 23 luglio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Al fine di promuovere gli usi multipli delle acque secondo principi
di risparmio e razionale utilizzazione delle risorse, il presente regolamento,
in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni
per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in
materia di tutela delle acque) e ai sensi dellarticolo 27, comma 1 della
legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
disciplina il procedimento di autorizzazione allutilizzo da parte dei
consorzi di bonifica ed irrigazione delle acque fluenti nei canali e nei
cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, semplificandone gli
adempimenti in considerazione della sostanziale non modificazione delle
caratteristiche fondamentali della derivazione concessa.
2. Il presente regolamento si applica alle derivazioni di acqua pubblica
che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:
a) siano oggetto di concessione a scopo irriguo esclusivo o associato ad
altri usi;
b) garantiscano il rilascio, a valle della presa da un corpo idrico naturale,
del minimo deflusso vitale determinato secondo le norme vigenti, attraverso
dispositivi esistenti o che il soggetto si impegna, attraverso la sottoscrizione
di un disciplinare aggiuntivo, a realizzare nei tempi stabiliti dallautorità
competente; non sono comunque ammesse deroghe al rilascio come sopra determinato
al di fuori della stagione irrigua;
c) dispongano di strumenti di misura dei prelievi regolarmente funzionanti,
ove prescritti;
d) dispongano della scala di risalita della fauna ittica, ove prescritta.
3. I consorzi di bonifica ed irrigazione possono richiedere di utilizzare
le acque di cui al comma 2 per realizzare usi, ad esclusione del consumo
umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili,
non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili
con le successive utilizzazioni.
Art. 2.
(Soggetti legittimati)
1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui allarticolo
1 i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione regolarmente costituiti
titolari di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale,
di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto,
che siano in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale.
2. Non possono presentare istanza per realizzare gli usi di cui allarticolo
1, in quanto sprovvisti di valido provvedimento di concessione, i titolari:
a) di derivazioni esercitate sulla base di domande di riconoscimento di
antico diritto o di concessioni preferenziali non ancora assentite;
b) di derivazioni in attesa di ottenere dalla pubblica amministrazione
il rinnovo.
Art. 3.
(Autorità competente)
1. Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è rilasciata dallautorità competente
al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ai sensi
della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per
lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), fermo
restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni,
i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza
di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dellistanza
di autorizzazione di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di derivazioni che interessino il territorio di più Province
il relativo provvedimento di autorizzazione è rilasciato dallAmministrazione
provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa, dintesa con
le Province interessate.
Art. 4.
(Domanda)
1. Alla domanda di autorizzazione di cui allarticolo 1, nella quale sono
riportati gli estremi del titolo che legittima la derivazione dacqua a
uso irriguo o di bonifica, sono allegati:
a) il progetto preliminare delle opere da realizzare e i relativi elaborati
previsti dallAllegato A;
b) la documentazione comprovante la regolarità del pagamento del canone
demaniale dellutenza irrigua o di bonifica in riferimento alla quale è
richiesta lautorizzazione di cui allarticolo 1;
c) la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento
di cui al comma 3 e del versamento della cauzione pari al 50 per cento
del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila (pari a ? 51,65).
2. Nellipotesi di istanza di utilizzazione ai fini dellapprovvigionamento
di imprese produttive, alla domanda di cui al comma 1 è allegata la richiesta
di fornitura dacqua formulata dai destinatari dellapprovvigionamento.
3. Le spese occorrenti per listruttoria della domanda di autorizzazione
e le relative pubblicazioni sono a carico del richiedente. Lautorità procedente
determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare,
a titolo di anticipo, quale condizione di procedibilità della domanda.
Lautorità stessa, completata listruttoria, provvede alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute.
4. Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessità dellattività
richiesta alla pubblica amministrazione per il rilascio del provvedimento
e devono comunque essere comprese tra lire 100.000 (pari a ? 51,65) e lire
500.000 (pari a ? 258,23).
Art. 5.
(Procedimento)
1. Lautorità procedente accerta la legittimazione del consorzio istante
ai sensi dellarticolo 2 nonché la regolarità e completezza della domanda
e degli allegati presentati e verifica lesistenza delle condizioni di
ammissibilità di cui allarticolo 1, commi 2 e 3.
2. Lautorità procedente può richiedere una sola volta integrazioni alla
documentazione presentata, con lindicazione di un termine per la risposta,
eventualmente prorogabile su motivata istanza. Nel caso in cui listante
non ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato,
la domanda si ritiene rinunciata.
3. Qualora lautorità procedente ritenga che la domanda non sia presentata
da soggetto legittimato ovvero non sia ammissibile, rigetta listanza con
atto espresso notificato al richiedente.
4. Lautorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda risultata
procedibile e ammissibile tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte e laffissione per trenta giorni consecutivi allalbo
pretorio dei Comuni il cui territorio è interessato dallutilizzo richiesto.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, corredata degli elementi di
cui allarticolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi e per gli effetti dellarticolo 8, comma 3 della l. 241/1990.
5. Entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione
allalbo pretorio possono essere presentate allautorità procedente, tramite
lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in
ordine allutilizzo richiesto.
6. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità
della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque e con altri interessi
pubblici, lamministrazione procedente adotta latto di autorizzazione
e, verificata la necessità di imporre condizioni relative alle modalità
di esercizio dellutilizzazione, le prescrive nellautorizzazione stessa,
a pena di decadenza dalla medesima, purché le medesime non comportino modifiche
progettuali; in caso contrario listanza viene rigettata con atto espresso
notificato al richiedente.
7. Lautorità procedente provvede allaggiornamento del Catasto delle Utenze
idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte allutilizzazione
nellinteresse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione
delle medesime nel Bollettino Ufficiale Regionale con lindicazione che
dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni
per limpugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale
superiore delle acque secondo le rispettive competenze.
Art. 6.
(Termine di conclusione del procedimento)
1. Nei casi in cui le opere connesse allutilizzo richiesto non siano soggette
a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14
dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale
e le procedure di valutazione), il procedimento di autorizzazione disciplinato
dal presente regolamento è concluso nel termine di sessanta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che lAutorità procedente
abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della
stessa lutilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando
lobbligo del pagamento dei canoni per lutilizzo richiesto, del rispetto
degli interessi dei terzi e della normativa vigente in materia di acque
pubbliche, di tutela delle risorse idriche e di protezione ambientale.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza di quello necessario
per leventuale integrazione della documentazione presentata, nonché del
termine per la presentazione di opposizioni e osservazioni in ordine allutilizzo
richiesto.
Art. 7.
(Canone demaniale)
1. Nel provvedimento di autorizzazione di cui allarticolo 5, comma 6 è
altresì rideterminato, ove necessario, il canone demaniale dovuto.
2. Contestualmente alla comunicazione allinteressato dellavvenuto rilascio
dellautorizzazione, lautorità competente trasmette il provvedimento alla
Regione per laggiornamento del ruolo dei concessionari di acqua pubblica.
3. Allo stesso fine lautorità procedente comunica alla Regione la data
in cui listante ha acquisito il titolo duso in forza del disposto di
cui allarticolo 6, comma 2, e limporto del canone dovuto.
Art. 8.
(Disposizioni finali)
1. Lutilizzo dellacqua autorizzato ai sensi del presente regolamento
non può avere in ogni caso una durata superiore a quella della concessione
originaria ed è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni,
anche temporali, previste per lesercizio di detta concessione.
2. Ai sensi dellarticolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nellordinamento
regionale le norme statali regolatrici del presente procedimento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 luglio 2001
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DA REALIZZARE E RELATIVI
ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLUSO PLURIMO
DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA
Il progetto preliminare delle opere di cui allarticolo 4, comma 1 del
presente regolamento è costituito da:
1. Una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali
operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate
e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere
stesse considerando sia la natura dei terreni sia laccessibilità dei luoghi.
In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche
dei luoghi interessati dalle opere in progetto attraverso la raccolta di
informazioni ricavate dalla bibliografia ovvero da indagini precedentemente
eseguite sulla medesima area, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici dell11 marzo 1988. Gli allegati tecnici devono giustificare tutte
le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione.
Nella relazione devono essere specificati:
* la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di
introdurre;
* nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica,
il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, lenergia
producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate
nonché la destinazione finale dellenergia prodotta, indicando leventuale
autoconsumo o la cessione alla rete;
* i dispositivi che si intendono realizzare per leventuale modulazione
delle portate che si intendono utilizzare.
Nel caso di derivazioni assentite ma non ancora soggette al rispetto del
rilascio del deflusso minimo vitale, la relazione deve essere integrata
con la quantificazione del deflusso da assicurarsi nel corpo idrico naturale
a valle della presa della derivazione principale e gli eventuali interventi
che si rendano necessari per assicurare tale rilascio.
2. Una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere
di presa, uso e restituzione, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale.
3. Un piano topografico contenente lindicazione delle opere che si intendono
eseguire in scala 1:1.000.
4. Disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni
e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne
le caratteristiche e la consistenza.
(Art. 4, comma 1)