Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 11/R

Disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’art. 2 e l’allegato A della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12 - 3566 del 23 luglio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere gli usi multipli delle acque secondo principi di risparmio e razionale utilizzazione delle risorse, il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque) e ai sensi dell’articolo 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), disciplina il procedimento di autorizzazione all’utilizzo da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, semplificandone gli adempimenti in considerazione della sostanziale non modificazione delle caratteristiche fondamentali della derivazione concessa.

2. Il presente regolamento si applica alle derivazioni di acqua pubblica che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

a) siano oggetto di concessione a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi;

b) garantiscano il rilascio, a valle della presa da un corpo idrico naturale, del minimo deflusso vitale determinato secondo le norme vigenti, attraverso dispositivi esistenti o che il soggetto si impegna, attraverso la sottoscrizione di un disciplinare aggiuntivo, a realizzare nei tempi stabiliti dall’autorità competente; non sono comunque ammesse deroghe al rilascio come sopra determinato al di fuori della stagione irrigua;

c) dispongano di strumenti di misura dei prelievi regolarmente funzionanti, ove prescritti;

d) dispongano della scala di risalita della fauna ittica, ove prescritta.

3. I consorzi di bonifica ed irrigazione possono richiedere di utilizzare le acque di cui al comma 2 per realizzare usi, ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

Art. 2.

(Soggetti legittimati)

1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione regolarmente costituiti titolari di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto, che siano in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale.

2. Non possono presentare istanza per realizzare gli usi di cui all’articolo 1, in quanto sprovvisti di valido provvedimento di concessione, i titolari:

a) di derivazioni esercitate sulla base di domande di riconoscimento di antico diritto o di concessioni preferenziali non ancora assentite;

b) di derivazioni in attesa di ottenere dalla pubblica amministrazione il rinnovo.

Art. 3.

(Autorità competente)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è rilasciata dall’autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell’istanza di autorizzazione di cui al presente regolamento.

2. Nelle ipotesi di derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa, d’intesa con le Province interessate.

Art. 4.

(Domanda)

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 1, nella quale sono riportati gli estremi del titolo che legittima la derivazione d’acqua a uso irriguo o di bonifica, sono allegati:

a) il progetto preliminare delle opere da realizzare e i relativi elaborati previsti dall’Allegato A;

b) la documentazione comprovante la regolarità del pagamento del canone demaniale dell’utenza irrigua o di bonifica in riferimento alla quale è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 1;

c) la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento di cui al comma 3 e del versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila (pari a ? 51,65).

2. Nell’ipotesi di istanza di utilizzazione ai fini dell’approvvigionamento di imprese produttive, alla domanda di cui al comma 1 è allegata la richiesta di fornitura d’acqua formulata dai destinatari dell’approvvigionamento.

3. Le spese occorrenti per l’istruttoria della domanda di autorizzazione e le relative pubblicazioni sono a carico del richiedente. L’autorità procedente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di anticipo, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

4. Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessità dell’attività richiesta alla pubblica amministrazione per il rilascio del provvedimento e devono comunque essere comprese tra lire 100.000 (pari a ? 51,65) e lire 500.000 (pari a ? 258,23).

Art. 5.

(Procedimento)

1. L’autorità procedente accerta la legittimazione del consorzio istante ai sensi dell’articolo 2 nonché la regolarità e completezza della domanda e degli allegati presentati e verifica l’esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

2. L’autorità procedente può richiedere una sola volta integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta, eventualmente prorogabile su motivata istanza. Nel caso in cui l’istante non ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato, la domanda si ritiene rinunciata.

3. Qualora l’autorità procedente ritenga che la domanda non sia presentata da soggetto legittimato ovvero non sia ammissibile, rigetta l’istanza con atto espresso notificato al richiedente.

4. L’autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda risultata procedibile e ammissibile tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l’affissione per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni il cui territorio è interessato dall’utilizzo richiesto. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, corredata degli elementi di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3 della l. 241/1990.

5. Entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all’albo pretorio possono essere presentate all’autorità procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine all’utilizzo richiesto.

6. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque e con altri interessi pubblici, l’amministrazione procedente adotta l’atto di autorizzazione e, verificata la necessità di imporre condizioni relative alle modalità di esercizio dell’utilizzazione, le prescrive nell’autorizzazione stessa, a pena di decadenza dalla medesima, purché le medesime non comportino modifiche progettuali; in caso contrario l’istanza viene rigettata con atto espresso notificato al richiedente.

7. L’autorità procedente provvede all’aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all’utilizzazione nell’interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale Regionale con l’indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

Art. 6.

(Termine di conclusione del procedimento)

1. Nei casi in cui le opere connesse all’utilizzo richiesto non siano soggette a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), il procedimento di autorizzazione disciplinato dal presente regolamento è concluso nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’Autorità procedente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa l’utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l’obbligo del pagamento dei canoni per l’utilizzo richiesto, del rispetto degli interessi dei terzi e della normativa vigente in materia di acque pubbliche, di tutela delle risorse idriche e di protezione ambientale.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza di quello necessario per l’eventuale integrazione della documentazione presentata, nonché del termine per la presentazione di opposizioni e osservazioni in ordine all’utilizzo richiesto.

Art. 7.

(Canone demaniale)

1. Nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 6 è altresì rideterminato, ove necessario, il canone demaniale dovuto.

2. Contestualmente alla comunicazione all’interessato dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l’aggiornamento del ruolo dei concessionari di acqua pubblica.

3. Allo stesso fine l’autorità procedente comunica alla Regione la data in cui l’istante ha acquisito il titolo d’uso in forza del disposto di cui all’articolo 6, comma 2, e l’importo del canone dovuto.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. L’utilizzo dell’acqua autorizzato ai sensi del presente regolamento non può avere in ogni caso una durata superiore a quella della concessione originaria ed è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste per l’esercizio di detta concessione.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici del presente procedimento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 2001

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF) A
(Art. 4, comma 1)

REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DA REALIZZARE E RELATIVI ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO PLURIMO DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA

Il progetto preliminare delle opere di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento è costituito da:

1. Una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l’accessibilità dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto attraverso la raccolta di informazioni ricavate dalla bibliografia ovvero da indagini precedentemente eseguite sulla medesima area, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 marzo 1988. Gli allegati tecnici devono giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione.

Nella relazione devono essere specificati:

* la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;

* nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l’energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell’energia prodotta, indicando l’eventuale autoconsumo o la cessione alla rete;

* i dispositivi che si intendono realizzare per l’eventuale modulazione delle portate che si intendono utilizzare.

Nel caso di derivazioni assentite ma non ancora soggette al rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale, la relazione deve essere integrata con la quantificazione del deflusso da assicurarsi nel corpo idrico naturale a valle della presa della derivazione principale e gli eventuali interventi che si rendano necessari per assicurare tale rilascio.

2. Una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale.

3. Un piano topografico contenente l’indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000.

4. Disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.