Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 8/AQA
Applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 7 aprile 2000
n. 43 in merito al controllo dei gas di scarico dei veicoli. Bollino blu
Ai Sindaci della
Con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43: Disposizioni per la tutela
dellambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione
del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria,
è stato contestualmente approvato il Piano stralcio Provvedimenti finalizzati
alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi
ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.
Detto stralcio di Piano ha stabilito lobbligo del bollino blu per tutti
i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede
nella Regione Piemonte, ed ha previsto, in coerenza con quanto stabilito
dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 19098, che
la circolazione dinamica di questi veicoli sul territorio regionale in
assenza di bollino blu sia punita ai sensi dellarticolo 7, comma 13 del
Decreto legislativo 285/92 Nuovo codice della strada, con la sanzione
amministrativa da lire 121.200 a lire 484.800, (con gli aggiornamenti previsti
dallart.194 Codice della strada). Ha inoltre stabilito, fatte salve le
indicazioni dellarticolo 12 del Codice della strada in relazione allespletamento
dei servizi di polizia stradale, che la verifica dellottemperanza dei
provvedimenti connessi con il bollino blu, sul territorio comunale, competa
alla polizia municipale e agli organismi di vigilanza individuati dai comuni.
La contestazione della violazione e la conseguente comminazione della sanzione
non abbisogna di specifiche ordinanze in quanto lobbligo discende direttamente
dalla legge regionale 43/2000. A differenza della facoltà prevista dalla
Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 7.7.1998, che lasciava al Sindaco
la valutazione sulla necessità di prescrivere lobbligo del bollino blu,
il legislatore regionale ha sancito lobbligo del bollino blu e il relativo
regime sanzionatorio attraverso larticolo 12 della legge regionale 43/2000
di approvazione dello stralcio di piano relativo ai provvedimenti finalizzati
alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi
ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti e la disposizione
in esso contenuta ai punti 2 (imposizione dellobbligo di bollino blu sullintero
territorio regionale) e 6 (espressa previsione del regime sanzionatorio
di cui allarticolo 7 comma 13 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice
della strada.
In relazione a tali espressi disposti, nei territori di tutti i Comuni
della Regione Piemonte deve essere verificata losservanza del disposto
di legge e, nel caso di violazione, comminata la sanzione. Va da sé che
tale verifica verrà svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base
alle proprie competenze, secondo larticolazione sancita dallarticolo
12 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della strada.
Le autorità in indirizzo provvederanno, in relazione alla normativa suddetta
e nellambito delle proprie competenze, a impartire le necessarie disposizioni
ai dipendenti organi di vigilanza.
Al fine di garantire omogeneità di comportamento, si riassumono di seguito
alcuni aspetti dei diversi provvedimenti connessi con il bollino blu, che
hanno particolare rilevanza ai fini del controllo.
Come già precisato, lobbligo riguarda tutti i veicoli di proprietà di
persone, enti o società con residenza o sede nella Regione Piemonte. I
veicoli interessati sono tutti quelli dotati di motore ad accensione comandata
ovvero a benzina, metano, GPL o ad accensione spontanea ovvero diesel,
destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno
quattro ruote, massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg e velocità
massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h.
Non sono invece soggetti:
* i veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici
nonché i veicoli a quattro ruote classificati come motoveicoli ai sensi
della vigente legislazione nazionale;
* le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada;
Il controllo dei gas di scarico per il rilascio del bollino blu deve essere
effettuato a partire dal primo anno di immatricolazione del veicolo. Con
la DGR 2 aprile 2001 n. 52 - 2661, è stato approvato il calendario sottoriportato,
per lo scaglionamento delleffettuazione dei controlli per tutti i veicoli
che per la prima volta sono sottoposti allobbligo del bollino, tale calendarizzazione
è basata sul mese di rilascio della carta di circolazione del veicolo.
Mese e anno di rilascio della carta di circolazione Mese per leffettuazione
del primo controllo
I Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione previsti dallart.
80 del Decreto legislativo 285/92 Nuovo codice della strada e successive
modificazioni e integrazioni, hanno previsto le modalità (a partire dal
primo o dal quarto anno di immatricolazione del veicolo) e la frequenza
(annuale o biennale) con le quali per le diverse tipologie di veicoli devono
essere effettuate le visite di revisione. Nellambito di tali visite di
revisione sono svolti anche i controlli dei gas di scarico; si prevede
inoltre che le visite di revisione vengano ripetute entro il mese corrispondente
a quello in cui è stata effettuata lultima revisione.
Se un veicolo che deve effettuare per la prima volta il controllo dei gas
di scarico ha già effettuato una visita di revisione in un mese diverso
da quello di prima immatricolazione, effettuerà il controllo per il rilascio
del bollino blu tenendo conto del mese in cui ha svolto la visita di revisione,
indipendentemente dal mese di immatricolazione, in modo tale da far coincidere
temporalmente il controllo per il bollino blu con la successiva visita
di revisione, infatti, in tale circostanza, lobbligo di controllo per
il rilascio del Bollino Blu viene automaticamente assolto, in quanto i
controlli ed i costi della visita di revisione comprendono anche quelli
per il Bollino Blu.
Il controllo dei gas di scarico effettuati sia per il rilascio del bollino
blu sia durante la visita di revisione, hanno validità:
* 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988
* 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988.
I criteri per il controllo dei gas di scarico dei veicoli sono uniformi
su tutto il territorio nazionale; di conseguenza i bollini blu ed i relativi
certificati emessi da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali
sono validi a tutti gli effetti sul territorio piemontese, così come i
controlli effettuati in Piemonte ed i relativi bollini blu sono validi
su tutto il territorio nazionale.
Fatto salvo quanto già precisato in merito al calendario per la prima effettuazione
del controllo dei gas di scarico, per la verifica della regolarità dei
veicoli rispetto alle disposizioni della normativa regionale si dovrà pertanto
verificare che il veicolo disponga:
* dellattestazione riportata sulla carta di circolazione dellavvenuta
visita di revisione con esito regolare, ancora valida ai fini del controllo
dei gas di scarico (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988, 6 mesi
per veicoli ante 1988)
oppure
* della certificazione dellavvenuta effettuazione del controllo dei gas
di scarico ancora valida (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988,
6 mesi per veicoli ante 1988). Alla certificazione deve essere allegata
la strisciata con i risultati fornita dallapparecchiatura utilizzata per
il controllo e deve essere esposto il relativo bollino autoadesivo, con
la punzonatura del mese di effettuazione della prova. Nei bollini predisposti
dalla Regione Piemonte vi è anche lindicazione della periodicità del controllo,
semestrale o annuale in base alla più volte richiamata data di prima immatricolazione
del veicolo. Loriginale del certificato e la strisciata stampata prodotta
dallo strumento di misura devono essere conservati sul veicolo per tutto
il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di
controllo.
Va infatti precisato che, ancorché la Regione Piemonte abbia previsto lesistenza
di appositi bollini revisione che le Province mettono a disposizione
degli Uffici Provinciali della MCTC e delle imprese previste dallart.80
comma 8 del Decreto legislativo 285/92 Nuovo codice della strada che
ne fanno richiesta, la visita di revisione può essere svolta presso officine
ed Uffici (anche di altre Regioni) che non dispongono di tale bollino e
pertanto tale vetrofania può non essere applicata, senza che tale carenza
pregiudichi lefficacia del rispetto della norma.
Enzo Ghigo
Visto: LAssessore
Regione Piemonte
Loro sedi
Ai Presidenti delle
Province Piemontesi
Loro
sedi
per il rilascio del Bollino Blu
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Ugo Cavallera