Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2001, n. 8/AQA

Applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 in merito al controllo dei gas di scarico dei veicoli. Bollino blu

Ai Sindaci della
Regione Piemonte
Loro sedi

Ai Presidenti delle
Province Piemontesi
Loro sedi

Con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”, è stato contestualmente approvato il Piano stralcio “Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti”.

Detto stralcio di Piano ha stabilito l’obbligo del bollino blu per tutti i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede nella Regione Piemonte, ed ha previsto, in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 19098, che la circolazione dinamica di questi veicoli sul territorio regionale in assenza di bollino blu sia punita ai sensi dell’articolo 7, comma 13 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”, con la sanzione amministrativa da lire 121.200 a lire 484.800, (con gli aggiornamenti previsti dall’art.194 Codice della strada). Ha inoltre stabilito, fatte salve le indicazioni dell’articolo 12 del Codice della strada in relazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale, che la verifica dell’ottemperanza dei provvedimenti connessi con il bollino blu, sul territorio comunale, competa alla polizia municipale e agli organismi di vigilanza individuati dai comuni.

La contestazione della violazione e la conseguente comminazione della sanzione non abbisogna di specifiche ordinanze in quanto l’obbligo discende direttamente dalla legge regionale 43/2000. A differenza della facoltà prevista dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 7.7.1998, che lasciava al Sindaco la valutazione sulla necessità di prescrivere l’obbligo del bollino blu, il legislatore regionale ha sancito l’obbligo del bollino blu e il relativo regime sanzionatorio attraverso l’articolo 12 della legge regionale 43/2000 di approvazione dello stralcio di piano relativo “ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti” e la disposizione in esso contenuta ai punti 2 (imposizione dell’obbligo di bollino blu sull’intero territorio regionale) e 6 (espressa previsione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7 comma 13 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della strada.

In relazione a tali espressi disposti, nei territori di tutti i Comuni della Regione Piemonte deve essere verificata l’osservanza del disposto di legge e, nel caso di violazione, comminata la sanzione. Va da sé che tale verifica verrà svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base alle proprie competenze, secondo l’articolazione sancita dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della strada.

Le autorità in indirizzo provvederanno, in relazione alla normativa suddetta e nell’ambito delle proprie competenze, a impartire le necessarie disposizioni ai dipendenti organi di vigilanza.

Al fine di garantire omogeneità di comportamento, si riassumono di seguito alcuni aspetti dei diversi provvedimenti connessi con il bollino blu, che hanno particolare rilevanza ai fini del controllo.

Come già precisato, l’obbligo riguarda tutti i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede nella Regione Piemonte. I veicoli interessati sono tutti quelli dotati di motore ad accensione comandata ovvero a benzina, metano, GPL o ad accensione spontanea ovvero diesel, destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote, massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg e velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h.

Non sono invece soggetti:

* i veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati come motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;

* le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il controllo dei gas di scarico per il rilascio del bollino blu deve essere effettuato a partire dal primo anno di immatricolazione del veicolo. Con la DGR 2 aprile 2001 n. 52 - 2661, è stato approvato il calendario sottoriportato, per lo scaglionamento dell’effettuazione dei controlli per tutti i veicoli che per la prima volta sono sottoposti all’obbligo del bollino, tale calendarizzazione è basata sul mese di rilascio della carta di circolazione del veicolo.


Mese e anno di rilascio della carta di circolazione    Mese per l’effettuazione del primo controllo
    per il rilascio del Bollino Blu

Luglio 2000 o Luglio di anni precedenti    Luglio 2001
Agosto 2000 o Agosto di anni precedenti    Agosto 2001
Settembre 2000 o Settembre di anni precedenti    Settembre 2001
Ottobre 2000 o Ottobre di anni precedenti    Ottobre 2001
Novembre 2000 o Novembre di anni precedenti    Novembre 2001
Dicembre 2000 o Dicembre di anni precedenti    Dicembre 2001
Gennaio 2001 o Gennaio di anni precedenti    Gennaio 2002
Febbraio 2001 o Febbraio di anni precedenti    Febbraio 2002
Marzo 2001 o Marzo di anni precedenti    Marzo 2002
Aprile 2001 o Aprile di anni precedenti    Aprile 2002
Maggio 2001 o Maggio di anni precedenti    Maggio 2002
Giugno 2001 o Giugno di anni precedenti    Giugno 2002


I Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni, hanno previsto le modalità (a partire dal primo o dal quarto anno di immatricolazione del veicolo) e la frequenza (annuale o biennale) con le quali per le diverse tipologie di veicoli devono essere effettuate le visite di revisione. Nell’ambito di tali visite di revisione sono svolti anche i controlli dei gas di scarico; si prevede inoltre che le visite di revisione vengano ripetute entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Se un veicolo che deve effettuare per la prima volta il controllo dei gas di scarico ha già effettuato una visita di revisione in un mese diverso da quello di prima immatricolazione, effettuerà il controllo per il rilascio del bollino blu tenendo conto del mese in cui ha svolto la visita di revisione, indipendentemente dal mese di immatricolazione, in modo tale da far coincidere temporalmente il controllo per il bollino blu con la successiva visita di revisione, infatti, in tale circostanza, l’obbligo di controllo per il rilascio del Bollino Blu viene automaticamente assolto, in quanto i controlli ed i costi della visita di revisione comprendono anche quelli per il Bollino Blu.

Il controllo dei gas di scarico effettuati sia per il rilascio del bollino blu sia durante la visita di revisione, hanno validità:

* 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988

* 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988.

I criteri per il controllo dei gas di scarico dei veicoli sono uniformi su tutto il territorio nazionale; di conseguenza i bollini blu ed i relativi certificati emessi da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali sono validi a tutti gli effetti sul territorio piemontese, così come i controlli effettuati in Piemonte ed i relativi bollini blu sono validi su tutto il territorio nazionale.

Fatto salvo quanto già precisato in merito al calendario per la prima effettuazione del controllo dei gas di scarico, per la verifica della regolarità dei veicoli rispetto alle disposizioni della normativa regionale si dovrà pertanto verificare che il veicolo disponga:

* dell’attestazione riportata sulla carta di circolazione dell’avvenuta visita di revisione con esito regolare, ancora valida ai fini del controllo dei gas di scarico (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988, 6 mesi per veicoli ante 1988)

oppure

* della certificazione dell’avvenuta effettuazione del controllo dei gas di scarico ancora valida (12 mesi per veicoli immatricolati dopo 1988, 6 mesi per veicoli ante 1988). Alla certificazione deve essere allegata la strisciata con i risultati fornita dall’apparecchiatura utilizzata per il controllo e deve essere esposto il relativo bollino autoadesivo, con la punzonatura del mese di effettuazione della prova. Nei bollini predisposti dalla Regione Piemonte vi è anche l’indicazione della periodicità del controllo, semestrale o annuale in base alla più volte richiamata data di prima immatricolazione del veicolo. L’originale del certificato e la strisciata stampata prodotta dallo strumento di misura devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo.

Va infatti precisato che, ancorché la Regione Piemonte abbia previsto l’esistenza di appositi bollini “revisione” che le Province mettono a disposizione degli Uffici Provinciali della MCTC e delle imprese previste dall’art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada” che ne fanno richiesta, la visita di revisione può essere svolta presso officine ed Uffici (anche di altre Regioni) che non dispongono di tale bollino e pertanto tale vetrofania può non essere applicata, senza che tale carenza pregiudichi l’efficacia del rispetto della norma.

Enzo Ghigo

Visto:     L’Assessore
    Ugo Cavallera