Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 68-3545
Art. 108 L.R. 44/2000 come integrata dalla L.R. 5/2001. Regolamento della
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale
A relazione dellAssessore DAmbrosio
Lart. 108, comma 6 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come integrata
dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 prevede che la Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, disciplini, con apposita deliberazione
da adottare entro sessanta giorni dallentrata in vigore della legge, la
costituzione ed il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria, nonché le modalità di raccordo della stessa
con la Conferenza Regione-Autonomie locali.
Considerato che con nota prot. n. 1146/UdC del 18.4.2001 la proposta di
regolamento è stata sottoposta per eventuali osservazioni ai soggetti che
costituiscono o partecipano alla Conferenza;
viste le osservazioni presentate;
considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in
data 4.7.2001 ed ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento
a condizione che si preveda che il Sindaco del Comune capoluogo di Regione
sia comunque invitato a partecipare alla Conferenza permanente e che la
Giunta regionale operi per introdurre elementi di maggiore equilibrio di
rappresentanza territoriale dei Sindaci della Regione;
ritenuto di modificare lo schema di regolamento inserendo linvito alle
sedute per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione secondo le indicazioni
della IV Commissione consiliare;
considerato che la rappresentanza dei Sindaci della Regione in seno alla
Conferenza potrà essere modificata in relazione allassetto istituzionale
delle Aziende sanitarie previsto dal Piano socio-sanitario regionale di
prossima emanazione;
si propone lapprovazione del regolamento della Conferenza permanente per
la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale riportato
nellAllegato facente parte integrante del presente provvedimento.
Visto il d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;
vista la l.r. 44/2000;
vista la l.r. 5/2001;
la Giunta Regionale, allunanimità,
delibera
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il regolamento della
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale quale riportato nellAllegato facente parte integrante del presente
provvedimento.
(omissis)
Allegato
REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
E SOCIO-SANITARIA REGIONALE
Art. 1
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale prevista dallart.108 della l.r. 26 aprile 2000, n. 44 come integrata
dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 e le modalità di raccordo della stessa con
la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui allarticolo 6
della l.r. 20 novembre 1998, n. 34.
Art. 2
1. La Conferenza è costituita da:
a) il Sindaco del Comune nel caso in cui lambito territoriale dellASL
coincida con quello del Comune;
b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione
nei casi in cui lambito territoriale dellASL sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del Comune;
c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) -
Piemonte;
d) il Presidente dellUnione Province Piemontesi (UPP);
e) il Presidente dellUnione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)
- Delegazione Regionale Piemontese;
f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.
2. Qualora un componente della Conferenza non possa partecipare ai lavori
della stessa può indicare un proprio delegato, dandone comunicazione scritta
al Presidente della Conferenza.
3. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta
regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dellAmministrazione
provinciale interessata.
4. La Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia
in cui è situata lAzienda ospedaliera quando esercita le funzioni di cui
allart.3, comma 2, terzo, quarto e sesto alinea.
5. Il Sindaco del Comune capoluogo della Regione è invitato alle sedute
della Conferenza quando vengono esercitate funzioni diverse da quelle di
cui al comma precedente.
Art. 3
1. La Conferenza è istituita per lesercizio delle funzioni stabilite dalla
legge anche al fine di potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti
di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale.
2. La Conferenza, in particolare:
- esamina il progetto di Piano socio-sanitario regionale e gli adeguamenti
del Piano stesso al Piano sanitario nazionale, approvati dalla Regione
previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza;
- partecipa alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale
da parte delle aziende ospedaliere di cui allarticolo 4 del d. lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e dei piani attuativi metropolitani, formulando eventuali
osservazioni sui documenti di programmazione aziendale;
- esprime parere sulla conferma o meno dei direttori generali di azienda
ospedaliera nei procedimenti di cui allart.3 bis, comma 6 del d. lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. ed in ogni altro procedimento di valutazione del loro
operato, salvo quanto disposto dallart.3 bis, comma 7 dello stesso decreto;
- esprime parere nei procedimenti di decadenza dei direttori generali di
azienda sanitaria regionale di cui allart.3 bis, comma 7 del d. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi
inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso;
si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza;
- può chiedere alla Regione, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione
del Piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere, di revocare
il direttore generale, o di non disporne la conferma ove il contratto sia
già scaduto;
- designa un componente del collegio sindacale delle aziende ospedaliere.
Art. 4
1. La Conferenza e presieduta dallAssessore regionale alla Sanità.
2. Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza, facendo
osservare il regolamento, dirige la discussione, concede la facoltà di
parlare, pone le questioni, stabilisce lordine delle votazioni e ne proclama
i risultati. Il Presidente cura i rapporti con la Conferenza Regione-autonomie
locali.
3. Il Presidente può richiedere o autorizzare lintervento alle sedute
di funzionari o altri soggetti ai fini dellacquisizione di elementi conoscitivi
su argomenti allordine del giorno.
4. Il Presidente della Giunta regionale individua un delegato incaricato
di esercitare le funzioni del Presidente della Conferenza in caso di temporaneo
impedimento dellAssessore regionale alla Sanità.
Art. 5
1. La convocazione della Conferenza è fatta dal Presidente con la diramazione
dellordine del giorno.
2. Ai fini della richiesta di revoca o non conferma di direttore generale
di azienda ospedaliera nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione
del Piano attuativo locale la Conferenza è convocata dal Presidente su
richiesta di almeno tre Presidenti di Conferenza dei sindaci della Provincia
in cui ha sede lazienda o di almeno tre Presidenti di Circoscrizione del
Comune in cui ha sede lazienda.
3. Il Presidente riunisce la Conferenza entro un termine di norma non superiore
a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da
parte dei soggetti di cui al precedente comma, inserendo allordine del
giorno le relative questioni.
4. Lavviso di convocazione, con lindicazione del luogo, della data, dellora
e dellordine del giorno della seduta deve essere inviato ai componenti
della Conferenza, al componente della Giunta regionale competente in materia
socio-sanitaria e, se interessata, al Presidente dellAmministrazione provinciale
almeno cinque giorni prima della seduta.
5. In caso durgenza lavviso deve essere inviato almeno quarantotto ore
prima.
Art. 6
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza
dei componenti.
2. Per lespressione dei pareri, delle richieste e delle designazioni di
cui allart.3, comma 2, terzo, quinto e sesto alinea è richiesta, altresì,
la presenza della maggioranza dei componenti di cui allart.2, comma 1,
lett. a) e b) e comma 4.
3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente allinizio
della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun
componente può richiederne la verifica.
4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende
la seduta per unora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Conferenza
non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando
la data e lora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno
della seduta che è stata tolta.
Art. 7
1. La Conferenza formula osservazioni sul progetto di Piano socio-sanitario
regionale e sulla realizzazione dei Piani attuativi locali delle aziende
ospedaliere e dei piani attuativi metropolitani attraverso la sottoscrizione
di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti; a richiesta,
sono riportate a verbale le posizioni divergenti.
A tal fine, le associazioni delle Autonomie locali svolgono un ruolo di
promozione ed organizzazione della concertazione, cooperazione e coordinamento
delle Autonomie locali di cui sono espressione. Esse ricercano, anche mediante
consultazioni preventive, soluzioni di sintesi, utili a valorizzare ogni
possibile convergenza su posizioni comuni, maturate nel confronto tra le
diverse posizioni ed istanze.
2. I pareri, le richieste e le designazioni di cui allart. 3, comma 2,
terzo, quinto e sesto alinea sono formulati dalla Conferenza a maggioranza
dei componenti di cui allart.2, comma 1, lett. a) e b) e comma 4. I pareri
di cui allart. 3, comma 2, quarto alinea sono formulati dalla Conferenza
a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Il Presidente
e il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria
non hanno diritto di voto.
4. I voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale o a
scrutinio segreto.
5. La Conferenza vota normalmente per alzata di mano, a meno che almeno
cinque componenti chiedano la votazione nominale. La relativa richiesta,
anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione
e prima che il Presidente abbia invitato la Conferenza a votare.
Art. 8
1. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è assistita da una
segreteria tecnica interistituzionale che opera anche per la Conferenza
Regione-autonomie locali, di cui fa parte personale della Direzione competente
dellAssessorato regionale alla Sanità.
2. La segreteria redige il processo verbale delle sedute, dà lettura dei
processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento
che debba essere comunicato allAssemblea; vigila sulla fedeltà dei resoconti
delle sedute e coadiuva in genere il Presidente per il regolare andamento
dei lavori della Conferenza.
3. La segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Conferenza. Le osservazioni, i pareri e le richieste della
Conferenza sono trasmessi a cura della segreteria alla Giunta regionale.
Le designazioni di componenti di collegio sindacale sono trasmesse allazienda
ospedaliera interessata entro il giorno successivo alla seduta.
Art. 9
1. I componenti della Conferenza possono richiedere agli Uffici regionali
competenti, allAgenzia regionale per i servizi sanitari e alle aziende
sanitarie notizie e informazioni connesse con le funzioni esercitate dalla
Conferenza.
Art. 10
1. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse alla Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre
1998, n. 34.
Art. 11
1. Eventuali modifiche non sostanziali al presente regolamento sono approvate
dalla Conferenza stessa a maggioranza dei componenti.
Finalita
Composizione
Competenze
Attribuzioni del Presidente della conferenza
Convocazione
Numero legale per le sedute
Funzionamento e votazioni
Sede e segreteria della conferenza
Notizie ed informazioni ai componenti della conferenza
Raccordo con la conferenza Regione-Autonomie locali
Norme finali