Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 68-3545

Art. 108 L.R. 44/2000 come integrata dalla L.R. 5/2001. Regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

L’art. 108, comma 6 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplini, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la costituzione ed il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza Regione-Autonomie locali.

Considerato che con nota prot. n. 1146/UdC del 18.4.2001 la proposta di regolamento è stata sottoposta per eventuali osservazioni ai soggetti che costituiscono o partecipano alla Conferenza;

viste le osservazioni presentate;

considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 4.7.2001 ed ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento “a condizione che si preveda che il Sindaco del Comune capoluogo di Regione sia comunque invitato a partecipare alla Conferenza permanente e che la Giunta regionale operi per introdurre elementi di maggiore equilibrio di rappresentanza territoriale dei Sindaci della Regione”;

ritenuto di modificare lo schema di regolamento inserendo l’invito alle sedute per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione secondo le indicazioni della IV Commissione consiliare;

considerato che la rappresentanza dei Sindaci della Regione in seno alla Conferenza potrà essere modificata in relazione all’assetto istituzionale delle Aziende sanitarie previsto dal Piano socio-sanitario regionale di prossima emanazione;

si propone l’approvazione del regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale riportato nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

Visto il d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;

vista la l.r. 44/2000;

vista la l.r. 5/2001;

la Giunta Regionale, all’unanimità,

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il regolamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale riportato nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Art. 1
Finalita’

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale prevista dall’art.108 della l.r. 26 aprile 2000, n. 44 come integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 6 della l.r. 20 novembre 1998, n. 34.

Art. 2
Composizione

1. La Conferenza è costituita da:

a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’ASL coincida con quello del Comune;

b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;

c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;

d) il Presidente dell’Unione Province Piemontesi (UPP);

e) il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese;

f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;

g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.

2. Qualora un componente della Conferenza non possa partecipare ai lavori della stessa può indicare un proprio delegato, dandone comunicazione scritta al Presidente della Conferenza.

3. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell’Amministrazione provinciale interessata.

4. La Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l’Azienda ospedaliera quando esercita le funzioni di cui all’art.3, comma 2, terzo, quarto e sesto alinea.

5. Il Sindaco del Comune capoluogo della Regione è invitato alle sedute della Conferenza quando vengono esercitate funzioni diverse da quelle di cui al comma precedente.

Art. 3
Competenze

1. La Conferenza è istituita per l’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge anche al fine di potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale.

2. La Conferenza, in particolare:

- esamina il progetto di Piano socio-sanitario regionale e gli adeguamenti del Piano stesso al Piano sanitario nazionale, approvati dalla Regione previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza;

- partecipa alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dei piani attuativi metropolitani, formulando eventuali osservazioni sui documenti di programmazione aziendale;

- esprime parere sulla conferma o meno dei direttori generali di azienda ospedaliera nei procedimenti di cui all’art.3 bis, comma 6 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed in ogni altro procedimento di valutazione del loro operato, salvo quanto disposto dall’art.3 bis, comma 7 dello stesso decreto;

- esprime parere nei procedimenti di decadenza dei direttori generali di azienda sanitaria regionale di cui all’art.3 bis, comma 7 del d. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso; si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza;

- può chiedere alla Regione, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere, di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma ove il contratto sia già scaduto;

- designa un componente del collegio sindacale delle aziende ospedaliere.

Art. 4
Attribuzioni del Presidente della conferenza

1. La Conferenza e’ presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità.

2. Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza, facendo osservare il regolamento, dirige la discussione, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Il Presidente cura i rapporti con la Conferenza Regione-autonomie locali.

3. Il Presidente può richiedere o autorizzare l’intervento alle sedute di funzionari o altri soggetti ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi su argomenti all’ordine del giorno.

4. Il Presidente della Giunta regionale individua un delegato incaricato di esercitare le funzioni del Presidente della Conferenza in caso di temporaneo impedimento dell’Assessore regionale alla Sanità.

Art. 5
Convocazione

1. La convocazione della Conferenza è fatta dal Presidente con la diramazione dell’ordine del giorno.

2. Ai fini della richiesta di revoca o non conferma di direttore generale di azienda ospedaliera nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale la Conferenza è convocata dal Presidente su richiesta di almeno tre Presidenti di Conferenza dei sindaci della Provincia in cui ha sede l’azienda o di almeno tre Presidenti di Circoscrizione del Comune in cui ha sede l’azienda.

3. Il Presidente riunisce la Conferenza entro un termine di norma non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte dei soggetti di cui al precedente comma, inserendo all’ordine del giorno le relative questioni.

4. L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno della seduta deve essere inviato ai componenti della Conferenza, al componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e, se interessata, al Presidente dell’Amministrazione provinciale almeno cinque giorni prima della seduta.

5. In caso d’urgenza l’avviso deve essere inviato almeno quarantotto ore prima.

Art. 6
Numero legale per le sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Per l’espressione dei pareri, delle richieste e delle designazioni di cui all’art.3, comma 2, terzo, quinto e sesto alinea è richiesta, altresì, la presenza della maggioranza dei componenti di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e b) e comma 4.

3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all’inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un’ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Conferenza non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 7
Funzionamento e votazioni

1. La Conferenza formula osservazioni sul progetto di Piano socio-sanitario regionale e sulla realizzazione dei Piani attuativi locali delle aziende ospedaliere e dei piani attuativi metropolitani attraverso la sottoscrizione di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti; a richiesta, sono riportate a verbale le posizioni divergenti.

A tal fine, le associazioni delle Autonomie locali svolgono un ruolo di promozione ed organizzazione della concertazione, cooperazione e coordinamento delle Autonomie locali di cui sono espressione. Esse ricercano, anche mediante consultazioni preventive, soluzioni di sintesi, utili a valorizzare ogni possibile convergenza su posizioni comuni, maturate nel confronto tra le diverse posizioni ed istanze.

2. I pareri, le richieste e le designazioni di cui all’art. 3, comma 2, terzo, quinto e sesto alinea sono formulati dalla Conferenza a maggioranza dei componenti di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e b) e comma 4. I pareri di cui all’art. 3, comma 2, quarto alinea sono formulati dalla Conferenza a maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Il Presidente e il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria non hanno diritto di voto.

4. I voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale o a scrutinio segreto.

5. La Conferenza vota normalmente per alzata di mano, a meno che almeno cinque componenti chiedano la votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Conferenza a votare.

Art. 8
Sede e segreteria della conferenza

1. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale che opera anche per la Conferenza Regione-autonomie locali, di cui fa parte personale della Direzione competente dell’Assessorato regionale alla Sanità.

2. La segreteria redige il processo verbale delle sedute, dà lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all’Assemblea; vigila sulla fedeltà dei resoconti delle sedute e coadiuva in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Conferenza.

3. La segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza. Le osservazioni, i pareri e le richieste della Conferenza sono trasmessi a cura della segreteria alla Giunta regionale. Le designazioni di componenti di collegio sindacale sono trasmesse all’azienda ospedaliera interessata entro il giorno successivo alla seduta.

Art. 9
Notizie ed informazioni ai componenti della conferenza

1. I componenti della Conferenza possono richiedere agli Uffici regionali competenti, all’Agenzia regionale per i servizi sanitari e alle aziende sanitarie notizie e informazioni connesse con le funzioni esercitate dalla Conferenza.

Art. 10
Raccordo con la conferenza Regione-Autonomie locali

1. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34.

Art. 11
Norme finali

1. Eventuali modifiche non sostanziali al presente regolamento sono approvate dalla Conferenza stessa a maggioranza dei componenti.