Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 11-3432
Recepimento dei contratti Collettivi Decentrati stipulati in data 1/6/2001
inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi
alle attività di progettazione e alle altre disciplinate dalla Legge 109/94
e s.m.i.. Assunzione del regolamento relativo ai predetti incentivi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di recepire gli accordi sindacali citati in premessa e di assumere latto
regolamentare allegato ai predetti accordi che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.
(omissis)
Allegato
Accordo decentrato
Il giorno 1/6/2001presso la Regione Piemonte si sono incontrate le delegazioni
di parte pubblica e di parte sindacale relative al personale non dirigenziale;
nel rispetto di quanto previsto allart. 18 della legge n. 109/94 e successive
modificazioni e integrazioni,
le parti convengono:
- di prevedere quali criteri per lindividuazione e la ripartizione degli
incentivi per la progettazione e per le altre attività considerate dalla
normativa in epigrafe, quelli indicati nello schema di Regolamento allegato
al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;
- di rinviare ad apposita deliberazione della giunta regionale lassunzione
del predetto Regolamento uniformemente ai criteri concordati;
le stesse parti, inoltre, danno atto che
- con deliberazione della Giunta regionale successiva allassunzione del
Regolamento di che trattasi, dovranno essere adottate disposizioni esplicative,
procedurali ed applicative del Regolamento in oggetto, per tutti gli aspetti
di pertinenza, ivi compresa lapprovazione dello schema di convenzione-tipo
prevista per lipotesi di attività di progettazione (e delle altre attività
considerate dalla legge n. 109/94 e s.m.i.) poste in essere da strutture
regionali a favore di pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione;
le parti, infine, concordano nel
- prevedere che la deliberazione innanzi citata dovrà contenere anche disposizioni
operative inerenti fattispecie riconducibili, per analogia, alla disciplina
dellart. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. e più in generale fattispecie
ascrivibili alla materia degli incentivi per attività svolte da strutture
regionali a favore di soggetti terzi, ivi compresa, anche la fattispecie
di cui allart. 43, comma 3, della legge n. 449/97, sul presupposto di
criteri di individuazione e di ripartizione degli incentivi concordati
con le OO.SS. e R.S.U. aziendali.
Delegazione di parte pubblica:
LAssessore al Personale e Organizzazione
Il Consigliere designato dallUfficio di Presidenza del Consiglio
Il Direttore della Direzione Reg. Organizzazione
Il Direttore della Direzione Reg. Bilanci e Finanze
Il Direttore della Direzione Reg. Amministrazione e Personale
Delegazione Sindacale
RSU Personale non dirigenziale
Allegato A
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione
e di pianificazione
Titolo I
Applicazione dellaccordo in materia di incentivi per le attività di progettazione,
di direzione lavori, di collaudo, per la redazione dei piano della sicurezza
e degli atti di pianificazione
Art. 1
1. Il presente documento disciplina i criteri per la ripartizione di una
somma non superiore all1,5 per cento dellimporto posto a base di gara
di unopera o di un lavoro nonchè del 30 per cento della tariffa professionale
relativa ad un atto di pianificazione di cui lAmministrazioni regionale
sia lEnte aggiudicatore o titolare dellatto di pianificazione.
2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati
ai successivi artt. 8 e 19.
3. Lattività di progettazione e/o gestione delle opere e/o lassunzione
degli atti di piano possono essere svolte da strutture regionali a favore
di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, il fondo relativo agli
incentivi in parola, viene costituito presso lAmministrazione aggiudicatrice
o titolare dellatto di piano ed i compensi vengono trasferiti nei capitoli
di entrata del bilancio regionale per esser ripartiti, con le modalità
di seguito specificate, tra i soggetti della struttura regionale che ha
curato lattività di progettazione e/o gestione delle opere e/o che ha
provveduto allelaborazione degli atti di piano.
4. I rapporti tra la Regione e le Amministrazioni aggiudicatrici o titolari
dellatto di piano sono regolati mediante convenzione. A tal fine lAmministrazione
regionale predispone convenzioni-tipo.
5. Nel caso in cui lAmministrazione regionale aggiudicatrice svolga al
proprio interno alcuni servizi (ad es. progettazione preliminare, la responsabilità
del procedimento, o altro) affidando allesterno i rimanenti servizi (ad.
es. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione
dei piano della sicurezza o altro) ai servizi svolti dal personale regionale
si applicano le stesse percentuali previste dal TITOLO IV, artt. 8 e segg.
dei presente Regolamento.
6. Nel caso di finanziamento da parte dellAmministrazione regionale, il
relativo atto di concessione deve contenere apposita clausola in base alla
quale lEnte aggiudicatore è tenuto ad accantonare la somma necessaria
al pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del
finanziamento.
Titolo II
Incentivi per le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo
e di redazione del piano della sicurezza
Art. 2
1. Lattività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti
gli incentivi di cui al presente provvedimento è quella definita dallart.
16 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi,
in particolare le attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi
ed esecutivi per lappalto di lavori ed opere pubbliche, nonchè le attività
tecnico-amministrative ad esso connesse, specificate allinterno del titolo
IV, articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.
2. I progetti, in particolare, devono essere completi, devono, cioè, contenere
tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 dellart. 16.
3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei predetti commi sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati.
4. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione, qualora
in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede ad integrarle ovvero ad modificarle.
5. I progetti sono firmati da dipendenti dellAmministrazione regionale
abilitati allesercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dellabilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso lAmministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso unaltra
Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati
in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione.
Art. 3
1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento
figurano anche il direttore dei lavori e gli eventuali suoi collaboratori.
2. La direzione lavori può essere affidata a dipendenti dellAmministrazione
regionale abilitati allesercizio della professione; i tecnici diplomati,
in assenza dellabilitazione, possono assumere lincarico di cui trattasi
qualora siano in servizio presso lAmministrazione aggiudicatrice da almeno
5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attività di direzione lavori.
3. Ai sensi dellart. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
il direttore dei lavori può essere assistito, in relazione alla dimensione
e alla tipologia e categoria dellintervento, da uno o più collaboratori
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
4. Il direttore dei lavori ed eventualmente i suoi collaboratori presiedono
alle attività di coordinamento di direzione e di controllo tecnico-contabile
dellesecuzione di ogni singolo intervento.
5. Ai sensi dellart. 127 del predetto D.P.R. n. 554/99, le funzioni del
coordinatore per lesecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa
sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori ove lo
stesso risulti provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.
In sede di ripartizione dellincentivo bisogna tener conto di questa doppia
attribuzione.
Art. 4
1. Lattività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da
dipendenti regionali come espressamente disposto allart. 18, commi 1 e
2 quater e allart. 28, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modifiche
e integrazioni.
2. A tal fine, è istituito presso la Direzione Organizzazione; Pianificazione,
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane un elenco contenente i nominativi
del personale avente i requisiti per lo svolgimento del collaudo, secondo
le previsioni dellart. 188 del D.P.R. n. 554/99 allinterno del quale
devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico. Tale
elenco è istituito con atto del predetto direttore che contestualmente
ne specifica le modalità di tenuta e aggiornamento e stabilisce le procedure
per il conferimento dellincarico di collaudo.
3. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti, assegnati ad una
struttura regionale, che abbiano svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza
e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo e, nelle altre ipotesi
previste dallart. 188, comma 4, del D.P.R. n. 554/99.
4. Ai sensi dellart. 188, comma 6, del D.P.R. n. 554/99, per i lavori
comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo è affidato
anche il collaudo statico.
Art. 5
1. Tra i soggetti destinatari dellincentivo in esame è ricompreso il tecnico
incaricato della redazione del Piano della sicurezza, vale a dire il coordinatore
per la sicurezza nella fase della progettazione. Detto tecnico ed eventuali
suoi collaboratori devono essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti dallart. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Non è, invece, ricompreso, tra tali soggetti, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dellart.
3, comma 4, del D.Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D.Lgs. n.
528/99.
Art. 6
1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui trattasi, figurano
anche il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.
2. Ai sensi dellart. 7, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, il responsabile
unico del procedimento è un tecnico appartenente allorganico dellAmministrazione
appaltante, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento
da realizzare, abilitato allesercizio della professione o, quando labilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità
e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore ai cinque anni.
3. Il responsabile unico dei procedimento, è titolare delle funzioni e
dei compiti di cui allart. 8 del D.P.R. n. 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o
con il direttore dei lavori nei casi previsti dallart. 7 del D.P.R n.
554/1999 sempre che sia in possesso dei requisiti professionali previsti
allart. 2, comma 5 e allart. 3, comma 2, del presente Regolamento. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di importo superiore
a 500.000 EURO e nelle altre ipotesi previste dallart. 7, comma 4, ultimo
periodo, del predetto D.P.R. n. 554/99.
5. I collaboratori sono i dipendenti regionali che per singoli progetti
e/o per la gestione di opere supportano lattività del responsabile di
procedimento ai sensi dellart. 8, comma 4, del D.P.R n. 554/1999.
6. Il responsabile unico del procedimento è escluso dalla ripartizione
degli incentivi, in caso di violazioni alle norme di diligenza nellesercizio
delle sue funzioni che siano accertate dallAmministrazione aggiudicatrice.
7. Per lindividuazione della figura del responsabile unico del procedimento,
per le finalità e le materie di cui al presente regolamento, non trova
applicazione lart. 22, comma 1, lettera h) della legge regionale 8 agosto
1997, n. 51.
Titolo III
Art. 7
1. Gli incentivi di cui trattasi riguardano anche la redazione di un atto
di pianificazione comunque denominato. A tal riguardo, il fondo è costituito
per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva,
integralmente adottati dagli uffici regionali.
2. Per le attività in esame, il riferimento è costituito dagli atti di
pianificazione connessi alla materia urbanistica (tutela ed uso del suolo)
ed, in particolare, gli atti di pianificazione territoriale ed i piani
di settore che assumono valenza di varianti ai piani territoriali previsti
da specifiche disposizioni di legge e strumentali alla realizzazione di
opere o lavori pubblici.
3. Il piano è costituito, di norma, da tre elaborati consistenti in una
parte normativa-precettiva con la quale sono stati disposti i vincoli territoriali,
in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.
Titolo IV
Art. 8
1. Il personale incaricato nelle diverse fasi dellopera (progettazione,
direzione lavori, ecc,) è individuato dal direttore regionale della direzione
interessata, il quale provvede altresì alla nomina del responsabile unico
del procedimento, quando egli stesso non rivesta tale carica. In tale evenienza,
la nomina avviene con atto dellorgano politico cui afferisce la direzione
interessata. Nel caso in cui le attività menzionate interessino più Direzioni,
lindividuazione è effettuata concordemente dai direttori competenti.
2. Nellatto del Direttore è determinata la percentuale effettiva nel limite
massimo dell1,5 per cento,,individuata lopera da progettare, identificato
limporto presunto, individuati i singoli dipendenti interessati alle attività
di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di redazione
del piano della sicurezza: responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori,
progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore/i, autore del piano della
sicurezza, tecnici e collaboratori amministrativi dotati di capacità professionali
ed operative specifiche per il progetto da redigere, per la direzione lavori
e/o collaudo, per lassunzione del piano della sicurezza.
3. La ripartizione del fondo è operata contestualmente allindividuazione
del nucleo (gruppo) di cui al comma precedente, dal direttore o dai direttori
competenti, sentito il responsabile del procedimento, in misura distinta
in funzione dellimporto posto a base di gara delle opere o dei lavori
da effettuare, sulla base di una graduazione percentuale oscillante tra
una quota minima ed una massima che tenga conto del grado di responsabilità
professionale connessa allattività espletata ed alla complessità dellopera.
Al responsabile unico del procedimento spetta una percentuale determinata
in misura fissa.
Art. 9
1. Per progetti di importo fino a lire 500 milioni, il fondo è attribuito
in ragione dell1,5 per cento secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento 5 %
2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nellambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione
lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto
2 e che firmandoli assumono la responsabilità dellesattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi
e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza
nellambito delle competenze del proprio profilo professionale)
4) dipendenti dellAmministrazione che svolgono le funzioni di supporto
al responsabile di procedimento e altri componenti dellufficio tecnico
che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al
20% @33_Centrato it. = Art. 10
1. Per progetti di importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1
miliardo e 500 milioni, il fondo è attribuito in ragione dell1,4 per cento
secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico dei procedimento 5%
2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nellambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione
lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto
2 e che firmandoli assumono la responsabilità dellesattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi
e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza
nellambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15%
al 25%
4) dipendenti dellAmministrazione che svolgono le funzioni di supporto
al responsabile di procedimento e altri componenti dellufficio tecnico
che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al
20%
Art. 11
1. Per progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni e
fino a 10 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell1,2 per cento
secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico dei procedimento 5%
2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nellambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione
lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto
2 e che firmandoli assumono la responsabilità dellesattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi
e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza
nellambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15%
al 25%
4) dipendenti dellAmministrazione che svolgono le funzioni di supporto
al responsabile di procedimento e altri componenti dellufficio tecnico
che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al
20%
Art. 12
1. Per progetti di importo superiore a lire 10 miliardi e fino a lire 50
miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell1,1 per cento secondo la
seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento 5%
2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nellambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- tecnici incaricati della redazione dei piano della sicurezza, della direzione
lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto
2 e che firmandoli assumono la responsabilità dellesattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi
e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza
nellambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15%
al 25%
4) dipendenti dellAmministrazione che svolgono le funzioni di supporto
al responsabile di procedimento e altri componenti dellufficio tecnico
che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al
20%
Art. 13
1. Per progetti di importo superiore a 50 miliardi, il fondo è attribuito
in ragione dell1,0 per cento secondo la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento 5%
2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nellambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione
lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%
3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto
2 e che firmandoli assumono la responsabilità dellesattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi
e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza
nellambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15%
al 25%
4) dipendenti dellAmministrazione che svolgono le funzioni di supporto
al responsabile di procedimento e altri componenti dellufficio tecnico
che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al
20%
Art. 14
1. La ripartizione della somma è effettuata in ununica soluzione ad avvenuta
approvazione del progetto per lappalto (progetto esecutivo). Non viene
operata alcuna ripartizione qualora il progetto esecutivo non venga approvato
ovvero qualora al progetto preliminare non faccia seguito il finanziamento
dellopera.
2. Le somme di cui al comma 1 non sono ripartite o se ripartite sono in
ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario
apportare al progetto le varianti di cui allart. 25, comma 1, lett. d)
della legge n. 109/94, salvo il caso in cui si sia resa necessaria la riprogettazione
delle opere. In tale circostanza, lincentivo va riconosciuto sullimporto
della perizia di variante e supplettiva.
Art. 15
1. Per le attività di direzione lavori la ripartizione della somma è effettuata
in due fasi corrispondenti al 50 per cento allatto del verbale di consegna
lavori e a saldo ad emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione dei lavori stessi nelle ipotesi in cui ciò sia ammesso in base
alle norme vigenti ovvero a presentazione della relazione sul conto finale
qualora per le opere sia prevista lemissione del certificato di collaudo.
Art. 16
1. Per le attività di collaudo, il pagamento del compenso avviene in ununica
soluzione ad emissione del certificato di collaudo o ad emissione degli
atti sostitutivi dello stesso nei casi previsti dalle disposizioni Agenti
in relazione al valore economico dellopera o del lavoro.
Art. 17
1. Per le attività di redazione del piano della sicurezza, il pagamento
del compenso allautore dello stesso e agli eventuali suoi collaboratori
avviene in ununica soluzione ad avvenuta elaborazione del piano della
sicurezza.
Art. 18
1. Per le attività di pianificazione le somme sono ripartite tra i dipendenti
che hanno redatto latto di piano o che allinterno della struttura hanno
collaborato a tale redazione: responsabile unico del procedimento, tecnico/i;
firmatario/i dellatto di piano, collaboratori tecnici e amministrativi.
A tal fine con gli stessi criteri previsti allart. 8 viene istituito il
nucleo o gruppo per la redazione degli atti di pianificazione.
2. Ad avvenuta elaborazione dellatto di pianificazione ai soggetti facenti
parte del nucleo o gruppo di cui al comma precedente, viene attribuita
una somma non superiore al 30 per cento della tariffa professionale calcolata
sul costo medio di mercato, vale a dire calcolando quanto sarebbe costato
affidare a professionisti esterni allAmministrazione la redazione dello
specifico atto di pianificazione.
3. La predetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:
- Responsabile unico del procedimento 5%
- Tecnico/i firmatario/i del piano dal 25% al 70%
- Collaboratori dal 25% al 70%
Titolo V
Art. 19
1. Gli incentivi di cui al presente provvedimento per gli interventi realizzati
sotto la vigenza della legge n. 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni
sono erogabili agli aventi diritto, anche se le attività e le prestazioni
sono state svolte anteriormente allentrata in vigore del presente Regolamento.
2. Qualora le somme di cui trattasi non siano state accantonate sugli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori, le stesse saranno previste
nello stato di previsione della spesa del primo bilancio successivo allapprovazione
del presente regolamento.
3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano,
per le parti di pertinenza, le disposizioni dettate in materia dalla legge
n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.
4. Quando gli incentivi previsti dallart. 18 della legge n. 109/94 e successive
modifiche e integrazioni riguardano personale di qualifica dirigenziale,
in armonia con quanto stabilito dallart. 29 del vigente CCNL - area della
dirigenza - bisogna tener conto, in sede di attribuzione dei medesimi,
delle correlazione di tali compensi con il valore della retribuzione di
risultato loro spettante, al fine di non creare sproporzioni o disequilibri,
sul piano economico, con il personale dirigenziale che non percepisce i
compensi incentivanti in esame. La verifica di tale correlazione è effettuata
in sede di concertazione secondo quanto previsto dallart. 8 del predetto
CCNL.
Angelo Burzi
Giuseppe
Pozzo
Sergio Crescimanno
Pier Luigi Lesca
Dr.ssa Wally
Montagnin
CGIL
CISL
UIL
CSA
RDB CUB
(Ambito di applicazione)
(Definizione dellattività di progettazione)
(Definizione dellattività di direzione lavori)
(Descrizione dellattività di collaudo)
(Il piano della sicurezza)
(Individuazione del responsabile unico del procedimento
per le fasi
di progettazione, affidamento ed esecuzione
di ogni intervento)
Attività di pianificazione
(Descrizione delle attività di pianificazione)
Definizione dei nucleo (o gruppo) di progettazione
e/o di direzione
lavori
e/o di collaudo e per la redazione del piano
della sicurezza per
opere o lavori svolti
allinterno dellAmministrazione regionale
(Individuazione del personale
e ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione degli incentivi)
(Ripartizione della somma per lattività di progettazione)
(Ripartizione della somma per lattività
di direzione lavori)
(Ripartizione della somma per lattività di collaudo)
(Ripartizione della somma per la redazione del piano della sicurezza)
(Ripartizione della somma per lattività di pianificazione)
Norma finale e transitoria
(Interventi realizzati in vigenza della legge n. 109/94
e incentivi
per il personale di qualifica dirigenziale)