Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 11-3432

Recepimento dei contratti Collettivi Decentrati stipulati in data 1/6/2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi alle attività di progettazione e alle altre disciplinate dalla Legge 109/94 e s.m.i.. Assunzione del regolamento relativo ai predetti incentivi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di recepire gli accordi sindacali citati in premessa e di assumere l’atto regolamentare allegato ai predetti accordi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

Accordo decentrato

Il giorno 1/6/2001presso la Regione Piemonte si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale relative al personale non dirigenziale;

nel rispetto di quanto previsto all’art. 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni,

le parti convengono:

- di prevedere quali criteri per l’individuazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e per le altre attività considerate dalla normativa in epigrafe, quelli indicati nello schema di Regolamento allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;

- di rinviare ad apposita deliberazione della giunta regionale l’assunzione del predetto Regolamento uniformemente ai criteri concordati;

le stesse parti, inoltre, danno atto che

- con deliberazione della Giunta regionale successiva all’assunzione del Regolamento di che trattasi, dovranno essere adottate disposizioni esplicative, procedurali ed applicative del Regolamento in oggetto, per tutti gli aspetti di pertinenza, ivi compresa l’approvazione dello schema di convenzione-tipo prevista per l’ipotesi di attività di progettazione (e delle altre attività considerate dalla legge n. 109/94 e s.m.i.) poste in essere da strutture regionali a favore di pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione;

le parti, infine, concordano nel

- prevedere che la deliberazione innanzi citata dovrà contenere anche disposizioni operative inerenti fattispecie riconducibili, per analogia, alla disciplina dell’art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. e più in generale fattispecie ascrivibili alla materia degli incentivi per attività svolte da strutture regionali a favore di soggetti terzi, ivi compresa, anche la fattispecie di cui all’art. 43, comma 3, della legge n. 449/97, sul presupposto di criteri di individuazione e di ripartizione degli incentivi concordati con le OO.SS. e R.S.U. aziendali.

Delegazione di parte pubblica:

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Angelo Burzi

Il Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Giuseppe Pozzo

Il Direttore della Direzione Reg. Organizzazione
Sergio Crescimanno

Il Direttore della Direzione Reg. Bilanci e Finanze
Pier Luigi Lesca

Il Direttore della Direzione Reg. Amministrazione e Personale
Dr.ssa Wally Montagnin

Delegazione Sindacale

RSU Personale non dirigenziale
CGIL
CISL
UIL
CSA
RDB CUB

Allegato A

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e di pianificazione

Titolo I

Applicazione dell’accordo in materia di incentivi per le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, per la redazione dei piano della sicurezza e degli atti di pianificazione

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente documento disciplina i criteri per la ripartizione di una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro nonchè del 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione di cui l’Amministrazioni regionale sia l’Ente aggiudicatore o titolare dell’atto di pianificazione.

2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati ai successivi artt. 8 e 19.

3. L’attività di progettazione e/o gestione delle opere e/o l’assunzione degli atti di piano possono essere svolte da strutture regionali a favore di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, il fondo relativo agli incentivi in parola, viene costituito presso l’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano ed i compensi vengono trasferiti nei capitoli di entrata del bilancio regionale per esser ripartiti, con le modalità di seguito specificate, tra i soggetti della struttura regionale che ha curato l’attività di progettazione e/o gestione delle opere e/o che ha provveduto all’elaborazione degli atti di piano.

4. I rapporti tra la Regione e le Amministrazioni aggiudicatrici o titolari dell’atto di piano sono regolati mediante convenzione. A tal fine l’Amministrazione regionale predispone convenzioni-tipo.

5. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale aggiudicatrice svolga al proprio interno alcuni servizi (ad es. progettazione preliminare, la responsabilità del procedimento, o altro) affidando all’esterno i rimanenti servizi (ad. es. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione dei piano della sicurezza o altro) ai servizi svolti dal personale regionale si applicano le stesse percentuali previste dal TITOLO IV, artt. 8 e segg. dei presente Regolamento.

6. Nel caso di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale, il relativo atto di concessione deve contenere apposita clausola in base alla quale l’Ente aggiudicatore è tenuto ad accantonare la somma necessaria al pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del finanziamento.

Titolo II

Incentivi per le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e di redazione del piano della sicurezza

Art. 2
(Definizione dell’attività di progettazione)

1. L’attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente provvedimento è quella definita dall’art. 16 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, in particolare le attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per l’appalto di lavori ed opere pubbliche, nonchè le attività tecnico-amministrative ad esso connesse, specificate all’interno del titolo IV, articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

2. I progetti, in particolare, devono essere completi, devono, cioè, contenere tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 16.

3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei predetti commi sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

4. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero ad modificarle.

5. I progetti sono firmati da dipendenti dell’Amministrazione regionale abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 3
(Definizione dell’attività di direzione lavori)

1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento figurano anche il direttore dei lavori e gli eventuali suoi collaboratori.

2. La direzione lavori può essere affidata a dipendenti dell’Amministrazione regionale abilitati all’esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono assumere l’incarico di cui trattasi qualora siano in servizio presso l’Amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di direzione lavori.

3. Ai sensi dell’art. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il direttore dei lavori può essere assistito, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più collaboratori con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

4. Il direttore dei lavori ed eventualmente i suoi collaboratori presiedono alle attività di coordinamento di direzione e di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento.

5. Ai sensi dell’art. 127 del predetto D.P.R. n. 554/99, le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori ove lo stesso risulti provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. In sede di ripartizione dell’incentivo bisogna tener conto di questa doppia attribuzione.

Art. 4
(Descrizione dell’attività di collaudo)

1. L’attività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da dipendenti regionali come espressamente disposto all’art. 18, commi 1 e 2 quater e all’art. 28, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2. A tal fine, è istituito presso la Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane un elenco contenente i nominativi del personale avente i requisiti per lo svolgimento del collaudo, secondo le previsioni dell’art. 188 del D.P.R. n. 554/99 all’interno del quale devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico. Tale elenco è istituito con atto del predetto direttore che contestualmente ne specifica le modalità di tenuta e aggiornamento e stabilisce le procedure per il conferimento dell’incarico di collaudo.

3. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti, assegnati ad una struttura regionale, che abbiano svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo e, nelle altre ipotesi previste dall’art. 188, comma 4, del D.P.R. n. 554/99.

4. Ai sensi dell’art. 188, comma 6, del D.P.R. n. 554/99, per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo è affidato anche il collaudo statico.

Art. 5
(Il piano della sicurezza)

1. Tra i soggetti destinatari dell’incentivo in esame è ricompreso il tecnico incaricato della redazione del Piano della sicurezza, vale a dire il coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione. Detto tecnico ed eventuali suoi collaboratori devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non è, invece, ricompreso, tra tali soggetti, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D.Lgs. n. 528/99.

Art. 6
(Individuazione del responsabile unico del procedimento
per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
di ogni intervento)

1. Tra i soggetti destinatari degli incentivi di cui trattasi, figurano anche il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, il responsabile unico del procedimento è un tecnico appartenente all’organico dell’Amministrazione appaltante, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore ai cinque anni.

3. Il responsabile unico dei procedimento, è titolare delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 554/1999.

4. Il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori nei casi previsti dall’art. 7 del D.P.R n. 554/1999 sempre che sia in possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 2, comma 5 e all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 EURO e nelle altre ipotesi previste dall’art. 7, comma 4, ultimo periodo, del predetto D.P.R. n. 554/99.

5. I collaboratori sono i dipendenti regionali che per singoli progetti e/o per la gestione di opere supportano l’attività del responsabile di procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.P.R n. 554/1999.

6. Il responsabile unico del procedimento è escluso dalla ripartizione degli incentivi, in caso di violazioni alle norme di diligenza nell’esercizio delle sue funzioni che siano accertate dall’Amministrazione aggiudicatrice.

7. Per l’individuazione della figura del responsabile unico del procedimento, per le finalità e le materie di cui al presente regolamento, non trova applicazione l’art. 22, comma 1, lettera h) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Titolo III
Attività di pianificazione

Art. 7
(Descrizione delle attività di pianificazione)

1. Gli incentivi di cui trattasi riguardano anche la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. A tal riguardo, il fondo è costituito per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, integralmente adottati dagli uffici regionali.

2. Per le attività in esame, il riferimento è costituito dagli atti di pianificazione connessi alla materia urbanistica (tutela ed uso del suolo) ed, in particolare, gli atti di pianificazione territoriale ed i piani di settore che assumono valenza di varianti ai piani territoriali previsti da specifiche disposizioni di legge e strumentali alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

3. Il piano è costituito, di norma, da tre elaborati consistenti in una parte normativa-precettiva con la quale sono stati disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

Titolo IV
Definizione dei nucleo (o gruppo) di progettazione
e/o di direzione lavori
e/o di collaudo e per la redazione del piano
della sicurezza per opere o lavori svolti
all’interno dell’Amministrazione regionale

Art. 8
(Individuazione del personale
e ripartizione degli incentivi)

1. Il personale incaricato nelle diverse fasi dell’opera (progettazione, direzione lavori, ecc,) è individuato dal direttore regionale della direzione interessata, il quale provvede altresì alla nomina del responsabile unico del procedimento, quando egli stesso non rivesta tale carica. In tale evenienza, la nomina avviene con atto dell’organo politico cui afferisce la direzione interessata. Nel caso in cui le attività menzionate interessino più Direzioni, l’individuazione è effettuata concordemente dai direttori competenti.

2. Nell’atto del Direttore è determinata la percentuale effettiva nel limite massimo dell’1,5 per cento,,individuata l’opera da progettare, identificato l’importo presunto, individuati i singoli dipendenti interessati alle attività di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di redazione del piano della sicurezza: responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore/i, autore del piano della sicurezza, tecnici e collaboratori amministrativi dotati di capacità professionali ed operative specifiche per il progetto da redigere, per la direzione lavori e/o collaudo, per l’assunzione del piano della sicurezza.

3. La ripartizione del fondo è operata contestualmente all’individuazione del nucleo (gruppo) di cui al comma precedente, dal direttore o dai direttori competenti, sentito il responsabile del procedimento, in misura distinta in funzione dell’importo posto a base di gara delle opere o dei lavori da effettuare, sulla base di una graduazione percentuale oscillante tra una quota minima ed una massima che tenga conto del grado di responsabilità professionale connessa all’attività espletata ed alla complessità dell’opera. Al responsabile unico del procedimento spetta una percentuale determinata in misura fissa.

Art. 9
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo fino a lire 500 milioni, il fondo è attribuito in ragione dell’1,5 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento  5 %

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale)

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20% @33_Centrato it. = Art. 10
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1 miliardo e 500 milioni, il fondo è attribuito in ragione dell’1,4 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico dei procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati  dal 10% al 20%

Art. 11
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni e fino a 10 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,2 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico dei procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 12
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a lire 10 miliardi e fino a lire 50 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,1 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione dei piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la  responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per  la direzione lavori  e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15% al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 13
(Ripartizione degli incentivi)

1. Per progetti di importo superiore a 50 miliardi, il fondo è attribuito in ragione dell’1,0 per cento secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento 5%

2) - tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

- tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione lavori e/o del collaudo dal 50% al 60%

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici nonchè assistenti tecnici, direttori operativi e ispettori di cantiere per la direzione lavori e tecnici cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del Piano della sicurezza nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale)  dal 15%  al 25%

4) dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni di supporto al responsabile di procedimento e altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla successiva gestione tecnico-amministrativa pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 10% al 20%

Art. 14
(Ripartizione della somma per l’attività di progettazione)

1. La ripartizione della somma è effettuata in un’unica soluzione ad avvenuta approvazione del progetto per l’appalto (progetto esecutivo). Non viene operata alcuna ripartizione qualora il progetto esecutivo non venga approvato ovvero qualora al progetto preliminare non faccia seguito il finanziamento dell’opera.

2. Le somme di cui al comma 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d) della legge n. 109/94, salvo il caso in cui si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere. In tale circostanza, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e supplettiva.

Art. 15
(Ripartizione della somma per l’attività
di direzione lavori)

1. Per le attività di direzione lavori la ripartizione della somma è effettuata in due fasi corrispondenti al 50 per cento all’atto del verbale di consegna lavori e a saldo ad emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori stessi nelle ipotesi in cui ciò sia ammesso in base alle norme vigenti ovvero a presentazione della relazione sul conto finale qualora per le opere sia prevista l’emissione del certificato di collaudo.

Art. 16
(Ripartizione della somma per l’attività di collaudo)

1. Per le attività di collaudo, il pagamento del compenso avviene in un’unica soluzione ad emissione del certificato di collaudo o ad emissione degli atti sostitutivi dello stesso nei casi previsti dalle disposizioni Agenti in relazione al valore economico dell’opera o del lavoro.

Art. 17
(Ripartizione della somma per la redazione del piano della sicurezza)

1. Per le attività di redazione del piano della sicurezza, il pagamento del compenso all’autore dello stesso e agli eventuali suoi collaboratori avviene in un’unica soluzione ad avvenuta elaborazione del piano della sicurezza.

Art. 18
(Ripartizione della somma per l’attività di pianificazione)

1. Per le attività di pianificazione le somme sono ripartite tra i dipendenti che hanno redatto l’atto di piano o che all’interno della struttura hanno collaborato a tale redazione: responsabile unico del procedimento, tecnico/i; firmatario/i dell’atto di piano, collaboratori tecnici e amministrativi. A tal fine con gli stessi criteri previsti all’art. 8 viene istituito il nucleo o gruppo per la redazione degli atti di pianificazione.

2. Ad avvenuta elaborazione dell’atto di pianificazione ai soggetti facenti parte del nucleo o gruppo di cui al comma precedente, viene attribuita una somma non superiore al 30 per cento della tariffa professionale calcolata sul costo medio di mercato, vale a dire calcolando quanto sarebbe costato affidare a professionisti esterni all’Amministrazione la redazione dello specifico atto di pianificazione.

3. La predetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

- Responsabile unico del procedimento 5%

- Tecnico/i firmatario/i del piano dal 25% al 70%

- Collaboratori dal 25% al 70%

Titolo V
Norma finale e transitoria

Art. 19
(Interventi realizzati in vigenza della legge n. 109/94
e incentivi per il personale di qualifica dirigenziale)

1. Gli incentivi di cui al presente provvedimento per gli interventi realizzati sotto la vigenza della legge n. 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni sono erogabili agli aventi diritto, anche se le attività e le prestazioni sono state svolte anteriormente all’entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Qualora le somme di cui trattasi non siano state accantonate sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, le stesse saranno previste nello stato di previsione della spesa del primo bilancio successivo all’approvazione del presente regolamento.

3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano, per le parti di pertinenza, le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Quando gli incentivi previsti dall’art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni riguardano personale di qualifica dirigenziale, in armonia con quanto stabilito dall’art. 29 del vigente CCNL - area della dirigenza - bisogna tener conto, in sede di attribuzione dei medesimi, delle correlazione di tali compensi con il valore della retribuzione di risultato loro spettante, al fine di non creare sproporzioni o disequilibri, sul piano economico, con il personale dirigenziale che non percepisce i compensi incentivanti in esame. La verifica di tale correlazione è effettuata in sede di concertazione secondo quanto previsto dall’art. 8 del predetto CCNL.