Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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Codice 18.2
D.D. 24 luglio 2001, n. 121

L.R. 06/12/1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 17/5/1976, n. 28 e s.m.i.

Con la legge regionale 6.12.1999, n. 31 è stata, tra l’altro approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie a favore dei Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni e dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;

l’allegato B, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, alla citata L.R. 31/99, alla voce “Tempi” individua le procedure per addivenire all’assegnazione dei contributi. In particolare è demandato al Comune, sede dell’intervento, raccogliere le domande di partecipazione, approvare le graduatorie dei programmi presentati dai soggetti attuatori e trasmetterle alla Regione. A seguito del ricevimento delle graduatorie la Regione attribuisce ai singoli Comuni le risorse finanziarie spettanti;

con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000 si è provveduto a ripartire tra i Comuni, per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99, le risorse disponibili; con la medesima deliberazione sono state inoltre assunte alcune specificazioni in ordine all’ammissibilità a finanziamento delle domande presentate ai Comuni. Tale deliberazione è stata in seguito parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 5-2769 del 17.04.2001. In attuazione della deliberazione dell’11.12.2000, con nota in data 19.12.2000, si è provveduto a comunicare ai Comuni l’ammissione a finanziamento e la relativa ripartizione delle risorse;

ai sensi di quanto previsto al quarto capoverso della voce “Tempi”, della L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di comunicazione regionale di attribuzione al Comune delle risorse finanziarie. Qualora non si pervenga all’inizio dei lavori entro i sei mesi successivi al termine dei dodici mesi di cui sopra, il contributo è revocato di diritto. Essendo la comunicazione regionale avvenuta in data 19.12.2000 il termine per addivenire all’inizio dei lavori scade il 19.06.2002;

entro i trenta giorni successivi alla comunicazione regionale di attribuzione delle risorse finanziarie, e cioè entro il 19.01.2001, i Comuni hanno trasmesso ai soggetti attuatori la comunicazione ufficiale di finanziamento. Tale lettera è stata inviata per conoscenza anche agli uffici regionali. Il Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse ha provveduto ad inviare una nota di sollecito ai Comuni che risultavano inadempienti. Rilevato che alcuni Comuni nella comunicazione ufficiale di finanziamento ai soggetti attuatori hanno indicato una data diversa da quella del 19.12.2000, per il conteggio della decorrenza del termine per l’inizio dei lavori, è stato richiesto di rettificare la data erroneamente indicata;

con successive note del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia si è proceduto inoltre a richiedere ai Comuni e ai soggetti attuatori alcune precisazioni in merito all’importo del contributo assegnato ai sensi della L.R. 31/99 o richiesto ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., al numero degli alloggi previsti per ciascun intervento, suddiviso tra finanziati e autofinanziati, ed alla loro destinazione d’uso (proprietà, patto di futura vendita, locazione permanente). Ciò ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di contributo concedibile per ciascun alloggio ai sensi della L.R. 31/99, nonchè dell’utilizzo dell’importo ripartito per ciascun Comune con la citata D.G.R. n. 14-1635 dell’11.12.2000;

le Cooperative Indivise, i Comuni e le Agenzie Territoriali per la Casa che realizzano alloggi destinati alla locazione permanente e usufruiscono dei finanziamenti di cui alla L.R. 31/99, possono richiedere contributi integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.. La L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce che tali contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale e per un importo massimo di mutuo di lire 140 milioni, elevabile a 150 milioni, per alloggio;

nel disegno di legge di assestamento del bilancio regionale dell’anno 2001 ai fini di contenere la spesa regionale, pur mantenendo in essere le finalità di consentire l’accesso ad una abitazione in affitto alle categorie sociali più deboli, è stata individuata, per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 31/99, una spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

con la D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l’attivazione degli interventi finanziati, ai sensi della L.R. 31/99 in particolare si è provveduto a:

* individuare per gli interventi destinati alla locazione permanente, ai fini di contenere la spesa regionale, il limite di spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 17.05.1976, n. 28 e s.m.i.;

* stabilire, in prima applicazione, che il contributo concedibile ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. è ridotto, di un importo uguale per ciascun alloggio, affinchè l’onere sull’ammortare massimo dei mutui ammessi a finanziamento non superi gli 8 miliardi di lire di spesa annua a regime;

* demandare ad una successiva determinazione dirigenziale la ricognizione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. 31/99 e l’individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi dei contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* consentire, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero, a parità di finanziamento attribuito con i fondi di cui alle leggi regionali 31/99 e 28/76 e s.m.i. e nel medesimo ambito territoriale di realizzare un numero di alloggi, assistiti da contributo, inferiore a quello minimo indicato dalla L.R. 31/99 o ammesso a finanziamento dal Comune, nel rispetto del contributo massimo ammissibile a finanziamento di lire 30 milioni per alloggio per la L.R. 31/99 e di lire 140 milioni, elevabile a 150 milioni, di mutuo per alloggio ammesso a usufruire di contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e nel rispetto dei massimali di costo vigenti per l’edilizia agevolata;

atteso che i Comuni individuati con la citata D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000 hanno provveduto a trasmettere copia della comunicazione ufficiale di finanziamento inviata ai soggetti attuatori ed a fornire i chiarimenti e le precisazioni richieste dagli uffici regionali, dato atto che per i casi in cui il contributo concesso dal Comune per ciascun alloggio è risultato superiore al limite stabilito dalla L.R. 31/99 si è provveduto a ridurre il contributo attribuito entro tali limiti, è possibile procedere alla ricognizione dei finanziamenti assegnati dai Comuni ai soggetti attuatori per ciascun ambito provinciale e per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99. Ciò anche al fine di quantificare le economie sulle risorse disponibili;

in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001, ai fini di contenere la spesa annuale per la L.R. 28/76 e s.m.i. in lire 8 miliardi a regime, verificato il numero totale degli alloggi destinati alla locazione permanente per i quali sono stati richiesti i contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i, considerato l’andamento dei tassi d’interesse applicato dagli Istituti di credito e la durata dei mutui ordinari stipulati di recente (15 anni - 20 anni), risulta possibile individuare, in prima applicazione, in lire 90 milioni per alloggio l’importo massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della citata L.R. 28/76;

gli allegati alla presente determinazione comprendono quindi sia la ricognizione dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 31/99 che l’ammontare del mutuo, per ciascun intervento, sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e precisamente:

* Allegato “1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello di obiettivo e loro assegnazione;

* Allegato “2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle economie;

* Allegato “3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale, dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* Allegato “4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello comunale ed accertamento delle economie per obiettivo:

A1 “risanamento, ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico non utilizzabile, per degrado, ai fini dell’assegnazione, ovvero interventi di uguale natura compatibili con la permanenza dell’assegnatario; interventi di nuova costruzione in aree di completamento, nonché acquisizione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale da recuperare, già recuperati o di nuova costruzione in ambiti di recupero, trasformazione e riqualificazione, da parte dei Comuni, e delle A.T.C. competenti per territorio mediante stima asseverata dei propri servizi tecnici”. Individuazione, per ciascun intervento, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

A2 “risanamento, ristrutturazione edilizia delle unità abitative e di fabbricati, individuati secondo le modalità dell’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, interventi di nuova costruzione in aree di completamento, nonché ristrutturazione urbanistica di aree dismesse, da cedere in proprietà sulla base di convenzionamento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 gennaio 1977, n. 10, da concedere in locazione permanente o da locare per un periodo non inferiore a otto anni ad un canone di locazione non superiore al 4,5 % del costo totale massimo riconoscibile per l’edilizia agevolata ovvero per uso abitativo diretto dei richiedenti.” Individuazione, per gli alloggi destinati alla locazione permanente, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

A3 “riqualificazione architettonica ed ambientale, risanamento e manutenzione straordinaria delle parti comuni di fabbricati, con priorità per quelli contenuti nei centri storici, ai sensi dell’art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, con particolare riferimento alla sistemazione delle facciate.”;

B “completamento, potenziamento e rinnovo, in esclusiva correlazione con gli interventi di cui alla lettera A), punti 1 e 2, di opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 51 della legge 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dei centri storici, delle aree periferiche degli ambiti urbani degradati.”;

per ciascun intervento sono indicati: il codice dell’intervento, il Comune, il soggetto attuatore (comune, A.T.C., Imprese Edilizie, Cooperative, ecc.), il tipo di operatore, l’ubicazione dell’intervento, il tipo di intervento, il numero degli alloggi suddiviso in: alloggi destinati alla locazione permanente, al patto di futura vendita, alla proprietà, in autofinanziamento, il contributo assegnato ai sensi della L.R. n. 31/99, e l’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.. Per ciascun Comune è indicato il finanziamento ripartito con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000, il totale dei finanziamenti attribuiti dal Comune ai soggetti attuatori e le eventuali economie.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dalla legge regionale del 6.12.1999 n. 31 Scheda Edilizia Residenziale Pubblica e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2- 3423 del 9.7.2001

determina

1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la ricognizione dei finanziamenti attribuiti dai Comuni ai soggetti attuatori ai sensi della L.R. 06.12.1999, n. 31, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica;

2) di individuare, in prima applicazione, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente in lire 90 milioni per alloggio l’importo massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.;

3) di dare atto che negli allegati “1", ”2", “3" e ”4" alla presente determinazione sono riportati:

* Allegato “1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello di obiettivo e loro assegnazione;

* Allegato “2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle economie;

* Allegato “3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale, dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

* Allegato “4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate a livello comunale, ed accertamento delle economie, per gli obiettivi: ”A1", “A2", ”A3" e “B”. Individuazione, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente, dell’ammontare del mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i..

Gli allegati “1", ”2", “3" e ”4" fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata integralmente, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato (fare riferimento al file PDF)