Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001
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Codice 18.2
L.R. 06/12/1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale
Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dellammontare
dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai
sensi della L.R. 17/5/1976, n. 28 e s.m.i.
Con la legge regionale 6.12.1999, n. 31 è stata, tra laltro approvata
la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede lerogazione di anticipazioni
finanziarie a favore dei Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni e dei loro
Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà
indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative
di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi
di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;
lallegato B, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, alla citata L.R. 31/99,
alla voce Tempi individua le procedure per addivenire allassegnazione
dei contributi. In particolare è demandato al Comune, sede dellintervento,
raccogliere le domande di partecipazione, approvare le graduatorie dei
programmi presentati dai soggetti attuatori e trasmetterle alla Regione.
A seguito del ricevimento delle graduatorie la Regione attribuisce ai singoli
Comuni le risorse finanziarie spettanti;
con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000 si è provveduto a ripartire tra
i Comuni, per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99,
le risorse disponibili; con la medesima deliberazione sono state inoltre
assunte alcune specificazioni in ordine allammissibilità a finanziamento
delle domande presentate ai Comuni. Tale deliberazione è stata in seguito
parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 5-2769 del 17.04.2001. In attuazione
della deliberazione dell11.12.2000, con nota in data 19.12.2000, si è
provveduto a comunicare ai Comuni lammissione a finanziamento e la relativa
ripartizione delle risorse;
ai sensi di quanto previsto al quarto capoverso della voce Tempi, della
L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, linizio dei lavori
dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di comunicazione regionale
di attribuzione al Comune delle risorse finanziarie. Qualora non si pervenga
allinizio dei lavori entro i sei mesi successivi al termine dei dodici
mesi di cui sopra, il contributo è revocato di diritto. Essendo la comunicazione
regionale avvenuta in data 19.12.2000 il termine per addivenire allinizio
dei lavori scade il 19.06.2002;
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione regionale di attribuzione
delle risorse finanziarie, e cioè entro il 19.01.2001, i Comuni hanno trasmesso
ai soggetti attuatori la comunicazione ufficiale di finanziamento. Tale
lettera è stata inviata per conoscenza anche agli uffici regionali. Il
Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse ha provveduto ad
inviare una nota di sollecito ai Comuni che risultavano inadempienti. Rilevato
che alcuni Comuni nella comunicazione ufficiale di finanziamento ai soggetti
attuatori hanno indicato una data diversa da quella del 19.12.2000, per
il conteggio della decorrenza del termine per linizio dei lavori, è stato
richiesto di rettificare la data erroneamente indicata;
con successive note del Settore Attuazione degli Interventi in Materia
di Edilizia si è proceduto inoltre a richiedere ai Comuni e ai soggetti
attuatori alcune precisazioni in merito allimporto del contributo assegnato
ai sensi della L.R. 31/99 o richiesto ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.,
al numero degli alloggi previsti per ciascun intervento, suddiviso tra
finanziati e autofinanziati, ed alla loro destinazione duso (proprietà,
patto di futura vendita, locazione permanente). Ciò ai fini della verifica
del rispetto del limite massimo di contributo concedibile per ciascun alloggio
ai sensi della L.R. 31/99, nonchè dellutilizzo dellimporto ripartito
per ciascun Comune con la citata D.G.R. n. 14-1635 dell11.12.2000;
le Cooperative Indivise, i Comuni e le Agenzie Territoriali per la Casa
che realizzano alloggi destinati alla locazione permanente e usufruiscono
dei finanziamenti di cui alla L.R. 31/99, possono richiedere contributi
integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.. La L.R. 31/99,
Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce che tali contributi sono
concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio
regionale e per un importo massimo di mutuo di lire 140 milioni, elevabile
a 150 milioni, per alloggio;
nel disegno di legge di assestamento del bilancio regionale dellanno 2001
ai fini di contenere la spesa regionale, pur mantenendo in essere le finalità
di consentire laccesso ad una abitazione in affitto alle categorie sociali
più deboli, è stata individuata, per gli interventi finanziati ai sensi
della L.R. 31/99, una spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime,
per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;
con la D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001 sono stati approvati i criteri e gli
indirizzi per lattivazione degli interventi finanziati, ai sensi della
L.R. 31/99 in particolare si è provveduto a:
* individuare per gli interventi destinati alla locazione permanente, ai
fini di contenere la spesa regionale, il limite di spesa massima annuale
di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai
sensi della L.R. 17.05.1976, n. 28 e s.m.i.;
* stabilire, in prima applicazione, che il contributo concedibile ai sensi
della L.R. 28/76 e s.m.i. è ridotto, di un importo uguale per ciascun alloggio,
affinchè lonere sullammortare massimo dei mutui ammessi a finanziamento
non superi gli 8 miliardi di lire di spesa annua a regime;
* demandare ad una successiva determinazione dirigenziale la ricognizione
degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. 31/99 e lindividuazione
dellammontare dei mutui sui quali possono essere concessi dei contributi
integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;
* consentire, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero, a
parità di finanziamento attribuito con i fondi di cui alle leggi regionali
31/99 e 28/76 e s.m.i. e nel medesimo ambito territoriale di realizzare
un numero di alloggi, assistiti da contributo, inferiore a quello minimo
indicato dalla L.R. 31/99 o ammesso a finanziamento dal Comune, nel rispetto
del contributo massimo ammissibile a finanziamento di lire 30 milioni per
alloggio per la L.R. 31/99 e di lire 140 milioni, elevabile a 150 milioni,
di mutuo per alloggio ammesso a usufruire di contributi integrativi concessi
ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e nel rispetto dei massimali di costo
vigenti per ledilizia agevolata;
atteso che i Comuni individuati con la citata D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000
hanno provveduto a trasmettere copia della comunicazione ufficiale di finanziamento
inviata ai soggetti attuatori ed a fornire i chiarimenti e le precisazioni
richieste dagli uffici regionali, dato atto che per i casi in cui il contributo
concesso dal Comune per ciascun alloggio è risultato superiore al limite
stabilito dalla L.R. 31/99 si è provveduto a ridurre il contributo attribuito
entro tali limiti, è possibile procedere alla ricognizione dei finanziamenti
assegnati dai Comuni ai soggetti attuatori per ciascun ambito provinciale
e per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99. Ciò anche
al fine di quantificare le economie sulle risorse disponibili;
in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001, ai
fini di contenere la spesa annuale per la L.R. 28/76 e s.m.i. in lire 8
miliardi a regime, verificato il numero totale degli alloggi destinati
alla locazione permanente per i quali sono stati richiesti i contributi
integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i, considerato landamento
dei tassi dinteresse applicato dagli Istituti di credito e la durata dei
mutui ordinari stipulati di recente (15 anni - 20 anni), risulta possibile
individuare, in prima applicazione, in lire 90 milioni per alloggio limporto
massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi
ai sensi della citata L.R. 28/76;
gli allegati alla presente determinazione comprendono quindi sia la ricognizione
dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 31/99 che lammontare del
mutuo, per ciascun intervento, sul quale possono essere concessi contributi
integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e precisamente:
* Allegato 1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello
di obiettivo e loro assegnazione;
* Allegato 2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate
a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle
economie;
* Allegato 3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale,
dellammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi
ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;
* Allegato 4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate
a livello comunale ed accertamento delle economie per obiettivo:
A1 risanamento, ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico non
utilizzabile, per degrado, ai fini dellassegnazione, ovvero interventi
di uguale natura compatibili con la permanenza dellassegnatario; interventi
di nuova costruzione in aree di completamento, nonché acquisizione di fabbricati
a destinazione prevalentemente residenziale da recuperare, già recuperati
o di nuova costruzione in ambiti di recupero, trasformazione e riqualificazione,
da parte dei Comuni, e delle A.T.C. competenti per territorio mediante
stima asseverata dei propri servizi tecnici. Individuazione, per ciascun
intervento, dellammontare del mutuo sul quale possono essere concessi
contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;
A2 risanamento, ristrutturazione edilizia delle unità abitative e di fabbricati,
individuati secondo le modalità dellart. 3 della legge regionale 18 dicembre
1979, n. 76, interventi di nuova costruzione in aree di completamento,
nonché ristrutturazione urbanistica di aree dismesse, da cedere in proprietà
sulla base di convenzionamento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5
gennaio 1977, n. 10, da concedere in locazione permanente o da locare per
un periodo non inferiore a otto anni ad un canone di locazione non superiore
al 4,5 % del costo totale massimo riconoscibile per ledilizia agevolata
ovvero per uso abitativo diretto dei richiedenti. Individuazione, per
gli alloggi destinati alla locazione permanente, dellammontare del mutuo
sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della
L.R. 28/76 e s.m.i.;
A3 riqualificazione architettonica ed ambientale, risanamento e manutenzione
straordinaria delle parti comuni di fabbricati, con priorità per quelli
contenuti nei centri storici, ai sensi dellart. 12 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, con particolare riferimento alla sistemazione delle facciate.;
B completamento, potenziamento e rinnovo, in esclusiva correlazione con
gli interventi di cui alla lettera A), punti 1 e 2, di opere di urbanizzazione
primaria di cui allarticolo 51 della legge 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, nellambito dei centri storici, delle aree periferiche
degli ambiti urbani degradati.;
per ciascun intervento sono indicati: il codice dellintervento, il Comune,
il soggetto attuatore (comune, A.T.C., Imprese Edilizie, Cooperative, ecc.),
il tipo di operatore, lubicazione dellintervento, il tipo di intervento,
il numero degli alloggi suddiviso in: alloggi destinati alla locazione
permanente, al patto di futura vendita, alla proprietà, in autofinanziamento,
il contributo assegnato ai sensi della L.R. n. 31/99, e limporto di mutuo
sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della
L.R. 28/76 e s.m.i.. Per ciascun Comune è indicato il finanziamento ripartito
con la D.G.R. n. 14-1635 del 11.12.2000, il totale dei finanziamenti attribuiti
dal Comune ai soggetti attuatori e le eventuali economie.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. n. 51/97;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dalla
legge regionale del 6.12.1999 n. 31 Scheda Edilizia Residenziale Pubblica
e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2- 3423 del 9.7.2001
determina
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa,
la ricognizione dei finanziamenti attribuiti dai Comuni ai soggetti attuatori
ai sensi della L.R. 06.12.1999, n. 31, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica;
2) di individuare, in prima applicazione, per gli interventi con destinazione
duso a locazione permanente in lire 90 milioni per alloggio limporto
massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi
ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.;
3) di dare atto che negli allegati 1", 2", 3" e 4" alla presente determinazione
sono riportati:
* Allegato 1", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 a livello
di obiettivo e loro assegnazione;
* Allegato 2", ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate
a livello di obiettivo e per ambito territoriale, ed accertamento delle
economie;
* Allegato 3", ricognizione, per obiettivo e per ambito territoriale,
dellammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi
ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;
* Allegato 4": ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 31/99 assegnate
a livello comunale, ed accertamento delle economie, per gli obiettivi:
A1", A2", A3" e B. Individuazione, per gli interventi con destinazione
duso a locazione permanente, dellammontare del mutuo sul quale possono
essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i..
Gli allegati 1", 2", 3" e 4" fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione che sarà pubblicata integralmente, compresi gli
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart.
65 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Allegato (fare riferimento al file PDF)
D.D. 24 luglio 2001, n. 121
Giuseppina Franzo