Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 48 - 3525

Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006: schema di fideiussione per la concessione di anticipi. Modifica della D.G.R. n. 65-3341 del 25/6/01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di adottare lo schema di fideiussione a favore di AGEA allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante ai fini della concessione degli anticipi da erogarsi all’inizio dell’esecuzione di investimenti o attività previsti al punto 10.2 del capitolo 12.3.1.3 “Disposizioni relative alle procedure” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte.

Lo schema di fideiussione allegato alla presenta deliberazione sostituisce integralmente quello adottato con la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 3341 del 25 giugno 2001.

(omissis)

Allegato 1

All’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 ROMA

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICIPO DI SOSTEGNO AL BENEFICIARIO FINALE PER L’INVESTIMENTO PREVISTO DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE -REG. CE 1257/99 CAMPAGNA 2000/2001

PREMESSO

a. che il Beneficiario finale_____ nato a_____ il_____ Cod. Fiscale_____/P.IVA _____ o la Ditta_____ con sede in _____ Cod. Fiscale _____/P.IVA _____ (in seguito denominata “Contraente”) ha richiesto all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla Regione, il pagamento anticipato di L._____ (Lire_____) per l’investimento relativo alla misura_____ o sottomisura_____ previsto dal P.S.R. Reg. CE 1257/99, approvato dalla Commissione Europea in data _____ deliberato dalla Giunta Regionale in data _____;

b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di L. _____ pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO’ PREMESSO

La Società /Banca _____ P. IVA _____ con sede in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale _____

nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell’interesse di_____ P.IVA/Cod.Fiscale_____ con sede/residente in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ ( di seguito indicata come Contraente), a favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire _____ .

l. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4. La durata della garanzia sarà pari al periodo di realizzazione degli interventi strutturali, infrastrutturali e immateriali più due ulteriori periodi di sei mesi e dovrà essere prorogata di sei mesi in sei mesi su espressa richiesta della Regione o in via automatica fino allo svincolo disposto da AGEA, previo nulla osta da parte dell’Ente delegato all’istruttoria.

5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE _____    LA SOCIETA’ _____