Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Bra (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE ANALITICO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Articolo 1 Città di Bra

Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma

Articolo 3 Finalità

CAPO II

FINALITA, FUNZIONI

Articolo 4 Tutela della salute

Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale

Articolo 6 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

Articolo 7 Assetto e utilizzo del territorio

Articolo 8 Sviluppo economico

Articolo 9 Programmazione economico - sociale e territoriale

Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione

Articolo 11 Servizi pubblici

TITOLO II

L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 12 Organi

Articolo 13 Divieto di incarichi e consulenza

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14 Elezione e composizione

Articolo 15 Il Consigliere Comunale

Articolo 16 Durata in carica

Articolo 17 Doveri del Consigliere

Articolo 18 Poteri del Consigliere

Articolo 19 Dimissioni del Consigliere

Articolo 20 Decadenza del Consigliere per assenze

Articolo 21 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Articolo 22 Rimozione e sospensione

Articolo 23 Consigliere anziano

Articolo 24 Presidenza del Consiglio Comunale

Articolo 25 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Articolo 26 Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Articolo 27 Gruppi Consiliari

Articolo 28 Il Consiglio Comunale. Funzionamento

Articolo 29 Il Consiglio Comunale. Competenze

Articolo 30 Prima adunanza

Articolo 31 Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

Articolo 32 Ordine del giorno

Articolo 33 Consegna dell’ avviso di convocazione

Articolo 34 Numero legale per la validità delle sedute

Articolo 35 Numero legale per la validità delle deliberazioni

Articolo 36 Astensione dei Consiglieri

Articolo 37 Pubblicità delle spese elettorali

Articolo 38 Pubblicità delle sedute

Articolo 39 Verbalizzazione

Articolo 40 Pareri

Articolo 41 Pubblicazioni delle deliberazioni

Articolo 42 Commissioni Consiliari permanenti

Articolo 43 Commissioni speciali di controllo e garanzia

Articolo 44 Commissioni comunali

Articolo 45 Attività ispettiva

Articolo 46 Commissione per il Regolamento del Consiglio

CAPO III

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 47 Elezione

Articolo 48 Funzioni istituzionali

Articolo 49 Termine per la presentazione al Consiglio delle linee Programmatiche

Articolo 50 Il Sindaco - competenze

Articolo 51 Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

Articolo 52 Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,

 decesso o dimissioni del Sindaco

Articolo 53 La Giunta Comunale

Articolo 54 Competenza e presidenza

Articolo 55 Nomina degli Assessori

Articolo 56 Durata in carico della Giunta

Articolo 57 Motivazione di sfiducia

Articolo 58 Cessazione di singoli componenti della Giunta

Articolo 59 Funzionamento della Giunta

Articolo 60 La Giunta Comunale. Ruolo e competenze generali

Articolo 61 Deliberazione d’urgenza della Giunta

Articolo 62 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Articolo 63 Pareri

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 64 Libere forme associative

Articolo 65 Partecipazione dei cittadini

Articolo 66 Riunioni ed assemblee

Articolo 67 Consultazioni

Articolo 68 Gestione di servizi in forma associata

Articolo 69 Consulta permanente dei cittadini stranieri

CAPO II

INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 70 Istanze

Articolo 71 Petizioni

Articolo 72 Proposte

Articolo 73 Referendum

Articolo 74 Effetti del referendum consultivo

Articolo 75 Disciplina del referendum

Articolo 76 Azione popolare

Articolo 77 Pubblicità degli atti amministrativi

Articolo 78 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Articolo 79 Registro dei reclami

Articolo 80 Diritto di partecipazione al procedimento

Articolo 81 Comunicazione dell’avvio del procedimento

TITOLO IV

ATTIVITA AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 82 Svolgimento dell’azione amministrativa

CAPO II

SERVIZI

Articolo 83 Istituzioni

Articolo 84 Consiglio di Amministrazione e Presidente delle istituzioni

Articolo 85 Direttore Generale dell’istituzione

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 86 Convenzioni

Articolo 87 Consorzi

Articolo 88 Unione di Comuni

Articolo 89 Accordi di programma

TITOLO V

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI SULL’ ORGANIZZAZIONE DELL’ ENTE

Articolo 90 Principi e criteri organizzativi

Articolo 91 Regolamenti di organizzazione

Articolo 92 Articolazione generale della struttura

Articolo 93 Controlli interni

CAPO II

FUNZIONI DI DIREZIONE

Articolo 94 Il Segretario Generale

Articolo 95 Il Vice Segretario Generale

Articolo 96 Il Direttore Generale

Articolo 97 La Dirigenza

CAPO III

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Articolo 98 Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione

Articolo 99 Altre collaborazioni professionali

CAPO IV

PERSONALE

Articolo 100 Il rapporto di lavoro

Articolo 101 Dotazione organica ed inquadramento

Articolo 102 Responsabilità del personale

Articolo 103 Relazioni sindacali

TITOLO VI

RESPONSABILITA

CAPO I

RESPONSABILITA

Articolo 104 Responsabilità verso il Comune

Articolo 105 Responsabilità verso terzi

Articolo 106 Responsabilità dei contabili

Articolo 107 Responsabilità dirigenziali

Articolo 108 Prescrizione dell’azione di responsabilità

CAPO II

PARERI

Articolo 109 Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di deliberazione

CAPO III

DIFESA IN GIUDIZIO

Articolo 110 Tutela dei propri diritti

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 111 Norme di rinvio

Articolo 112 Autonomia finanziaria

Articolo 113 La programmazione economica e finanziaria

Articolo 114 Gestione del bilancio

Articolo 115 Controllo dei risultati

Articolo 116 Appalti e contratti

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 117 Partecipazione alla programmazione

Articolo 118 Lo Stato

Articolo 119 La Regione

Articolo 120 La Provincia

Articolo 121 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Articolo 122 Pareri obbligatori

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 123 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Articolo 124 Adozione dei regolamenti

Articolo 125 Violazioni dei regolamenti comunali e sanzioni amministrative

Articolo 126 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Articolo 1
Città di Bra.

1. La Città di Bra è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà ed ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma

1. La Città di Bra è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Bandito, Boschetto, Casa del Bosco, Falchetto, Pollenzo, Riva, San Matteo e S. Michele.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Cavallermaggiore, Cherasco, La Morra, Pocapaglia, Sanfrè, S. Vittoria d’Alba e Verduno.

3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Bra, Piazza Caduti per la Libertà, 14. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l’abitato in cui si trova la sede comunale.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione dal Consiglio Comunale.

5. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o associazioni e le relative modalità.

Articolo 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei

3. popoli, nell’azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all’affermazione dei diritti dell’uomo.

CAPO II
FINALITA’, FUNZIONI

Articolo 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia, dell’anziano e del portatore di handicap.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, sia in forma diretta che mediante forme di collaborazione e convenzionamento con istituzioni a ciò deputate.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico,
archeologico e culturale

1. Il Comune adotta nell’ambito delle sue competenze, le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettività.

Articolo 6
Promozione della cultura,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce l’attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Articolo 7
Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8
Sviluppo economico.

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.

Articolo 9
Programmazione economico - sociale e territoriale.

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 .

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. L’applicazione concreta delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è disciplinata da apposito regolamento.

4. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 11
Servizi pubblici.

1. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

2. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

5. Per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento di determinati servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture possono essere costituite apposite società., senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Organi Elettivi

CAPO I
Organi Istituzionali

Articolo 12
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Articolo 13
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze per conto del Comune, Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza, alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Articolo 15
Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L’entità dei gettoni di presenza ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 16
Durata in carica

1. La durata del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.

Articolo 17
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Articolo 18
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Quando un quarto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazioni delle norme violate entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio , quando le deliberazioni stesse riguardano:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

A tal fine, contestualmente all’affissione all’Albo, le deliberazioni anzidette sono trasmesse ai Capi Gruppo Consiliari.

6. E’ competente ad eseguire le autenticazioni di cui all’ art. 4, C.2 della legge 120/99, previa comunicazione della propria disponibilità al Sindaco.

Articolo 19
Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’ articolo 141, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 20

Decadenza del Consigliere per assenze

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell’anno del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o d’istanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

Articolo 21
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 59 del D.lgs.267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.

3. Non si fa luogo alla surroga nel caso di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’ art. 141 D.Lgs. 267/2000.

Articolo 22
Rimozione e sospensione

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall’art. 59 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 23
Consigliere Anziano

1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’ art. 73 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, comma 11 D.Lgs. 267/2000.

Articolo 24
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del C.C. col voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati , ivi compreso il Sindaco ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E’ eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano d’età.

2. Eletto il Presidente si procede all’elezione del Vice Presidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.

Articolo 25
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio:

a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;

b) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dando comunque la precedenza nell’ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;

c) convoca il Consiglio;

d) convoca per la prima volta le Commissioni consiliari permanenti;

e) fissa la data delle riunioni del Consiglio sentito il Sindaco;

f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;

g) proclama i risultati delle votazioni;

h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l’accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

i) può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera h), ovvero per riportare l’ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l’allontanamento dall’aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;

l) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

m) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti di cui non è componente;

n) assicura un’ adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio .

Articolo 26
Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. In caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all’art. 24 nel corso della prima riunione consiliare utile.

2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 27
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 28
Il Consiglio Comunale - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto , è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite per il funzionamento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 29
Il Consiglio Comunale. Competenze.

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’ elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Adempie inoltre alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

5. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco, nell’ ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’ intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

9. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche presentate da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica , del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

10. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

11. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Articolo 30
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, all’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’assemblea.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la eventuale discussione e approvazione del programma di governo di cui al comma 7 dell’art.29.

4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all’art. 23 Consigliere anziano, occupa il posto immediatamente successivo.

5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dall’art. 34 e 35 del presente Statuto.

7. Non si fa luogo all’elezione del Presidente e del Vice Presidente, se non dopo aver preceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Articolo 31
Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria:

a) due volte all’anno nei modi stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune;

b) in ogni tempo per l’adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco.

4. Nel caso di cui al comma 3 lett. b, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire lo stesso in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’Ordine del Giorno le questioni richieste.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.

Articolo 32
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio. Per la visione degli atti iscritti all’ordine del giorno la documentazione deve essere depositata in Segreteria per la consultazione, fatti salvi i casi d’urgenza, almeno tre giorni prima dell’adunanza escluso il giorno di riunione.

Articolo 33
Consegna dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal Messo comunale, unitamente alle relative proposte di deliberazione, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;

c) almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 34
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell’adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

Articolo 35
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono.

3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

4. Per la nomina di cui all’art.42, lettera m), del D.Lgs.267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della maggioranza relativa secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.

5. In rappresentanza della minoranza, ove espressamente previsto, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma 4, hanno riportato maggiori voti, a parità di voti il più anziano di età.

6. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 36
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Articolo 37
Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione delle spese che le liste ed i candidati prevedono di sostenere per la campagna elettorale. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere altresì presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 38
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 39
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l’adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Articolo 40
Pareri

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica e, nei casi previsti dalla vigente normativa , del parere in ordine alla regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Dirigente della Ripartizione interessata e dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria.

Dell’acquisizione di detti pareri deve essere dato atto nella deliberazione.

2. Qualora uno o entrambi gli anzidetti pareri siano negativi, è facoltà del Consiglio adottare ugualmente il provvedimento purché siano motivate le ragioni che inducono l’organo deliberante a discostarsene.

Articolo 41
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Articolo 42
Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Ogni Commissione annovera almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, definito all’art. 27 del presente Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.

5. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 43
Commissioni speciali di controllo e garanzia

1. Commissioni speciali di controllo e garanzia possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza degli stessi.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori e le modalità per l’elezione del Presidente.

3. La Presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 è attribuita alle opposizioni .

Articolo 44
Commissioni comunali

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire Commissioni comunali consultive.

2. Le Commissioni hanno carattere consultivo per istruire, proporre, analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.

3. Le Commissioni sono composte da rappresentati designati dai gruppi tra i cittadini aventi i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale.

4. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

Articolo 45
Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

Articolo 46
Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il regolamento interno, con la modalità di cui al comma 1 dell’art. 42.

2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, accompagnato da eventuali relazioni, all’approvazione del Consiglio.

3. La Commissione è nominata per l’intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, accompagnato da eventuali relazioni, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. La Commissione è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari di cui all’art. 42.

CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 47
Elezione

1. Le norme relative all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza del Sindaco sono stabilite dalla legge.

Articolo 48
Funzioni istituzionali

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 49
Termine per la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Articolo 50
Il Sindaco - Competenze

1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

2. Il Sindaco rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore sia come convenuto, promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Provvede a dare impulso e coordinare l’attività degli organi comunali. Dirige l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

4. Nell’assicurare l’unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.

5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Ha facoltà, altresì, di attribuire ai singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l’emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all’Assessore competente per materia.

7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

8. Impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia amministrativa locale.

9. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall’art. 110 del D.Lgs.267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.

10. Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il CO.RE.CO. adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.267/2000.

11. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

12. Esercita le funzioni di vigilanza, nell’ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e dei concessionari di servizi comunali.

13. Emana i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell’art. 54 del D.Lgs.267/2000. In assenza o impedimento del Sindaco detta competenza spetta a chi lo sostituisce legalmente.

14. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

15. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

16. Indice i referendum comunali.

17. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta, entro il termine di cui all’art. 49, al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

18. E’ competente in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8/12/70, n° 996, approvato con D.P.R. 6/12/1981 n° 66.

Articolo 51
Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’ incolumità dei cittadini; per l’ esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’ assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 52
Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione , decesso o dimissioni del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Articolo 53
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Articolo 54
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sette .

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco da lui delegato.

3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede l’Assessore più anziano di età.

Articolo 55
Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori componenti la Giunta Municipale, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

5. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. Gli Assessori possono partecipare al Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 56
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. La Giunta decade con le dimissioni del Sindaco. In tal caso si procede con le modalità di cui all’art. 52 comma 3.

5. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 57
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall’art. 39, comma 5 del D.Lgs.267/2000.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga la immediata acquisizione al Protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 2° comma.

5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 Articolo 58
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca,

d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e assunte immediatamente al protocollo generale del Comune. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla data di ricezione al protocollo.

3. Le dimissioni comportano con effetto immediato l’astensione dalla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco a termini di legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

 Articolo 59
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, per discutere gli argomenti di competenza.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio.

8. La Giunta Municipale può adottare un proprio Regolamento interno.

Articolo 60
La Giunta Comunale.

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Articolo 61
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 62
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’ art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

3. L’elenco delle deliberazioni della Giunta deve essere trasmesso o inviato, di volta in volta, ai Capi Gruppo Consiliari entro i termini di pubblicazione.

Articolo 63
Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Ove nella proposta di deliberazione non siano ravvisabili aspetti specificatamente tecnico e/o contabile, si prescinde dai relativi pareri. In tal caso il Segretario Comunale dovrà darne atto nel provvedimento.

4. Qualora uno o più degli anzidetti pareri siano negativi, è facoltà della Giunta adottare ugualmente il provvedimento purché siano motivate le ragioni che inducono l’organo deliberante a discostarsene.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 64
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare di cittadini all’Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

2. Favorisce la creazione di organismi di coordinamento tra forme associative omogenee per competenze, della cui attività riferiscono al Presidente del Consiglio il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 65
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico - amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni che li investono;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’ adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si richiama la normativa di cui al vigente Regolamento adottata ai sensi della L. 241/90.

Articolo 66
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e religiose.

2. L’Amministrazione Comunale facilita l’esercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, locali e spazi idonei nei limiti delle effettive disponibilità dell’Amministrazione e tenuto conto delle necessità di funzionamento degli uffici e servizi comunali e delle richieste presentate.

3. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione ai requisiti di sicurezza degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’uso dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese, oltre al canone di locazione, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

5. Le condizioni e le modalità d’uso saranno disciplinate da appositi regolamenti.

Articolo 67
Consultazioni

1. A prescindere dai casi in cui forme di consultazione sono stabilite per legge, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari permanenti, possono sempre promuovere la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni e associazioni che li rappresentano relativamente a provvedimenti di interesse dell’intera cittadinanza o di parti della stessa.

2. Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma e potranno essere attuate anche nei confronti di cittadini che abbiano compiuto quattordici anni di età.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

4. Le risultanze delle consultazioni di cui al presente articolo non vincolano gli organi comunali, ma di esse dovrà essere dato atto nei provvedimenti in relazione ai quali furono promosse.

5. La consultazione è obbligatoria relativamente ai comitati di quartiere e di frazione, anche spontanei e di libera costituzione e regolarmente costituiti, comunque rappresentativi della popolazione interessata e riconosciuti dal Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

6. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione dei quartieri e delle frazioni e di altre forme associative.

Articolo 68
Gestione di servizi in forma associata

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Presidente del Consiglio che ne riferisce al Consiglio stesso a norma di Regolamento.

Articolo 69
Consulta permanente dei cittadini stranieri

1. Il Comune promuove l’istituzione di una Consulta permanente dei cittadini stranieri ed apolidi residenti, quale organismo di partecipazione all’Amministrazione locale che promuove e favorisce il rapporto sociale e culturale con le diverse etnie residenti.

2. La Consulta è composta dai rappresentanti delle diverse etnie residenti, democraticamente eletti dai cittadini stranieri residenti a Bra.

3. Un apposito Regolamento fornirà la disciplina relativa all’elezione dei componenti della Consulta, determinerà le loro specifiche competenze ed i requisiti per farne parte, stabilirà le funzioni della Consulta e le norme cui dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività.

CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 70
Istanze

1. I cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, che ne abbiano interesse, possono, in forma singola o associata, presentare istanze al Sindaco, intese ad ottenere l’emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione.

2. Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge ed indicare un domicilio nel Comune per la risposta.

3. Il Sindaco è tenuto a rispondere alle istanze entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. La risposta deve essere resa per iscritto al domicilio di cui al comma 2.

 Articolo 71
Petizioni

1. I singoli cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune, o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, o associati, possono presentare petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale, in relazione alle rispettive competenze, dirette a porre alla loro attenzione questioni di interesse collettivo e sollecitarne l’intervento.

2. Ai fini delle procedure e delle garanzie del presente articolo, le petizioni debbono essere sottoscritte, con firma autenticata, nelle forme di legge, da un numero di cittadini, come sopra definiti, non inferiore a cento. Esse devono contenere l’indicazione del nominativo e indirizzo di uno dei proponenti, nonché l’indicazione di un domicilio nel Comune, cui inviare le relative comunicazioni.

3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio sottopongono entro trenta giorni alla Giunta Comunale e alla conferenza dei Capi Gruppo, secondo le rispettive competenze, le petizioni pervenute per verificarne l’ammissibilità, che deve essere dichiarata entro trenta giorni.

4. Nei successivi sessanta giorni dalla verifica, se le petizioni sono state giudicate ammissibili, devono essere sottoposte all’esame dell’organo cui sono dirette, che provvede al loro esame entro sessanta giorni dalla ricezione ed esprime le proprie determinazioni con atto deliberativo, da comunicarsi al domiciliatario dei proponenti.

5. Allorché la petizione non venga ritenuta ammissibile e se ne disponga l’archiviazione, deve essere data comunicazione al domiciliatario dei proponenti con l’indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l’archiviazione.

 Articolo 72
Proposte

1. Per proposta deve intendersi l’iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale che si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione della Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazione e nomine.

3. Per la presentazione delle proposte valgono le modalità e le procedure di cui all’art. 71 “Petizioni”.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

5. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria Comunale.

Articolo 73
Referendum

1. E’ ammesso il referendum consultivo relativamente a materie di esclusiva competenza comunale; il referendum è volto a realizzare il confronto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti;

f) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi;

g) oggetti che siano già sottoposti a consultazione referendaria nell’ultimo quadriennio.

3. Il referendum è indetto quando lo richiedono almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero su iniziativa dei due terzi del Consiglio Comunale.

4. Sull’ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. La richiesta di referendum deve essere presentata tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell’anno successivo.

6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 74
Effetti del referendum consultivo

1. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume i conseguenti provvedimenti deliberativi.

4. Il mancato recepimento dell’esito della consultazione referendaria deve essere deliberato, con congrua motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 75
Disciplina del referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 76
Azione popolare

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’Ente.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’ azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi proposti dall’ elettore.

Articolo 77
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o individuati nel Regolamento di cui all’art. 78.

Articolo 78
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con l’apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ Amministrazione.

3. Ad ulteriore tutela dei cittadini, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 29/93, è istituito nel Comune di Bra l’Ufficio per le relazioni col pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni .

Articolo 79
Registro dei reclami

1. Presso la Segreteria Generale del Comune è tenuto a disposizione del pubblico il registro dei reclami.

2. I reclami debbono essere sottoscritti e circostanziati. Entro sessanta giorni dalla presentazione il Segretario Generale, o il Funzionario appositamente incaricato, è tenuto a rispondere al reclamo presentato.

3. Del numero dei reclami pervenuti durante l’anno, la Giunta dà informazione al Consiglio nel rendiconto di attività.

Articolo 80
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Articolo 81
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti di cui all’art.7, comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’ufficio e la persona responsabili del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 82
Svolgimento dell’azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO II
SERVIZI

Articolo 83
Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni.

2. Gli organi di gestione delle istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore.

3. Le istituzioni saranno costituite dal Consiglio Comunale con appositi atti che dovranno contenere il Regolamento dell’istituzione e apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

Articolo 84
Consiglio di Amministrazione
e Presidente delle Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ Istituzione è composto dal Presidente e dal numero di componenti previsti nel regolamento; essi sono nominati dal Sindaco al di fuori della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale e dotate di particolare competenza da valutarsi in ragione delle funzioni svolte dall’ Istituzione, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto.

2. Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

3. Il Consiglio di Amministrazione detta gli indirizzi generali dell’Istituzione; delibera, nell’ambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, approva il conto consuntivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l’ Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, coordina l’attività con quella del Comune. Il Presidente può, in via d’urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all’adozione.

5. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo, sono sottoposti alle approvazioni del Consiglio Comunale.

Articolo 85
Direttore Generale dell’Istituzione

1. Il Direttore dell’ Istituzione è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Il Direttore partecipa con funzioni di Segretario alle sedute del Consiglio d’Amministrazione; formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del suo Presidente, dirige tutta l’attività dell’ Istituzione, è il responsabile del personale e garantisce la funzionalità dei servizi.

CAPO III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 86
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 87
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni secondo le norme previste dagli articoli 31 e 114 del D.Lgs.267/2000.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8 - 9 -10 dell’ art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs.267/2000.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Articolo 88
Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un’unione con altri Comuni contermini per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L’atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente del1’unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’unione.

4. Il regolamento dell’unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell’unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Articolo 89
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, 1’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’ articolo 34 del D.Lgs.267/2000 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V°
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

CAPO I
NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Articolo 90
Principi e criteri organizzativi

1. Nell’ambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, gli Uffici e Servizi del Comune di Bra sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa. Vige altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.

2. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l’autonomia, funzionalità efficacia, efficienza ed economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il contemperamento dell’utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

Articolo 91
Regolamenti di organizzazione

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con uno o più regolamenti, adottati in conformità alla legge ed allo statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano: la dotazione organica, l’assetto delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto all’autonomia regolamentare dell’Ente.

2. Nel presente titolo, il riferimento generico al regolamento si intende di volta in volta effettuato relativamente alle rispettive norme regolamentari di cui al primo comma.

Articolo 92

Articolazione generale della struttura

1. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Ripartizioni, Servizi ed Uffici. Il Regolamento determina le modalità di definizione e variazione delle suddette strutture; può altresì prevedere altre forme di struttura flessibili, temporanee o di staff, anche intersettoriali.

Art. 93
Controlli interni

1. Il Comune, con specifiche norme regolamentari e provvedimenti organizzativi individua strumenti e metodologie adeguati per:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

CAPO II
FUNZIONI DI DIREZIONE

Art 94
Il Segretario Generale

1. Il Comune è dotato di un Segretario generale, dirigente pubblico dipendente dall’apposita Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, prevista dalla legge. Egli è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge medesima. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è regolato da norme contrattuali collettive e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.

2. Il Segretario svolge l’attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco, in tutto o in parte, le funzioni di Direttore Generale, qualora tale figura non sia stata diversamente nominata.

Art. 95
Il Vice Segretario Generale

1. Uno dei dirigenti del Comune svolge le funzioni di Vice Segretario generale. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di vacanza del posto, di assenza, anche breve, o impedimento del Segretario, lo sostituisce nelle funzioni.

2. I criteri di individuazione del Vice Segretario tra i dirigenti del Comune, nonché le modalità attraverso le quali vengono formalizzate le sostituzioni del Segretario titolare, sono disciplinate dalla legge, dalle norme contrattuali collettive, dal regolamento e dalle disposizioni dettate dall’Agenzia autonoma dei segretari comunali.

Art. 96
Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare, secondo le forme previste dalla legge e dal regolamento, un Direttore Generale. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con l’Amministrazione. I criteri e le modalità di individuazione e di nomina del Direttore Generale sono disciplinate dal regolamento nel rispetto delle norme legislative. Può altresì trovare applicazione il comma 3 del precedente articolo 94 “Segretario Generale”.

2. Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:

* dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;

* sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, coordinandone l’attività;

* predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;

* predispone il piano esecutivo di gestione, da sottoporre all’approvazione della Giunta;

* formula proposte per migliorare l’assetto organizzativo del personale;

* può assumere la direzione di Ripartizioni o unità organizzative autonome, per le quali si evidenziasse l’impossibilità di utilizzazione, anche temporanea, degli strumenti regolamentari di nomina;

* esercita ogni altra competenza prevista dal regolamento o conferita dal Sindaco.

* il Direttore generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato dall’incarico mediante revoca o risoluzione di contratto, nei casi e con le modalità previste dalla legge, dalle norme contrattuali collettive e dal regolamento.

Art. 97
La Dirigenza

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei Dirigenti del Comune sono regolati da norme contrattuali collettive nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.

2. I Dirigenti sono preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente. Agli stessi possono essere inoltre conferiti particolari incarichi di studio, ricerca, ispezione, consulenza e progettazione. Essi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

3. Il Dirigente risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:

* del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;

* dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale di propria competenza;

* della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse assegnate;

* della validità, correttezza e regolarità tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

* del buon andamento e della economicità della gestione.

4. Spettano ai Dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative loro affidate, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, nonché gli altri atti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. L’assegnazione degli incarichi di direzione è temporanea e revocabile. Essa viene effettuata dal Sindaco nei confronti di dirigenti di ruolo ovvero assunti con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e di contratto. Le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione sono disciplinati dalle norme regolamentari e contrattuali collettive. L’incarico di direzione è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Esso può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco nei casi disciplinati dalle norme di legge e dal contratto collettivo di lavoro.

L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

6. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle relative norme generali, i casi in cui la responsabilità dirigenziale, in caso di vacanza del posto, può essere assegnata “ad interim”.

7 . Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali viene costituita la Conferenza dei Dirigenti, composta da tutti i Dirigenti dell’Ente, a tempo indeterminato o determinato. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Le norme di dettaglio sulle competenze specifiche e sul funzionamento della Conferenza sono stabilite dal regolamento, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

CAPO III
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 98
Contratti a tempo determinato per qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione

1. L’Amministrazione comunale, in osservanza della previsione legislativa, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. L’incarico è conferito dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a quello del proprio mandato. I criteri e le modalità di scelta, le caratteristiche ed i contenuti dei contratti di cui sopra devono essere previsti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può anche prevedere, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 99
Altre collaborazioni professionali

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati è possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, oppure, per esigenze alle quali non si possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dalle norme generali in materia e secondo le modalità indicate dalle norme regolamentari.

2. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventiva autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza ed osservare le vigenti disposizioni normative, concernenti la comunicazione all’Amministrazione di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’incarico affidato e degli emolumenti corrisposti.

CAPO IV
PERSONALE

Art. 100
Il rapporto di lavoro

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale non dirigenziale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive di lavoro nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

2. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altre fonti normative consentano il rilascio di specifica autorizzazione. La disciplina della materia è demandata ad apposita regolamentazione.

Art. 101
Dotazione organica e inquadramento

1. La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di lavoro di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle compatibilità economiche, previo l’espletamento delle procedure previste dalle relative norme legislative e regolamentari.

2. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica. Il regolamento disciplina le modalità dell’assegnazione della dotazione organica alle strutture dell’ente, nonché delle unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale, sulla base delle esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.

Art. 102
Responsabilità del personale

1. L’Amministrazione comunale adotta il codice di comportamento del personale dell’ente. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d’ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e dalle disposizioni del suddetto codice e del Dirigente competente. La violazione di tali norme integra, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.

2. La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge e contrattuali. La responsabilità dei procedimenti è affidata all’Ufficio individuato secondo apposita norma regolamentare.

Art. 103
Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali, regolate da apposite norme legislative e contrattuali, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

TITOLO VI
RESPONSABILITA’

CAPO I
RESPONSABILITA

Articolo 104
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte del Conti, competente per territorio, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Direttore Generale, al Segretario e/ o ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 105
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale dell’atto il proprio dissenso

Articolo 106
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 107
Responsabilità dirigenziali

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

A tali fini, al Direttore Generale rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente, a eccezione del Segretario del Comune, secondo quanto previsto dalle norme precedenti.

2. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e del presente Statuto.

Articolo 108
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

CAPO II
PARERI

Articolo 109
Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione .

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO III
DIFESA IN GIUDIZIO

Articolo 110
Tutela dei propri diritti

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 111
Norme di rinvio

1. L’attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente

Articolo112
Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell’ ambito dell’ autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

Articolo 113
La programmazione economica e finanziaria

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi d’unità, annualità, dell’universalità, dell’integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Articolo 114
Gestione del bilancio

1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all’ approvazione del Consiglio.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Articolo 115
Controllo dei risultati

1. Il Comune svolge l’attività di controllo di gestione per verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di programmazione.

2. Il Consiglio Comunale elegge con le modalità previste dalla vigente normativa il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Al controllo della gestione collabora inoltre il Collegio dei Revisori, con le competenze ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

Articolo 116
Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l’ osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti

TITOLO VIII
RAPPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 117
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Articolo 118
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che di norma deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

Articolo 119
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che di norma deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Articolo 120
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Articolo 121
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 122
Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini delle programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, saranno acquisiti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 123
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 3 del D.Lgs 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento con la quale è stata respinta.

Articolo 124
Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.

Articolo 125
Violazioni dei Regolamenti Comunali
e sanzioni amministrative

1. Le violazioni dei Regolamenti Comunali sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi della vigente normativa e dello Statuto.

2. Il Consiglio Comunale adotta apposito Regolamento per la determinazione degli importi edittali delle sanzioni pecuniarie da applicarsi per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa entità o natura, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 126
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra il vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’ Albo pretorio comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.