Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2001
Comune di Bra (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE ANALITICO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
Articolo 1 Città di Bra
Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma
Articolo 3 Finalità
CAPO II
FINALITA, FUNZIONI
Articolo 4 Tutela della salute
Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale
Articolo 6 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
Articolo 7 Assetto e utilizzo del territorio
Articolo 8 Sviluppo economico
Articolo 9 Programmazione economico - sociale e territoriale
Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione
Articolo 11 Servizi pubblici
TITOLO II
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ORGANI ELETTIVI
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Articolo 12 Organi
Articolo 13 Divieto di incarichi e consulenza
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 14 Elezione e composizione
Articolo 15 Il Consigliere Comunale
Articolo 16 Durata in carica
Articolo 17 Doveri del Consigliere
Articolo 18 Poteri del Consigliere
Articolo 19 Dimissioni del Consigliere
Articolo 20 Decadenza del Consigliere per assenze
Articolo 21 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri
Articolo 22 Rimozione e sospensione
Articolo 23 Consigliere anziano
Articolo 24 Presidenza del Consiglio Comunale
Articolo 25 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Articolo 26 Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
Articolo 27 Gruppi Consiliari
Articolo 28 Il Consiglio Comunale. Funzionamento
Articolo 29 Il Consiglio Comunale. Competenze
Articolo 30 Prima adunanza
Articolo 31 Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale
Articolo 32 Ordine del giorno
Articolo 33 Consegna dell avviso di convocazione
Articolo 34 Numero legale per la validità delle sedute
Articolo 35 Numero legale per la validità delle deliberazioni
Articolo 36 Astensione dei Consiglieri
Articolo 37 Pubblicità delle spese elettorali
Articolo 38 Pubblicità delle sedute
Articolo 39 Verbalizzazione
Articolo 40 Pareri
Articolo 41 Pubblicazioni delle deliberazioni
Articolo 42 Commissioni Consiliari permanenti
Articolo 43 Commissioni speciali di controllo e garanzia
Articolo 44 Commissioni comunali
Articolo 45 Attività ispettiva
Articolo 46 Commissione per il Regolamento del Consiglio
CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Articolo 47 Elezione
Articolo 48 Funzioni istituzionali
Articolo 49 Termine per la presentazione al Consiglio delle linee Programmatiche
Articolo 50 Il Sindaco - competenze
Articolo 51 Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo
Articolo 52 Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,
decesso o dimissioni del Sindaco
Articolo 53 La Giunta Comunale
Articolo 54 Competenza e presidenza
Articolo 55 Nomina degli Assessori
Articolo 56 Durata in carico della Giunta
Articolo 57 Motivazione di sfiducia
Articolo 58 Cessazione di singoli componenti della Giunta
Articolo 59 Funzionamento della Giunta
Articolo 60 La Giunta Comunale. Ruolo e competenze generali
Articolo 61 Deliberazione durgenza della Giunta
Articolo 62 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
Articolo 63 Pareri
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Articolo 64 Libere forme associative
Articolo 65 Partecipazione dei cittadini
Articolo 66 Riunioni ed assemblee
Articolo 67 Consultazioni
Articolo 68 Gestione di servizi in forma associata
Articolo 69 Consulta permanente dei cittadini stranieri
CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI
Articolo 70 Istanze
Articolo 71 Petizioni
Articolo 72 Proposte
Articolo 73 Referendum
Articolo 74 Effetti del referendum consultivo
Articolo 75 Disciplina del referendum
Articolo 76 Azione popolare
Articolo 77 Pubblicità degli atti amministrativi
Articolo 78 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Articolo 79 Registro dei reclami
Articolo 80 Diritto di partecipazione al procedimento
Articolo 81 Comunicazione dellavvio del procedimento
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 82 Svolgimento dellazione amministrativa
CAPO II
SERVIZI
Articolo 83 Istituzioni
Articolo 84 Consiglio di Amministrazione e Presidente delle istituzioni
Articolo 85 Direttore Generale dellistituzione
CAPO III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Articolo 86 Convenzioni
Articolo 87 Consorzi
Articolo 88 Unione di Comuni
Articolo 89 Accordi di programma
TITOLO V
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
NORME GENERALI SULL ORGANIZZAZIONE DELL ENTE
Articolo 90 Principi e criteri organizzativi
Articolo 91 Regolamenti di organizzazione
Articolo 92 Articolazione generale della struttura
Articolo 93 Controlli interni
CAPO II
FUNZIONI DI DIREZIONE
Articolo 94 Il Segretario Generale
Articolo 95 Il Vice Segretario Generale
Articolo 96 Il Direttore Generale
Articolo 97 La Dirigenza
CAPO III
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE
Articolo 98 Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione
Articolo 99 Altre collaborazioni professionali
CAPO IV
PERSONALE
Articolo 100 Il rapporto di lavoro
Articolo 101 Dotazione organica ed inquadramento
Articolo 102 Responsabilità del personale
Articolo 103 Relazioni sindacali
TITOLO VI
RESPONSABILITA
CAPO I
RESPONSABILITA
Articolo 104 Responsabilità verso il Comune
Articolo 105 Responsabilità verso terzi
Articolo 106 Responsabilità dei contabili
Articolo 107 Responsabilità dirigenziali
Articolo 108 Prescrizione dellazione di responsabilità
CAPO II
PARERI
Articolo 109 Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di deliberazione
CAPO III
DIFESA IN GIUDIZIO
Articolo 110 Tutela dei propri diritti
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 111 Norme di rinvio
Articolo 112 Autonomia finanziaria
Articolo 113 La programmazione economica e finanziaria
Articolo 114 Gestione del bilancio
Articolo 115 Controllo dei risultati
Articolo 116 Appalti e contratti
TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Articolo 117 Partecipazione alla programmazione
Articolo 118 Lo Stato
Articolo 119 La Regione
Articolo 120 La Provincia
Articolo 121 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Articolo 122 Pareri obbligatori
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 123 Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Articolo 124 Adozione dei regolamenti
Articolo 125 Violazioni dei regolamenti comunali e sanzioni amministrative
Articolo 126 Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
Articolo 1
Città di Bra.
1. La Città di Bra è Ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà ed ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.
Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma
1. La Città di Bra è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Bandito, Boschetto, Casa del Bosco, Falchetto, Pollenzo, Riva, San Matteo e S. Michele.
2. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Cavallermaggiore, Cherasco, La Morra, Pocapaglia, Sanfrè, S. Vittoria dAlba e Verduno.
3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Bra, Piazza Caduti per la Libertà, 14. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è labitato in cui si trova la sede comunale.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione dal Consiglio Comunale.
5. Il regolamento disciplina luso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o associazioni e le relative modalità.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei
3. popoli, nellazione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo allaffermazione dei diritti delluomo.
CAPO II
FINALITA, FUNZIONI
Articolo 4
Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dellinfanzia, dellanziano e del portatore di handicap.
2. Opera per lattuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, sia in forma diretta che mediante forme di collaborazione e convenzionamento con istituzioni a ciò deputate.
Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico,
archeologico
e culturale
1. Il Comune adotta nellambito delle sue competenze, le misure necessarie a conservare e difendere lambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettività.
Articolo 6
Promozione della cultura,
dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lattività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce listituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura laccesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dellart. 10, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.
Articolo 7
Assetto e utilizzo del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo delledilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto allabitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Articolo 8
Sviluppo economico.
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lorganizzazione razionale dellapparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato e dellagricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne lattività e ne favorisce lassociazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.
Articolo 9
Programmazione economico - sociale e territoriale.
1. In conformità a quanto disposto dallart. 5 del D.Lgs. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, lapporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.
Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione.
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini allattività politica ed amministrativa dellEnte, secondo i principi stabiliti dallart. 3 della Costituzione e dallart. 8 del D.Lgs. 267/2000 .
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è linformazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, listituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Lapplicazione concreta delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è disciplinata da apposito regolamento.
4. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 11
Servizi pubblici.
1. Il Comune, nellambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.
2. Il Comune può assumere limpianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale delibera lassunzione dellimpianto e dellesercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
5. Per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento di determinati servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture possono essere costituite apposite società., senza il vincolo della proprietà maggioritaria.
TITOLO II
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Organi Elettivi
CAPO I
Organi Istituzionali
Articolo 12
Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Articolo 13
Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze per conto del Comune, Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 14
Elezione e composizione
1. Le norme relative alla composizione, allelezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza, alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
Articolo 15
Il Consigliere Comunale
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta lintero Comune, senza vincolo di mandato.
2. Lentità dei gettoni di presenza ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
Articolo 16
Durata in carica
1. La durata del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.
Articolo 17
Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
Articolo 18
Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto diniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per lesercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E tenuto al segreto dufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Quando un quarto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazioni delle norme violate entro dieci giorni dallaffissione allalbo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio , quando le deliberazioni stesse riguardano:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
A tal fine, contestualmente allaffissione allAlbo, le deliberazioni anzidette sono trasmesse ai Capi Gruppo Consiliari.
6. E competente ad eseguire le autenticazioni di cui all art. 4, C.2 della legge 120/99, previa comunicazione della propria disponibilità al Sindaco.
Articolo 19
Dimissioni del Consigliere
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell articolo 141, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 20
Decadenza del Consigliere per assenze
1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque nellanno del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, dufficio o distanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione allinteressato della proposta di decadenza.
Articolo 21
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dellart. 59 del D.lgs.267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.
3. Non si fa luogo alla surroga nel caso di scioglimento del Consiglio ai sensi dell art. 141 D.Lgs. 267/2000.
Articolo 22
Rimozione e sospensione
1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellInterno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dallart. 59 del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 23
Consigliere Anziano
1. E Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell art. 73 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, comma 11 D.Lgs. 267/2000.
Articolo 24
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del C.C. col voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati , ivi compreso il Sindaco ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano detà.
2. Eletto il Presidente si procede allelezione del Vice Presidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.
Articolo 25
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio:
a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
b) predispone lordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dando comunque la precedenza nellordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
c) convoca il Consiglio;
d) convoca per la prima volta le Commissioni consiliari permanenti;
e) fissa la data delle riunioni del Consiglio sentito il Sindaco;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti allordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
g) proclama i risultati delle votazioni;
h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare laccesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
i) può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera h), ovvero per riportare lordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre lallontanamento dallaula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
l) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo allordine del giorno le questioni richieste;
m) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti di cui non è componente;
n) assicura un adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio .
Articolo 26
Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del
Vice Presidente del Consiglio Comunale
1. In caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui allart. 24 nel corso della prima riunione consiliare utile.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
Articolo 27
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per lesplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
Articolo 28
Il Consiglio Comunale - Funzionamento
1. Il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto , è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite per il funzionamento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Articolo 29
Il Consiglio Comunale. Competenze.
1. Il Consiglio è lorgano di indirizzo, programmazione e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dellEnte e delle aziende speciali, i regolamenti, lordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) listituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) lassunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dellEnte locale a società di capitali, laffidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) listituzione e lordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e lemissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Adempie inoltre alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
5. Lesercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco, nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
9. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche presentate da parte del Sindaco e dei singoli assessori con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica , del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
10. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart.193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
11. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
Articolo 30
Prima adunanza
1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, allelezione del Presidente e del Vice Presidente dellassemblea.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino allelezione del Presidente dellassemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la eventuale discussione e approvazione del programma di governo di cui al comma 7 dellart.29.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lassemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui allart. 23 Consigliere anziano, occupa il posto immediatamente successivo.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dallart. 34 e 35 del presente Statuto.
7. Non si fa luogo allelezione del Presidente e del Vice Presidente, se non dopo aver preceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.
Articolo 31
Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno delladunanza.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria:
a) due volte allanno nei modi stabiliti dalla legge per lapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune;
b) in ogni tempo per ladozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dellart. 42 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco.
4. Nel caso di cui al comma 3 lett. b, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire lo stesso in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo allOrdine del Giorno le questioni richieste.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.
Articolo 32
Ordine del giorno
1. Lordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio. Per la visione degli atti iscritti allordine del giorno la documentazione deve essere depositata in Segreteria per la consultazione, fatti salvi i casi durgenza, almeno tre giorni prima delladunanza escluso il giorno di riunione.
Articolo 33
Consegna dellavviso di convocazione
1. Lavviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato allAlbo Pretorio e notificato dal Messo comunale, unitamente alle relative proposte di deliberazione, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
c) almeno ventiquattro ore prima delladunanza, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti allordine del giorno.
Articolo 34
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità delladunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità delladunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nellordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dallarticolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
Articolo 35
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. Per la nomina di cui allart.42, lettera m), del D.Lgs.267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della maggioranza relativa secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
5. In rappresentanza della minoranza, ove espressamente previsto, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma 4, hanno riportato maggiori voti, a parità di voti il più anziano di età.
6. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Articolo 36
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nellinteresse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Articolo 37
Pubblicità delle spese elettorali
1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione delle spese che le liste ed i candidati prevedono di sostenere per la campagna elettorale. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere altresì presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 38
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 39
Verbalizzazione
1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi presiede ladunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con lobbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.
Articolo 40
Pareri
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica e, nei casi previsti dalla vigente normativa , del parere in ordine alla regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Dirigente della Ripartizione interessata e dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria.
Dellacquisizione di detti pareri deve essere dato atto nella deliberazione.
2. Qualora uno o entrambi gli anzidetti pareri siano negativi, è facoltà del Consiglio adottare ugualmente il provvedimento purché siano motivate le ragioni che inducono lorgano deliberante a discostarsene.
Articolo 41
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dellart. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.
Articolo 42
Commissioni Consiliari permanenti
1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza di tutti i gruppi.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Ogni Commissione annovera almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, definito allart. 27 del presente Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.
5. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Articolo 43
Commissioni speciali di controllo e garanzia
1. Commissioni speciali di controllo e garanzia possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza degli stessi.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori e le modalità per lelezione del Presidente.
3. La Presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 è attribuita alle opposizioni .
Articolo 44
Commissioni comunali
1. Il Consiglio, allinizio di ogni tornata amministrativa, può istituire Commissioni comunali consultive.
2. Le Commissioni hanno carattere consultivo per istruire, proporre, analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.
3. Le Commissioni sono composte da rappresentati designati dai gruppi tra i cittadini aventi i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale.
4. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
Articolo 45
Attività ispettiva
1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.
Articolo 46
Commissione per il Regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il regolamento interno, con la modalità di cui al comma 1 dellart. 42.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, accompagnato da eventuali relazioni, allapprovazione del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per lintera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne laggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, accompagnato da eventuali relazioni, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. La Commissione è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari di cui allart. 42.
CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Articolo 47
Elezione
1. Le norme relative allelezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza del Sindaco sono stabilite dalla legge.
Articolo 48
Funzioni istituzionali
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Articolo 49
Termine per la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche
1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
Articolo 50
Il Sindaco - Competenze
1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.
2. Il Sindaco rappresenta lEnte ad ogni effetto di legge ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune.
Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore sia come convenuto, promuove davanti allautorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
Provvede a dare impulso e coordinare lattività degli organi comunali. Dirige lattività della Giunta mantenendone lunità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre allordine del giorno delle sedute del Consiglio.
4. Nellassicurare lunità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola lattività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.
5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
6. Ha facoltà, altresì, di attribuire ai singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino lemanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nellespletamento dellincarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e allAssessore competente per materia.
7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
8. Impartisce le direttive e vigila sullespletamento del servizio di polizia amministrativa locale.
9. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dallart. 110 del D.Lgs.267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.
10. Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallinsediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il CO.RE.CO. adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellart. 136 del D.Lgs.267/2000.
11. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
12. Esercita le funzioni di vigilanza, nellambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e dei concessionari di servizi comunali.
13. Emana i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dellart. 54 del D.Lgs.267/2000. In assenza o impedimento del Sindaco detta competenza spetta a chi lo sostituisce legalmente.
14. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
15. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
16. Indice i referendum comunali.
17. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta, entro il termine di cui allart. 49, al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
18. E competente in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui allart. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8/12/70, n° 996, approvato con D.P.R. 6/12/1981 n° 66.
Articolo 51
Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità dei cittadini; per l esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l assistenza della forza pubblica.
3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Articolo 52
Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione , decesso o dimissioni
del Sindaco.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione adottata ai sensi dellart. 59 del D.Lgs.267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
Articolo 53
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
Articolo 54
Composizione e presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sette .
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco da lui delegato.
3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede lAssessore più anziano di età.
Articolo 55
Nomina degli Assessori
1. Il Sindaco nomina gli Assessori componenti la Giunta Municipale, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
5. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere allatto dellaccettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. Gli Assessori possono partecipare al Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 56
Durata in carica della Giunta
1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. La Giunta decade con le dimissioni del Sindaco. In tal caso si procede con le modalità di cui allart. 52 comma 3.
5. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Articolo 57
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede alla convocazione nei modi e termini stabiliti dallart. 39, comma 5 del D.Lgs.267/2000.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga la immediata acquisizione al Protocollo generale dellEnte, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 2° comma.
5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 58
Cessazione di singoli componenti della Giunta
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca,
d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e assunte immediatamente al protocollo generale del Comune. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla data di ricezione al protocollo.
3. Le dimissioni comportano con effetto immediato lastensione dalla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco a termini di legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
Articolo 59
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dallarticolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, per discutere gli argomenti di competenza.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con lintervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delladunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni allalbo pretorio.
8. La Giunta Municipale può adottare un proprio Regolamento interno.
Articolo 60
La Giunta Comunale.
Ruolo e competenze generali
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività diniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sullattività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Articolo 61
Deliberazioni durgenza della Giunta
1. La Giunta può, in caso durgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Lurgenza, determinata da cause nuove e posteriori allultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Articolo 62
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.
3. Lelenco delle deliberazioni della Giunta deve essere trasmesso o inviato, di volta in volta, ai Capi Gruppo Consiliari entro i termini di pubblicazione.
Articolo 63
Pareri
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Ove nella proposta di deliberazione non siano ravvisabili aspetti specificatamente tecnico e/o contabile, si prescinde dai relativi pareri. In tal caso il Segretario Comunale dovrà darne atto nel provvedimento.
4. Qualora uno o più degli anzidetti pareri siano negativi, è facoltà della Giunta adottare ugualmente il provvedimento purché siano motivate le ragioni che inducono lorgano deliberante a discostarsene.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Articolo 64
Libere forme associative
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare di cittadini allAmministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.
2. Favorisce la creazione di organismi di coordinamento tra forme associative omogenee per competenze, della cui attività riferiscono al Presidente del Consiglio il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
Articolo 65
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico - amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lAmministrazione Comunale favorisce:
a) le assemblee e le consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni che li investono;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. LAmministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si richiama la normativa di cui al vigente Regolamento adottata ai sensi della L. 241/90.
Articolo 66
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e religiose.
2. LAmministrazione Comunale facilita lesercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, locali e spazi idonei nei limiti delle effettive disponibilità dellAmministrazione e tenuto conto delle necessità di funzionamento degli uffici e servizi comunali e delle richieste presentate.
3. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione ai requisiti di sicurezza degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sulluso dei locali pubblici.
4. Per la copertura delle spese, oltre al canone di locazione, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
5. Le condizioni e le modalità duso saranno disciplinate da appositi regolamenti.
Articolo 67
Consultazioni
1. A prescindere dai casi in cui forme di consultazione sono stabilite per legge, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari permanenti, possono sempre promuovere la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni e associazioni che li rappresentano relativamente a provvedimenti di interesse dellintera cittadinanza o di parti della stessa.
2. Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma e potranno essere attuate anche nei confronti di cittadini che abbiano compiuto quattordici anni di età.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
4. Le risultanze delle consultazioni di cui al presente articolo non vincolano gli organi comunali, ma di esse dovrà essere dato atto nei provvedimenti in relazione ai quali furono promosse.
5. La consultazione è obbligatoria relativamente ai comitati di quartiere e di frazione, anche spontanei e di libera costituzione e regolarmente costituiti, comunque rappresentativi della popolazione interessata e riconosciuti dal Consiglio Comunale, in occasione dellapprovazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
6. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione dei quartieri e delle frazioni e di altre forme associative.
Articolo 68
Gestione di servizi in forma associata
1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Presidente del Consiglio che ne riferisce al Consiglio stesso a norma di Regolamento.
Articolo 69
Consulta permanente dei cittadini stranieri
1. Il Comune promuove listituzione di una Consulta permanente dei cittadini stranieri ed apolidi residenti, quale organismo di partecipazione allAmministrazione locale che promuove e favorisce il rapporto sociale e culturale con le diverse etnie residenti.
2. La Consulta è composta dai rappresentanti delle diverse etnie residenti, democraticamente eletti dai cittadini stranieri residenti a Bra.
3. Un apposito Regolamento fornirà la disciplina relativa allelezione dei componenti della Consulta, determinerà le loro specifiche competenze ed i requisiti per farne parte, stabilirà le funzioni della Consulta e le norme cui dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività.
CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI
Articolo 70
Istanze
1. I cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, che ne abbiano interesse, possono, in forma singola o associata, presentare istanze al Sindaco, intese ad ottenere lemanazione di un atto della Pubblica Amministrazione.
2. Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge ed indicare un domicilio nel Comune per la risposta.
3. Il Sindaco è tenuto a rispondere alle istanze entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.
4. La risposta deve essere resa per iscritto al domicilio di cui al comma 2.
Articolo 71
Petizioni
1. I singoli cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune, o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, o associati, possono presentare petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale, in relazione alle rispettive competenze, dirette a porre alla loro attenzione questioni di interesse collettivo e sollecitarne lintervento.
2. Ai fini delle procedure e delle garanzie del presente articolo, le petizioni debbono essere sottoscritte, con firma autenticata, nelle forme di legge, da un numero di cittadini, come sopra definiti, non inferiore a cento. Esse devono contenere lindicazione del nominativo e indirizzo di uno dei proponenti, nonché lindicazione di un domicilio nel Comune, cui inviare le relative comunicazioni.
3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio sottopongono entro trenta giorni alla Giunta Comunale e alla conferenza dei Capi Gruppo, secondo le rispettive competenze, le petizioni pervenute per verificarne lammissibilità, che deve essere dichiarata entro trenta giorni.
4. Nei successivi sessanta giorni dalla verifica, se le petizioni sono state giudicate ammissibili, devono essere sottoposte allesame dellorgano cui sono dirette, che provvede al loro esame entro sessanta giorni dalla ricezione ed esprime le proprie determinazioni con atto deliberativo, da comunicarsi al domiciliatario dei proponenti.
5. Allorché la petizione non venga ritenuta ammissibile e se ne disponga larchiviazione, deve essere data comunicazione al domiciliatario dei proponenti con lindicazione delle ragioni che ne hanno determinato larchiviazione.
Articolo 72
Proposte
1. Per proposta deve intendersi liniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale che si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. Sono escluse dallesercizio del diritto diniziativa le seguenti materie:
a) revisione della Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazione e nomine.
3. Per la presentazione delle proposte valgono le modalità e le procedure di cui allart. 71 Petizioni.
4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa.
5. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria Comunale.
Articolo 73
Referendum
1. E ammesso il referendum consultivo relativamente a materie di esclusiva competenza comunale; il referendum è volto a realizzare il confronto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e lattività degli organi comunali.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti;
f) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi;
g) oggetti che siano già sottoposti a consultazione referendaria nellultimo quadriennio.
3. Il referendum è indetto quando lo richiedono almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero su iniziativa dei due terzi del Consiglio Comunale.
4. Sullammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. La richiesta di referendum deve essere presentata tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dellanno successivo.
6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Articolo 74
Effetti del referendum consultivo
1. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume i conseguenti provvedimenti deliberativi.
4. Il mancato recepimento dellesito della consultazione referendaria deve essere deliberato, con congrua motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Articolo 75
Disciplina del referendum
1. Le norme per lattuazione del referendum consultivo sono stabilite nellapposito regolamento.
Articolo 76
Azione popolare
1. Lazione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dellEnte.
2. La Giunta Comunale, in base allordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi proposti dall elettore.
Articolo 77
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dellAmministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o individuati nel Regolamento di cui allart. 78.
Articolo 78
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con lapposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso lamministrazione;
d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività dell Amministrazione.
3. Ad ulteriore tutela dei cittadini, ai sensi dellart. 12 del Decreto Legislativo n. 29/93, è istituito nel Comune di Bra lUfficio per le relazioni col pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni .
Articolo 79
Registro dei reclami
1. Presso la Segreteria Generale del Comune è tenuto a disposizione del pubblico il registro dei reclami.
2. I reclami debbono essere sottoscritti e circostanziati. Entro sessanta giorni dalla presentazione il Segretario Generale, o il Funzionario appositamente incaricato, è tenuto a rispondere al reclamo presentato.
3. Del numero dei reclami pervenuti durante lanno, la Giunta dà informazione al Consiglio nel rendiconto di attività.
Articolo 80
Diritto di partecipazione al procedimento
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che lAmministrazione ha lobbligo di esaminare, qualora siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo.
Articolo 81
Comunicazione dellavvio del procedimento
1. Il Comune deve dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti di cui allart.7, comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lufficio e la persona responsabili del procedimento;
b) loggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 82
Svolgimento dellazione amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nellambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
CAPO II
SERVIZI
Articolo 83
Istituzioni
1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni.
2. Gli organi di gestione delle istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore.
3. Le istituzioni saranno costituite dal Consiglio Comunale con appositi atti che dovranno contenere il Regolamento dellistituzione e apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
Articolo 84
Consiglio di Amministrazione
e Presidente delle Istituzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione dell Istituzione è composto dal Presidente e dal numero di componenti previsti nel regolamento; essi sono nominati dal Sindaco al di fuori della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale e dotate di particolare competenza da valutarsi in ragione delle funzioni svolte dall Istituzione, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dellart. 29 del presente Statuto.
2. Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.
3. Il Consiglio di Amministrazione detta gli indirizzi generali dellIstituzione; delibera, nellambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, approva il conto consuntivo.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, coordina lattività con quella del Comune. Il Presidente può, in via durgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva alladozione.
5. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo, sono sottoposti alle approvazioni del Consiglio Comunale.
Articolo 85
Direttore Generale dellIstituzione
1. Il Direttore dell Istituzione è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Direttore partecipa con funzioni di Segretario alle sedute del Consiglio dAmministrazione; formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del suo Presidente, dirige tutta lattività dell Istituzione, è il responsabile del personale e garantisce la funzionalità dei servizi.
CAPO III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Articolo 86
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 87
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio di funzioni secondo le norme previste dagli articoli 31 e 114 del D.Lgs.267/2000.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8 - 9 -10 dell art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dellart. 42 del D.Lgs.267/2000.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Articolo 88
Unione di Comuni
1. Il Comune può costituire ununione con altri Comuni contermini per lesercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Latto costitutivo ed il regolamento dellunione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente del1unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dellunione.
4. Il regolamento dellunione:
a) può prevedere che il Consiglio dellunione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
b) contiene lindicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dellunione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
Articolo 89
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, 1azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall articolo 34 del D.Lgs.267/2000 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
TITOLO V°
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
CAPO I
NORME GENERALI SULLORGANIZZAZIONE DELLENTE
Articolo 90
Principi e criteri organizzativi
1. Nellambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, gli Uffici e Servizi del Comune di Bra sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dellazione amministrativa. Vige altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.
2. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione lautonomia, funzionalità efficacia, efficienza ed economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nellerogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il contemperamento dellutilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.
Articolo 91
Regolamenti di organizzazione
1. Lordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con uno o più regolamenti, adottati in conformità alla legge ed allo statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano: la dotazione organica, lassetto delle strutture organizzative, lesercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto allautonomia regolamentare dellEnte.
2. Nel presente titolo, il riferimento generico al regolamento si intende di volta in volta effettuato relativamente alle rispettive norme regolamentari di cui al primo comma.
Articolo 92
Articolazione generale della struttura
1. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Ripartizioni, Servizi ed Uffici. Il Regolamento determina le modalità di definizione e variazione delle suddette strutture; può altresì prevedere altre forme di struttura flessibili, temporanee o di staff, anche intersettoriali.
Art. 93
Controlli interni
1. Il Comune, con specifiche norme regolamentari e provvedimenti organizzativi individua strumenti e metodologie adeguati per:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
CAPO II
FUNZIONI DI DIREZIONE
Art 94
Il Segretario Generale
1. Il Comune è dotato di un Segretario generale, dirigente pubblico dipendente dallapposita Agenzia autonoma per la gestione dellAlbo dei segretari comunali e provinciali, prevista dalla legge. Egli è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge medesima. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è regolato da norme contrattuali collettive e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
2. Il Segretario svolge lattività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco, in tutto o in parte, le funzioni di Direttore Generale, qualora tale figura non sia stata diversamente nominata.
Art. 95
Il Vice Segretario Generale
1. Uno dei dirigenti del Comune svolge le funzioni di Vice Segretario generale. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nellesercizio delle sue funzioni. In caso di vacanza del posto, di assenza, anche breve, o impedimento del Segretario, lo sostituisce nelle funzioni.
2. I criteri di individuazione del Vice Segretario tra i dirigenti del Comune, nonché le modalità attraverso le quali vengono formalizzate le sostituzioni del Segretario titolare, sono disciplinate dalla legge, dalle norme contrattuali collettive, dal regolamento e dalle disposizioni dettate dallAgenzia autonoma dei segretari comunali.
Art. 96
Il Direttore generale
1. Il Sindaco può nominare, secondo le forme previste dalla legge e dal regolamento, un Direttore Generale. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con lAmministrazione. I criteri e le modalità di individuazione e di nomina del Direttore Generale sono disciplinate dal regolamento nel rispetto delle norme legislative. Può altresì trovare applicazione il comma 3 del precedente articolo 94 Segretario Generale.
2. Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
* dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
* sovrintende alla gestione complessiva dellente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, coordinandone lattività;
* predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
* predispone il piano esecutivo di gestione, da sottoporre allapprovazione della Giunta;
* formula proposte per migliorare lassetto organizzativo del personale;
* può assumere la direzione di Ripartizioni o unità organizzative autonome, per le quali si evidenziasse limpossibilità di utilizzazione, anche temporanea, degli strumenti regolamentari di nomina;
* esercita ogni altra competenza prevista dal regolamento o conferita dal Sindaco.
* il Direttore generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato dallincarico mediante revoca o risoluzione di contratto, nei casi e con le modalità previste dalla legge, dalle norme contrattuali collettive e dal regolamento.
Art. 97
La Dirigenza
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei Dirigenti del Comune sono regolati da norme contrattuali collettive nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
2. I Dirigenti sono preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dellEnte. Agli stessi possono essere inoltre conferiti particolari incarichi di studio, ricerca, ispezione, consulenza e progettazione. Essi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, lottimale gestione delle risorse loro assegnate per lattuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
3. Il Dirigente risponde nei confronti degli organi di direzione politica dellattività svolta ed in particolare:
* del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
* dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale di propria competenza;
* della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse assegnate;
* della validità, correttezza e regolarità tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
* del buon andamento e della economicità della gestione.
4. Spettano ai Dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative loro affidate, tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lEnte verso lesterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, nonché gli altri atti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. Lassegnazione degli incarichi di direzione è temporanea e revocabile. Essa viene effettuata dal Sindaco nei confronti di dirigenti di ruolo ovvero assunti con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e di contratto. Le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione sono disciplinati dalle norme regolamentari e contrattuali collettive. Lincarico di direzione è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Esso può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco nei casi disciplinati dalle norme di legge e dal contratto collettivo di lavoro.
Lincarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.
6. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle relative norme generali, i casi in cui la responsabilità dirigenziale, in caso di vacanza del posto, può essere assegnata ad interim.
7 . Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali viene costituita la Conferenza dei Dirigenti, composta da tutti i Dirigenti dellEnte, a tempo indeterminato o determinato. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine allassetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Le norme di dettaglio sulle competenze specifiche e sul funzionamento della Conferenza sono stabilite dal regolamento, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.
CAPO III
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE
Art. 98
Contratti a tempo determinato per qualifiche
dirigenziali o di alta
specializzazione
1. LAmministrazione comunale, in osservanza della previsione legislativa, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Lincarico è conferito dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a quello del proprio mandato. I criteri e le modalità di scelta, le caratteristiche ed i contenuti dei contratti di cui sopra devono essere previsti dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme legislative e statutarie.
2. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi può anche prevedere, nellambito delle facoltà concesse dalla legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 99
Altre collaborazioni professionali
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati è possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, oppure, per esigenze alle quali non si possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dalle norme generali in materia e secondo le modalità indicate dalle norme regolamentari.
2. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventiva autorizzazione dallAmministrazione di appartenenza ed osservare le vigenti disposizioni normative, concernenti la comunicazione allAmministrazione di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica dellincarico affidato e degli emolumenti corrisposti.
CAPO IV
PERSONALE
Art. 100
Il rapporto di lavoro
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale non dirigenziale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive di lavoro nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge. Nellambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altre fonti normative consentano il rilascio di specifica autorizzazione. La disciplina della materia è demandata ad apposita regolamentazione.
Art. 101
Dotazione organica e inquadramento
1. La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di lavoro di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. Lapprovazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle compatibilità economiche, previo lespletamento delle procedure previste dalle relative norme legislative e regolamentari.
2. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica. Il regolamento disciplina le modalità dellassegnazione della dotazione organica alle strutture dellente, nonché delle unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto dellinquadramento contrattuale, sulla base delle esigenze connesse con lattuazione dei programmi dellAmministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.
Art. 102
Responsabilità del personale
1. LAmministrazione comunale adotta il codice di comportamento del personale dellente. Ogni dipendente, nellambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri dufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e dalle disposizioni del suddetto codice e del Dirigente competente. La violazione di tali norme integra, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.
2. La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge e contrattuali. La responsabilità dei procedimenti è affidata allUfficio individuato secondo apposita norma regolamentare.
Art. 103
Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali, regolate da apposite norme legislative e contrattuali, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
TITOLO VI
RESPONSABILITA
CAPO I
RESPONSABILITA
Articolo 104
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte del Conti, competente per territorio, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Direttore Generale, al Segretario e/ o ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Articolo 105
Responsabilità verso i terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che lamministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dellamministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale dellatto il proprio dissenso
Articolo 106
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Articolo 107
Responsabilità dirigenziali
1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
A tali fini, al Direttore Generale rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dellEnte, a eccezione del Segretario del Comune, secondo quanto previsto dalle norme precedenti.
2. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dellart. 49 del D.Lgs. 267/2000, e del presente Statuto.
Articolo 108
Prescrizione dellazione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dellazione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
CAPO II
PARERI
Articolo 109
Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di
deliberazioni
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione .
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
CAPO III
DIFESA IN GIUDIZIO
Articolo 110
Tutela dei propri diritti
1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con lEnte.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 111
Norme di rinvio
1. Lattività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente
Articolo112
Autonomia finanziaria
1. Il Comune, nell ambito dell autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.
Articolo 113
La programmazione economica e finanziaria
1. La programmazione dellattività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio di previsione per lanno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dunità, annualità, delluniversalità, dellintegrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Articolo 114
Gestione del bilancio
1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all approvazione del Consiglio.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Articolo 115
Controllo dei risultati
1. Il Comune svolge lattività di controllo di gestione per verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di programmazione.
2. Il Consiglio Comunale elegge con le modalità previste dalla vigente normativa il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Al controllo della gestione collabora inoltre il Collegio dei Revisori, con le competenze ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
Articolo 116
Appalti e contratti
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti
TITOLO VIII
RAPPPORTI CON ALTRI ENTI
CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Articolo 117
Partecipazione alla programmazione
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dellattività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.
Articolo 118
Lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per lesercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nellambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che di norma deve assicurare la copertura dei relativi oneri.
Articolo 119
La Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che di norma deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nellattività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Articolo 120
La Provincia
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nellambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
Articolo 121
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Articolo 122
Pareri obbligatori
1. I pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini delle programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, saranno acquisiti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 123
Modificazioni e abrogazione dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui allart. 6, comma 3 del D.Lgs 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta lapprovazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o labrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento con la quale è stata respinta.
Articolo 124
Adozione dei regolamenti
1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.
Articolo 125
Violazioni dei Regolamenti Comunali
e sanzioni amministrative
1. Le violazioni dei Regolamenti Comunali sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi della vigente normativa e dello Statuto.
2. Il Consiglio Comunale adotta apposito Regolamento per la determinazione degli importi edittali delle sanzioni pecuniarie da applicarsi per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa entità o natura, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
Articolo 126
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso allalbo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra il vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all Albo pretorio comunale.
4. Il Segretario del Comune appone in calce alloriginale dello Statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.