Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 30-3389

Art. 8 comma 2 legge regionale 13 aprile 1995 n. 60; approvazione della dotazione organica dell’A.R.P.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare in via generale, nei termini e per le ragioni di cui in premessa, la dotazione organica dell’A.R.P.A. così come presentata dal Direttore generale dell’Agenzia con nota prot. n. 14657 in data 1 giugno 2001, allegata al presente atto a costituirne parte integrante;

- di stabilire che la copertura della dotazione organica così come sopra approvata non dovrà comportare variazioni in aumento degli stanziamenti dei capitoli iscritti sul bilancio A.R.P.A. (così come approvato con la D.G.R. 11-2363 del 5 marzo 2001), e destinati al finanziamento delle spese di personale a qualunque titolo in forza all’A.R.P.A., fatti ovviamente salvi gli eventuali incrementi di spesa retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti ai rinnovi ovvero agli adeguamenti contrattuali;

- di richiamare la determinazione in data 16 maggio 2001 del Comitato regionale di indirizzo circa le priorità da garantire nell’avvio delle procedure concorsuali;

- di precisare a tal fine che le procedure di assunzione a tempo indeterminato dovranno essere avviate gradualmente ed in concomitanza con la corrispondente riduzione del personale assunto a tempo determinato ovvero dei soggetti titolari di rapporto di lavoro para-subordinato già in forza all’Agenzia alla data del 1 gennaio 2001 al fine di non comportare incrementi di spesa;

- di precisare inoltre che ulteriori procedure concorsuali potranno essere deliberate dal Direttore generale dell’A.R.P.A. ed avviate unicamente e proporzionalmente ad avvenuto accertamento in bilancio delle ulteriori risorse derivanti dal concorso nel finanziamento dell’Agenzia ad opera degli Enti Locali che se ne avvalgono ai sensi della lettera b) dell’art. 17 della legge regionale 60/1995;

- di stabilire che, preliminarmente alla pubblicazione, il bando di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato venga corredato da una relazione attestante la coerenza dello stesso con le prescrizioni adottate con il presente provvedimento e che dovrà essere inviata alla Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60;

- di ribadire infine che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

(omissis)