Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 30-3389
Art. 8 comma 2 legge regionale 13 aprile 1995 n. 60; approvazione della
dotazione organica dellA.R.P.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare in via generale, nei termini e per le ragioni di cui in
premessa, la dotazione organica dellA.R.P.A. così come presentata dal
Direttore generale dellAgenzia con nota prot. n. 14657 in data 1 giugno
2001, allegata al presente atto a costituirne parte integrante;
- di stabilire che la copertura della dotazione organica così come sopra
approvata non dovrà comportare variazioni in aumento degli stanziamenti
dei capitoli iscritti sul bilancio A.R.P.A. (così come approvato con la
D.G.R. 11-2363 del 5 marzo 2001), e destinati al finanziamento delle spese
di personale a qualunque titolo in forza allA.R.P.A., fatti ovviamente
salvi gli eventuali incrementi di spesa retributivi, previdenziali e assicurativi
conseguenti ai rinnovi ovvero agli adeguamenti contrattuali;
- di richiamare la determinazione in data 16 maggio 2001 del Comitato regionale
di indirizzo circa le priorità da garantire nellavvio delle procedure
concorsuali;
- di precisare a tal fine che le procedure di assunzione a tempo indeterminato
dovranno essere avviate gradualmente ed in concomitanza con la corrispondente
riduzione del personale assunto a tempo determinato ovvero dei soggetti
titolari di rapporto di lavoro para-subordinato già in forza allAgenzia
alla data del 1 gennaio 2001 al fine di non comportare incrementi di spesa;
- di precisare inoltre che ulteriori procedure concorsuali potranno essere
deliberate dal Direttore generale dellA.R.P.A. ed avviate unicamente e
proporzionalmente ad avvenuto accertamento in bilancio delle ulteriori
risorse derivanti dal concorso nel finanziamento dellAgenzia ad opera
degli Enti Locali che se ne avvalgono ai sensi della lettera b) dellart.
17 della legge regionale 60/1995;
- di stabilire che, preliminarmente alla pubblicazione, il bando di concorso
per lassunzione di personale a tempo indeterminato venga corredato da
una relazione attestante la coerenza dello stesso con le prescrizioni adottate
con il presente provvedimento e che dovrà essere inviata alla Presidenza
della Giunta regionale ai sensi dellart. 2 della legge regionale 13 aprile
1995 n. 60;
- di ribadire infine che il presente provvedimento non comporta oneri di
spesa per il bilancio regionale.
(omissis)