Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Autorità di Bacino del Fiume Po

Atti del Comitato Istituzionale - Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po. Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il DPR 22 marzo 1974, n.381, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”;

- in particolare, l’art.5 del suddetto Decreto, come modificato dall’art.2 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n.463, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica”;

- il DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce”, integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180 ”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

- in particolare, l’art.1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria deliberazione n.26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995";

- la propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, con cui questo Comitato ha approvato “Criteri di intervento per l’adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico in conformità al decreto - legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267";

- la propria deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”;

- la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detta deliberazione;

- la propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, avente ad oggetto “Deliberazione n.1/99, adottata dal Comitato Istituzionale in data 11 maggio 1999 - Variazioni alla delimitazione delle Fasce fluviali dei torrenti Agogna e Terdoppio in provincia di Novara”;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con il DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce”, integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione’” sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio del bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia, per i territori interessati, fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, nonché dell’asta del Po fino all’incile del Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone all’art.1, comma 1, come sostituito dall’art.9, comma 1 del Decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, che “entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 (termine successivamente anticipato al 30 aprile 2001 dall’art.1bis della legge 365/2000), le autorità di bacino di rilievo nazionale....adottano.....piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”;

- con DPCM 29 settembre 1998 è stato adottato un “atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180 ”, il quale contiene indirizzi e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;

- con propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, questo Comitato ha approvato i “criteri di intervento per l’adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico in conformità al decreto - legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267", definendo in tal modo le linee d’azione per l’adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n.267/1998;

- con successiva deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell’art.18 comma 1 della legge 183/1989, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI);

- successivamente, con propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, questo Comitato ha disposto variazioni alle delimitazioni, adottate con la suddetta deliberazione n.1/1999, delle Fasce fluviali A, B e C dei torrenti Agogna e Terdoppio, in provincia di Novara, sottoponendo nel contempo a misure temporanee di salvaguardia le aree delimitate da apposito segno grafico nelle planimetrie allegate alla stessa deliberazione n.10;

- con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999 questo Comitato ha approvato, ai sensi dell’art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1999, il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate;

- ai sensi del già citato articolo 18 della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a dare notizia dell’adozione del Progetto di PAI sui propri Bollettini Ufficiali, con le indicazioni prescritte dal comma 3 del medesimo articolo 18;

- i soggetti interessati hanno proceduto ad inoltrare osservazioni sul menzionato Progetto di PAI alle Regioni ed alla Provincia autonoma di Trento territorialmente competenti, affinché queste ultime potessero esprimersi su dette osservazioni e formulare i rispettivi pareri sul Progetto medesimo;

- nel corso del suddetto procedimento, disciplinato dal più volte richiamato art.18 della legge n.183/1989, è entrato in vigore il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, il quale dispone all’art.1bis, comma 2, che “l’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili........entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- il medesimo articolo, ai successivi commi 3 e 4, integrando la procedura di adozione di Piano prevista dall’art.18 della legge 183/1989, stabilisce che “ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica....alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino” e che “la conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. Il comitato istituzionale.....sulla base dell’unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano”;

- in ottemperanza alla procedura risultante dal combinato disposto dell’art.18 della legge 183/1989 e dell’art.1bis della legge 365/2000, le Regioni hanno provveduto alla convocazione delle Conferenze programmatiche previste dal comma 3 del suddetto art.1bis.; dette Conferenze si sono svolte in numero di quaranta, articolate sia per sezioni provinciali che per circondari di Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- il PAI viene redatto, ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, quale Piano stralcio del piano di bacino del fiume Po;

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- come specificato nei documenti costituenti il Piano stesso, l’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale verrà adottata una separata deliberazione;

- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI e nella relativa regolamentazione sono garantite, ai sensi dell’art.17, comma 6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l’interrelazione dei contenuti con le fasi successive di pianificazione;

- il Progetto di PAI adottato da questo Comitato con la deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, contiene, tra l’altro, l’elaborato n.2, “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, nel quale sono state delimitate le aree in dissesto;

- il PAI allegato contiene inoltre, al Titolo II delle norme di attuazione, “Norme per le Fasce fluviali” con cui si estendono la delimitazione e la normazione delle Fasce fluviali, contenute nel PSFF, al rimanente reticolo idrografico del bacino del fiume Po;

- con la deliberazione n.1/1999, di adozione del Progetto di PAI, questo Comitato ha adottato, per le aree in dissesto e per le fasce fluviali menzionate in precedenza, misure cautelari e di salvaguardia;

- in base all’art.1 della citata legge 267/1998, il PAI deve contenere, tra l’altro, l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico;

- l’art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1998 ha previsto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale, derogando alle procedure della legge 183/1989, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali

- in ottemperanza della suddetta norma, questo Comitato Istituzionale ha approvato, con propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, il citato Piano straordinario, contenente in particolare la individuazione e perimetrazione di aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, adottando contestualmente misure di salvaguardia per dette aree;

- ai sensi del citato art.1, comma 1bis della legge 267/1998, qualora le suddette misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei Piani stralcio di cui all’art.17, comma 6ter della legge n.183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani;

- per i territori dei Comuni assoggettati al DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce”, integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione’” sono state dettagliatamente analizzate, tramite i citati provvedimenti, le condizioni di rischio di quel bacino ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali;

- ai sensi dell’art.18, comma 9, della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di PAI ad esse presentate dai soggetti interessati;

- successivamente, le Conferenze programmatiche convocate dalle Regioni ai sensi dell’art.1bis della legge 365/2000 hanno provveduto, ai sensi del comma 4 di detto articolo, ad esprimere pareri sul Progetto di PAI, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente e dei relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti; detti pareri, che tengono luogo di quelli previsti dall’art.18, comma 9, della legge n.183/1989, sono stati successivamente trasmessi a questo Comitato Istituzionale e sono stati inseriti in un apposito allegato (allegato “A”), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- a seguito dei pareri delle Conferenze programmatiche citate in precedenza, è stata predisposta l’allegata proposta di PAI, contenente le modifiche normative e cartografiche enunciate nella relazione di cui all’Allegato 3 dell’elaborato 1 del PAI medesimo, nonché l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e di perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia;

- in particolare, il PAI individua quali aree a rischio idrogeologico quelle previamente individuate e perimetrate dal suddetto Piano straordinario, nonché quelle che risultano tali in base ai pareri espressi dalle Conferenze programmatiche e dalle osservazioni degli interessati;

- per le aree in dissesto non classificate ad elevato rischio idrogeologico e non ancora perimetrate si rende necessaria l’adozione di prescrizioni idonee a permettere l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni del PAI ai sensi della legge 183/1989, prevedendo contestualmente tempi e modalità per accertamenti di carattere puntuale che si rendano eventualmente necessari;

- a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000, si sono resi necessari approfondimenti di studio che hanno portato alla ridefinizione delle condizioni di rischio e delle linee di intervento ad esse conseguenti, così come rappresentato nell’allegato 1 della relazione generale;

- si rende necessario prevedere che nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di Progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche i Comuni interessati, in sede di adeguamento dei loro strumenti urbanistici al PAI, siano tenuti ad effettuare, in via prioritaria e sulla base delle condizioni di pericolosità esistente, un’idonea verifica circa la necessità di applicare in tutto o in parte, fino all’avvenuta esecuzione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relative alla Fascia B e che tale verifica vada effettuata, entro il termine fissato dall’art.17, comma 6 della legge 183/1989, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi della medesima disposizione di legge;

- in ordine all’applicazione dell’art.9 delle Norme di attuazione del PAI appare opportuno procedere, sulla base delle risultanze delle Conferenze programmatiche, ad una prima integrazione della cartografia del dissesto a scala comunale per la parte relativa alle eventuali ulteriori aree in dissesto da sottoporre alla disciplina di cui al medesimo art.9;

- la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha approvato, con deliberazione di Giunta 11 dicembre 2000 n.4268, le istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione all’evento alluvionale del mese di ottobre 2000, stabilendo norme di uso restrittive sia per le aree dissestate durante l’evento sia per quelle delimitate nella cartografia di cui all’Elaborato n.2 del PAI (intitolato “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”), fino a quando non siano redatte oppure aggiornate le cartografie delle aree a rischio idrogeologico ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

ACQUISITI

- i pareri sul Progetto di PAI delle Conferenze programmatiche di cui all’art.1bis del decreto legge 12 ottobre 2000 n.279, come convertito dalla legge 11 dicembre 2000 n.365, indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e costitutiva della presente deliberazione, i quali sono stati espressi anche sulla base delle osservazioni di cui all’art.18, comma 8 della legge 183/1989 e dei relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti;

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, nel corso delle sedute del 13 marzo, 27 marzo, 10 aprile e 19 aprile 2001, in relazione al PAI adottando;

RITENUTO

di adottare l’allegato Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po, tenendo conto anche dei suddetti pareri espressi dalle Conferenze programmatiche;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

E’ adottato, ai sensi dell’art.18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n,183, nonché dell’art.1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267 e dell’art.1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n.365, il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente denominato PAI), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Il PAI si compone degli elaborati già costituenti il Progetto di PAI adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 dell’11 maggio 1999, nonché delle modifiche ed integrazioni, di seguito indicate tra parentesi quadra, successivamente apportate ai sensi delle norme di cui al comma precedente, tenendo conto dei pareri delle Conferenze programmatiche:

1. Relazione generale - Relazione di sintesi.

- Allegato 1: Analisi dei principali punti critici - Strategie di intervento [revisione dei nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000];

- Allegato 2: Programma finanziario;

- [Allegato 3: Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate].

2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo.

- Allegato 1: Elenco dei Comuni per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione) [con revisioni];

- Allegato 2: Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale;

- Allegato 3: Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo;

- Allegato 4: Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui all’allegata Tabella I, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione].

3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico.

3.1 Asta Po;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 - Navigazione interna.

3.2 Mincio, Oglio, Adda sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna.

3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia.

3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro.

3.5 Arno, Rile, Tenore;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000.

3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna);

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000.

4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e ambientali.

5. Quaderno delle opere tipo.

6. Cartografia di Piano.

- Tavole 1.1, 1.2, 1.3: Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000);

- Tavole 2.1, 2.2, 2.3: Ambiti fisiografici (scala 1:250.000);

- Tavola 3: Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1.500.000);

- Tavole 4.1, 4.2, 4.3: Geolitologia (scala1:250.000);

- Tavole 5.1, 5.2, 5.3: Sintesi dell’assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d’acqua (scala 1:250.000);

- Tavole 6.1, 6.2, 6.3: Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) [aggiornamento della classificazione dei Comuni];

- Tavole 7.1, 7.2, 7.3: Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico - culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000);

- Tavole 8.1, 8.2, 8.3: Sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali (scala 1:250.000);

- Tavole 9.1, 9.2, 9.3: Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000);

7. Norme di attuazione

- Titolo I - Norme generali per l’assetto della rete idrografica e dei versanti [aggiornamento];

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l’intero territorio comunale;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto.

- Titolo II - Norme per le fasce fluviali [aggiornamento];

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 al Titolo II - Corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali;

Allegato (fare riferimento al file PDF) 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali.

- Titolo III - Derivazione di acque pubbliche e attuazione dell’art.8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n.102 [aggiornamento];

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda sopralacuale [rettifica dei cartogrammi].

- [Titolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato].

- [Allegato alle Norme di attuazione - Direttive tecniche di cui all’allegata Tabella IV, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione].

8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali:

- n.25 tavole in scala 1:50.000;

- n.127 tavole in scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui all’allegata Tabella II, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione];

- n.80 tavole in scala 1:10.000 [con modifiche alle tavole di cui all’allegata Tabella III, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione].

9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

ART.2

Fatto salvo quanto previsto dall’art.1, commi 13 e 14 delle Norme di attuazione del PAI, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 della legge 183/1989, in seguito all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI, rivestono carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni contenute nelle seguenti Norme di attuazione del Piano medesimo: art.1, commi 5 e 6; art.9 (limitatamente alla fattispecie di cui al successivo articolo 3); art.10; art.11; art.12; art.19; art.19bis; art.22; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art.41; tutte gli articoli del Titolo IV.

Dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente deliberazione.

Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n.225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n,180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ART.3

Per le aree in dissesto delimitate ed indicate con apposito segno grafico 1 nell’Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000) e nell’Allegato 4.2 (Perimetrazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1: 10.000/1:5.000) dell’elaborato n.2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, ai sensi dell’art.17, comma 6 della citata legge 183/1989, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI medesimo sulla Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico, nel rispetto delle norme degli articoli 9 e 18 dell’elaborato 7 del PAI (“Norme di attuazione”). Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all’adeguamento provvedono d’ufficio le Regioni.

(1) Detto segno grafico è costituito da una bandierina di colore giallo.

ART.4

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, le aree di cui all’articolo precedente sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il contenuto dell’art.9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine, fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell’art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l’autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosità rilevata dal Piano.

ART.5

Per le aree in dissesto di cui all’allegato 4 dell’elaborato 2 del PAI nonché per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale formulata entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della presente deliberazione e tenuto conto delle determinazioni delle Conferenze programmatiche, provvede a deliberare le ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell’integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano.

ART.6

Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente art.4 le Regioni, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del PAI, trasmettono all’Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell’elaborato n.2 dello stesso (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”) risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai comuni ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del PAI medesimo.

Entro i tre mesi successivi, l’Autorità di bacino provvede al suddetto aggiornamento, secondo la procedura di cui all’art.1, comma 10 delle citate Norme di attuazione, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Fino alla pubblicazione dell’aggiornamento operato dall’Autorità di bacino, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.

Successivamente alle intervenute pubblicazioni, i Comuni che non abbiano provveduto all’adozione delle varianti di adeguamento ai sensi dell’art.18 delle Norme di attuazione del PAI sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art.9 delle Norme medesime.

ART.7

Alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all’art.1, comma 1bis del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267, comprese nell’Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell’elaborato n.2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” si applica il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI “Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato”.

ART.8

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, nelle aree di cui all’articolo precedente continuano ad applicarsi, le misure di salvaguardia di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989 già adottate da questo Comitato, ai sensi dell’art.1, comma 1bis della citata legge 267/1998, mediante il Piano straordinario approvato con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999.

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, nelle ulteriori aree a rischio idrogeologico molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il contenuto delle “Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato” di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell’art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l’autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di rischio rilevata dal Piano.

ART.9

Le delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano, per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998.

Le disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell’art.1, comma 5 delle Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.

ART.10

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, per le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di salvaguardia di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989 limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41.

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al comma precedente.

ART.11

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n.279/2000, come modificato dalla legge di conversione n.365/2000, nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art.17, comma 6 della legge 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art.17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla Fascia B.

ART. 12

Nei territori dei Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce”, così come integrato con DPCM 27 marzo 1998, “Modificazioni al DPCM 7 dicembre 1995, recante (Schema previsionale e programmatico del bacino del fiume Toce( - revisione e modifica delle norme di attuazione” continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli artt.10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la scadenza di cui all’art.6 della presente deliberazione.

Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art.9 delle Norme di attuazione del PAI.

ART. 13

Fino all’adeguamento di cui all’art.18 delle Norme di attuazione del PAI, per il territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta si applicano, in luogo delle misure di cui agli artt.2, 3, 4, 5 e 10 della presente deliberazione ed in quanto più restrittive delle stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n.4268 in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso.

ART.14

Entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione il Comitato Istituzionale, su proposta formulata dal Segretario Generale, provvede ad adottare con propria deliberazione il Programma Triennale di Intervento ai sensi dell’art.21 della legge 18 maggio 1989, n.183.

Il Programma di cui al primo comma contiene gli interventi urgenti necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori individuati dal PAI e caratterizzati da condizioni di rischio idraulico e idrogeologico molto elevato ed elevato, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e del territorio.

ART.15

Copia della presente deliberazione, con l’allegato elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.

Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa.

Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

I Sindaci suddetti sono altresì tenuti a trasmettere alle Regioni la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

ART.16

Entro dodici mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, l’Autorità di bacino, provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento; detto testo sarà sottoposto al Comitato Istituzionale per l’approvazione.

Il Segretario Generale Il Presidente
Roberto Passino Valerio Calzolaio

AVVERTENZA: Gli atti e gli elaborati adottati con la deliberazione sopra riportata e allegati alla medesima sono consultabili presso la Direzione Difesa del suolo della Regione Piemonte, Via Petrarca 44, Torino, oltre che presso la sede dell’Autorità di Bacino del fiume Po, Via Garibaldi 75, Parma.