Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Legge regionale 16 luglio 2001, n. 13.
Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale
in societa partecipate in liquidazione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Al fine di evitare lapertura di procedure concorsuali in capo alla
PAPAC S.p.A. *, EC.BIC S.p.A., PROMARK S.p.A., e allo scopo quindi di preservare,
quale indispensabile presupposto per una migliore efficacia gestionale,
laffidamento dei terzi nella solvibilita delle imprese in cui la Regione
ha una diretta partecipazione, possono essere autorizzati durante la fase
liquidatoria, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge,
conferimenti in conto capitale nelle predette società.
Art. 2.
(Limiti e condizioni)
1. I conferimenti sono autorizzati a condizione che:
a) risultino indispensabili per ovviare alla manifesta insufficienza dei
fondi disponibili rispetto ai debiti sociali;
b) risultino proporzionali alla quota azionaria posseduta e calcolati su
un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a soddisfare linsieme
delle pretese creditorie;
c) i soci disponibili al conferimento rappresentino almeno la meta del
capitale sociale;
d) leffettivo versamento sia subordinato alla previa adesione dei creditori
al rimborso del credito nella misura resasi concretamente possibile;
e) risultino prodromici alla fine delle operazioni di liquidazione ed alla
conseguente estinzione della societa che dovra intervenire entro lesercizio
successivo a quello in cui viene effettuato il conferimento.
Art. 3.
(Competenza)
1. Verificata la sussistenza delle condizioni di cui allarticolo 2, la
Giunta regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei necessari
elementi conoscitivi e valutativi, se effettuare i conferimenti, stabilendone
lammontare nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge. Della decisione
viene data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
2. I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti richiesti
ai sensi del comma 1 ovvero, effettuati i conferimenti, non rispettano
il termine di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e) sono revocati dallAssemblea
o, qualora la Regione non esprima da sola i voti sufficienti, sono proposti
per la revoca.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata, per lanno finanziario
2001, la spesa di lire 500 milioni.
2. Allonere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di
previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per lanno
finanziario 2001, di apposito capitolo con la seguente denominazione: Oneri
relativi a conferimenti in conto capitale in societa partecipate in liquidazione
e avente dotazione di pari importo.
3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione
delle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio di previsione 2001.
4. Agli oneri che, per effetto dellesercizio della facolta di cui allarticolo
3, dovessero eventualmente derivare a carico degli esercizi successivi
si fara fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2001
Enzo Ghigo
* Si precisa che la PAPAC S.r.l. (e non S.p.A.) risulta, nel frattempo,
estinta.