Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Legge regionale 16 luglio 2001, n. 15.

Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Potenziamento)

1. Il potenziamento consiste nell’aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun Comune al fine del rilascio del relativo provvedimento.

2. L’autorizzazione al potenziamento è rilasciata dal Comune ove è localizzato l’impianto.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 luglio 2001

Enzo Ghigo