Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Legge regionale 16 luglio 2001, n. 15.
Sostituzione dellarticolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n.
8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti per autotrazione).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo
programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
per autotrazione), è sostituito dal seguente:
Art. 12. (Potenziamento)
1. Il potenziamento consiste nellaggiunta, in un impianto esistente ed
in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di
nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Il potenziamento
non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun
Comune al fine del rilascio del relativo provvedimento.
2. Lautorizzazione al potenziamento è rilasciata dal Comune ove è localizzato
limpianto..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2001
Enzo Ghigo