Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 59 - 3536

Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il Programma degli interventi di cui all’art.18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante, ad aggiornamento e modifica del programma approvato con DGR n° 35-428 del 10/7/2000.

Il programma prevede, tra l’altro, che ove la dotazione finanziaria del presente intervento risulti insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, è data facoltà all’Amministrazione di ridurre in misura percentuale uguale per tutti i soggetti il contributo previsto, oppure di prevedere la possibilità di concedere l’intervento agevolativo alle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2002 , ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse sono utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

Nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa a contributo ha la facoltà di sostituire a sé medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione del contributo purchè non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

(omissis)

Allegato

Programma degli Interventi al sensi della Legge Regionale n°21/97 e s.m.i., artt.16 e 18.

ANNO 2001

Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani

I. Ambiti di intervento:

1) Comuni sede di imprese beneficiarie dei contributi a valere sui programmi di intervento 1999 e 2000 esclusivamente per gli interventi localizzativi di completamento funzionale nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi predetti.

2) Altre aree dei Piemonte con l’esclusione di quelle ubicate nelle seguenti zone:

* Aree obiettivo 2 di cui al DOCUP ai sensi del Regolamento CEE n° l260/99.

* Le domande di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di sostegno transitorio (Phasing

Out) individuati dalla D.G.R. n°2-28061 dei 0610811999 ai sensi dei Regolamento CEE

n°1260/99 sono finanziate solo nel caso in cui le risorse stanziate eccedano il fabbisogno

determinato dalle domande relative ad altre aree, indipendentemente dal punteggio acquisito.

II. Beneficiari

Imprese artigiane singole o associate.

III. Interventi finanziabili

Sono ammessi a contributo gli interventi esecutivi e immediatamente cantierabili all’interno dì aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate in cui siano già localizzate o si localizzino almeno tre imprese.

All’interno dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi non verranno ammessi interventi rilocalizzativi in più di un’area.

IV. Misure e modalità di concessione delle agevolazioni:

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella misura massima dei 40% e verranno erogati nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 dei 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno da parte dei beneficiari che qualsiasi altro aiuto ricevuto soggetto alla regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni.

Per gli interventi localizzativi nei Comuni individuati al paragrafo I comma 1 è riservata una quota dei 20% delle risorse disponibili; nel caso in cui tale riserva restasse in tutto o in parte inutilizzata, le risorse corrispondenti saranno impiegate sulle istanze in graduatoria .

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione in conformità a quanto disposto nel successivo paragrafo V.

In attuazione di quanto previsto al precedente paragrafo III, comma 2 le domande relative ad interventi in più aree dello stesso Comune o in Comuni limitrofi saranno registrate secondo l’ordine cronologico di arrivo, con l’esclusione dalla graduatoria di quelle pervenute successivamente.

Alle domande ammissibili viene attribuito un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

* rilocalizzazione di impresa artigiana ubicata nelle fasce fluviali A, B e C soggette a vincolo così come individuate dalle delibere dell’Autorità di Bacino dei fiume PO;

* dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori);

* nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

* procedure immobiliare di sfratto in corso;

* impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificati dal Comune)

* interventi rilocalizzativi di completamento funzionale nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi 1999 e 2000

Le domande ammissibili sono ordinate in base al punteggio ottenuto, a parità di punteggio è preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione.

Ove la dotazione finanziaria dei presente intervento dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, è data facoltà all’Amministrazione di ridurre in misura percentuale uguale per tutti i soggetti il contributo previsto, oppure di prevedere la possibilità di concedere l’intervento agevolativo alle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2002, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse verranno utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

Nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione dei contributo; purché non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti dei Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

* 30% a concessione opere di urbanizzazione o concessione della unità produttiva;

* 30% al raggiungimento dei 30% dei l’investimento;

* 30% a ultimazione dell’investimento;

* 10% a presentazione dei consuntivo finale di spesa.

I beneficiari devono iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione dei Programma degli interventi, salvo motivata richiesta di proroga e devono concluderli entro 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate coi contributo per un periodo di cinque anni dalla data dì ultimazione dei lavori.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca dei contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità dei progetto, la Regione eroga un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

V. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, sostenuta a partire dal 1/1/2001 relative a:

* terreno;

* opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

* fabbricato (struttura, tamponamenti opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici).

Sono escluse le seguenti spese:

* spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori;

* prestazioni professionali varie ( onorari, parcelle, spese notarili);

* spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione:

* spese relative a lavori in economia;

* spese relative alla realizzazione degli uffici e degli arredi.

VI. Modalità di presentazione della domanda:

I soggetti interessati possono presentare la domanda, corredata della documentazione obbligatoria, a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte ed entro il 30/09/2001.

Le domande, compilate utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione competente e indirizzate a: Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Via XX Settembre 88 - 10122 TORINO, possono essere spedite con raccomandata AR, nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza ai soli fini dei rispetto dei termini di presentazione, o consegnate alla segreteria del citato Settore dalle ore 9.30 alle 12.30 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì. La domanda dovrà essere presentata dal titolare dell’impresa o da un suo delegato munito di apposita delega redatta su carta intestata dell’impresa.

Gli uffici Regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale.

Le domande presentate oltre i termini prescritti non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione specificata in calce al modulo di richiesta di contributo.

Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che sì rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VII. Monitoraggio e valutazione

Ai fini dei monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21197 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.