Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 58 - 3535
Legge Regionale 9 Maggio 1997 n. 21 - Capo IV. Servizi reali e assistenza
tecnica. Approvazione criteri e modalita per la concessione delle provvidenze
finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di
cui allart. 20, Sistemi di qualita e certificazione, art. 21 Assistenza
Tecnica
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
per le considerazioni espresse in premessa
- di approvare il documento di cui allAllegato I, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, contenente Criteri e modalità
per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R.
n. 21/97, suddiviso come segue:
- Titolo I, II e III art. 20 L.R. 21/97 - Sistemi di qualità e certificazione;
- Titolo IV art. 21 L.R.21/97 - Assistenza tecnica.
(omissis)
Allegato
CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 20 e 21 L.R.
21/97
TITOLO I - Sistemi di qualità e certificazione
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO I, Sistemi
di qualità e certificazione Iso 9000, i soggetti indicati nellart. 20,
comma 2, lettera a), L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole
o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente
iscritte allAlbo delle imprese artigiane ed operanti sullintero territorio
regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della
Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti
dalle vigenti normative dellUnione Europea.
Articolo 2
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di
sistemi di qualità Iso 9000 e precisamente:
a) Check up aziendale
b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure
c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)
d) Consulenze per applicazione sistema qualità (fino alla certificazione)
e) Certificazione
f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15°
giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte ed entro il 15.10.2001.
Articolo 4
Le domande devono riguardare interventi già completamente realizzati. La
retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio
dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 5
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione
Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione
Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato
- Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente
alla segreteria dei Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel
qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto
dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute
in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo
regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno
prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa
sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dellindirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Articolo 6
La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo
di cui allart.5, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento
della stessa.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione
che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 7
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo
sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità
delle misure agevolative, titolarità dei soggetto richiedente, completezza
della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla
base dellordine cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo
5.
Articolo 8
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 9
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso
intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% dei costo dellinvestimento
ammesso, al netto dellIva, con un limite massimo di contributo di Lire
15 Milioni (7.746,85 Euro).
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart.2 vengono stabiliti
i seguenti massimali:
a) Check up aziendale: 3.000.000 Lire (1.549,37 Euro)
b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure: 16.200.000 Lire (8.366,60
Euro)
c) Addestramento personale: 6.600.000 Lire (3.408,62 Euro)
d) Consulenze per applicazione sistema qualità: 10.600.000 Lire (5.474,44
Euro)
e) Certificazione: 8.000.000 Lire (4.131,65 Euro)
f) Mantenimento della certificazione: 5.600.000 Lire (2.892,16 Euro)
Il contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul
de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dellimpegno
che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della
regola de minimis non faccia si che limporto complessivo di aiuti erogati
a tale titolo allimpresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un
periodo di 3 anni,
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione
della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo
verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 10
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze
ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo
le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 11
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione
dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in
modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo,
la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al
ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO II - Qualificazione SOA imprese
Articolo 12
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Qualificazione
SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nellart.
20, comma 2 lettera a), L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane
singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte
regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane ed operanti sullintero
territorio regionale esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che
devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione)
ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.
Le imprese devono comunque operare nelle stesse attività economiche ammesse
ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni
settoriali derivanti dalle vigenti normative dellUnione Europea.
Articolo 13
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per lottenimento dellattestazione
di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).
Articolo 14
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15°
giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte ed entro il 15.10.2001.
Articolo 15
Le domande devono riguardare interventi già completamente realizzati. La
retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio
dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 16
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione
Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione
Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato
- Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente
alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel
qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto
dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute
in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo
regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno
prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa
sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dellindirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Articolo 17
La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo
di cui allart.16, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento
della stessa.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione
che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 18
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo
sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità
delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza
della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla
base dellordine cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo
16.
Articolo 19
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 20
H contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso
intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% dei costo dellinvestimento
ammesso, al netto delliva, con un massimale di costo determinato nel seguente
modo:
Contributo Massimo = a + b (massimale in Lire)
a = C/12.500
dove C = somma degli ammontare massimo (in Lire) delle diverse categorie
per le quali si richiede lattestazione SOA
b = (N * 2 + 8) * 800.000
dove N = numero delle categorie per le quali si richiede lattestazione
SOA.
Per i costi di consulenza per lottenimento dellattestazione SOA:
Massimale = 10.000.000 Lire
Il contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul
de minimis (GUCE n. C 68 dei 6.3.96), con formale assunzione dellimpegno
che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della
regola de minimis non faccia si che limporto complessivo di aiuti erogati
a tale titolo allimpresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un
periodo di 3 anni.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione
della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo
verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti
Articolo 21
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo
pagato alla SOA. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni
rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 22
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione
dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in
modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo,
la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al
ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO III - Sistemi di gestione ambientale
Articolo 23
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi
di gestione ambientale e certificazione Iso 14000, i soggetti indicati
nellart. 20, comma 2, lettera a, L.R. 21197, e precisamente le imprese
artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee,
tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane ed operanti
sullintero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse
ai contributi della Legge no 488192, con i medesimi divieti e limitazioni
settoriali derivanti dalle vigenti normative dellUnione Europea.
Articolo 24
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per:
* lintroduzione e lavvio pratico dei sistema di gestione ambientale Iso
14000,
* la certificazione dei sistema,
* laddestramento tecnico dei personale addetto alle funzioni di auditor
interno del sistema di gestione ambientale.
Articolo 25
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15°giorno
successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, ed entro il 27.09.2001.
Articolo 26
Le domande possono riguardare interventi avviati non prima del 1 gennaio
dellanno di presentazione della stessa; per data di avvio si intende quella
dei contratto.
Gli interventi devono essere già definiti, come minimo a livello di preventivo
dettagliato, in ordine alla spesa ammissibile allatto della presentazione
della domanda e devono essere realizzati entro i diciotto mesi successivi
alla data di presentazione.
Entro tale termine dovrà essere prodotta alla Regione Piemonte la documentazione
finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione dellintervento.
Articolo 27
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione
Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione
Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato
- Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente
alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel
qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto
dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute
in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo
regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno
prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa
sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dellindirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Articolo 28
La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo
di cui allart.27 è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento
della stessa nonché della valutazione dellintervento.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione
che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 29
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito
con D.G.R. 40-25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto
dellordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dellammissibilità
formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità
dei soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione
obbligatoria), successivamente sotto il profilo dei merito tecnico-economico
sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:
efficienza
-efficienza complessiva dellintervento;
efficacia
-impatto aziendale dellintervento;
-raggiungimento degli obiettivi;
-settore di attività prioritario;
esecutività
-realizzabilità dellintervento.
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione
distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma
dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo
di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito allintervento. Sulla
base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande
ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute
ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione lordine
cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo 27.
Il Comitato Tecnico può avvalersi, per lesame delle domande, della consulenza
di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi
di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base delle comprovate esperienze
nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o
soggetti richiedenti i contributi in esame.
Articolo 30
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 31
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso
intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% del.costo dellinvestimento
ammesso, al netto delliva, con un limite massimo di contributo di Lire
18 Milioni per intervento (9.296,22 Euro).
Tale contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria
sul de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dellimpegno
che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della
regola de minimis non faccia si che limporto complessivo di aiuti erogati
a tale titolo allimpresa stessa ecceda il limite di 100.000 ECU su un
periodo di 3 anni.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
* acconto pari al 50% del totale allapprovazione della domanda, previa
conferma dellavvio dellintervento da parte dei richiedente;
* saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta
a dimostrazione della realizzazione dellintervento e della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.
Per gli interventi già ultimati allatto della approvazione della domanda,
il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa presentazione
della documentazione prescritta.
Articolo 32
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze
ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo
le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 33
I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione
dellintervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi
in esso contenuti.
Qualora il soggetto beneficiario non realizzi lintervento per il quale
è stato concesso il contributo ovvero non rispetti i tempi di attuazione
e di rendicontazione previsti, come precedentemente richiesto, la Regione
provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al ricupero delle
somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO IV - Assistenza tecnica - Art. 21 L.R. 21/97
Articolo 34
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Assistenza
tecnica, i soggetti indicati nellart. 21, comma 2, lettera b) L.R. 21/97:
Articolo 35
Sono considerati ammissibili a contributo i programmi di Assistenza tecnica
finalizzati alla creazione di siti telematici di servizio comuni a più
imprese artigiane piemontesi (minimo 20) per lintroduzione dell"e-commerce".
Ladesione delle imprese deve essere dichiarata in sede di presentazione
dei progetto. li progetto deve riguardare io svolgimento di attività commerciali
e di transazioni in rete, commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica e connessi sistemi di pagamento. Il progetto per lintroduzione
dell"e-commerce" non deve essere limitato alla costruzione di una vetrina
elettronica ma deve assistere loperatività delle imprese, incidendo sullorganizzazione
aziendale. Dal punto di vista aziendale, l"e-commerce" è rivolto ad ampliare
il bacino di mercato, rendendo meno rilevanti le barriere spaziali, abbassando
i costi di distribuzione e di diffusione dellinformazione e migliorando
il servizio al cliente. li progetto deve avere pertanto caratteristiche
tali da costituire unopportunità interessante per quelle imprese artigiane
che incontrano maggiori vincoli nellaccesso ai mercato.
La domanda deve contenere il progetto dettagliato in ordine agli interventi
ammissibili; i settori dellintervento; finalità ed obiettivi.
Articolo 36
I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste
al precedente Art. 5 del Titolo I, entro il 27.09.2001.
Articolo 37
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute
o da ottenere per lo stesso intervento,viene concesso nella misura massima
del 50% dei costo totale del Programma di Assistenza, al netto delliva
per un importo massimo di contributo di L. 70.000.000.
Articolo 38
Per la valutazione delle domande, le modalità di erogazione dei contributo
e quantaltro non disposto, si rinvia alle disposizioni contenute nel precedente
Titolo III artt. 29 e seguenti per quanto compatibili.
TITOLO V - Norme comuni
Articolo 39
Le risorse stanziate a bilancio per le finalità di cui al presente provvedimento
sono ripartite come segue:
- 80% per gli interventi di cui ai Titoli I, II, III
- 20% per gli interventi al Titolo IV
Le risorse eventualmente non utilizzate a valere su uno dei quattro Titoli
possono essere utilizzate per gli interventi previsti a valere sugli altri
Titoli.
Iso 9000 - Art. 20 L.R.
21197
esecutrici di lavori pubblici-Art.
20 L.R. 21/97
e certificazione Iso 14000
- Art. 20 L.R. 21/97