Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 58 - 3535

Legge Regionale 9 Maggio 1997 n. 21 - Capo IV. Servizi reali e assistenza tecnica. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all’art. 20, Sistemi di qualita’ e certificazione, art. 21 Assistenza Tecnica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

- di approvare il documento di cui all’Allegato I, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente “Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 21/97”, suddiviso come segue:

- Titolo I, II e III art. 20 L.R. 21/97 - Sistemi di qualità e certificazione;

- Titolo IV  art. 21 L.R.21/97 - Assistenza tecnica.

(omissis)

Allegato

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 20 e 21 L.R. 21/97

TITOLO I - Sistemi di qualità e certificazione
Iso 9000 - Art. 20 L.R. 21197

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO I, Sistemi di qualità e certificazione Iso 9000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 2

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di qualità Iso 9000 e precisamente:

a) Check up aziendale

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure

c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

d) Consulenze per applicazione sistema qualità (fino alla certificazione)

e) Certificazione

f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entro il 15.10.2001.

Articolo 4

Le domande devono riguardare interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 5

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria dei Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo di cui all’art.5, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 7

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità dei soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo 5.

Articolo 8

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 9

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% dei costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un limite massimo di contributo di Lire 15 Milioni (7.746,85 Euro).

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.2 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Check up aziendale: 3.000.000 Lire (1.549,37 Euro)

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure: 16.200.000 Lire (8.366,60 Euro)

c) Addestramento personale: 6.600.000 Lire (3.408,62 Euro)

d) Consulenze per applicazione sistema qualità: 10.600.000 Lire (5.474,44 Euro)

e) Certificazione: 8.000.000 Lire (4.131,65 Euro)

f) Mantenimento della certificazione: 5.600.000 Lire (2.892,16 Euro)

Il contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni,

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 10

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 11

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO II - Qualificazione SOA imprese
esecutrici di lavori pubblici-Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 12

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2 lettera a), L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Le imprese devono comunque operare nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 13

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).

Articolo 14

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entro il 15.10.2001.

Articolo 15

Le domande devono riguardare interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 16

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 17

La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo di cui all’art.16, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 18

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo 16.

Articolo 19

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 20

H contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% dei costo dell’investimento ammesso, al netto dell’iva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:

Contributo Massimo = a + b (massimale in Lire)

a = C/12.500

dove C = somma degli ammontare massimo (in Lire) delle diverse categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA

b = (N * 2 + 8) * 800.000

dove N = numero delle categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA.

Per i costi di consulenza per l’ottenimento dell’attestazione SOA:

Massimale = 10.000.000 Lire

Il contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 dei 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti

Articolo 21

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 22

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO III - Sistemi di gestione ambientale
e certificazione Iso 14000 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 23

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione Iso 14000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, lettera a, L.R. 21197, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge no 488192, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 24

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per:

* l’introduzione e l’avvio pratico dei sistema di gestione ambientale Iso 14000,

* la certificazione dei sistema,

* l’addestramento tecnico dei personale addetto alle funzioni di auditor interno del sistema di gestione ambientale.

Articolo 25

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15°giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ed entro il 27.09.2001.

Articolo 26

Le domande possono riguardare interventi avviati non prima del 1 gennaio dell’anno di presentazione della stessa; per data di avvio si intende quella dei contratto.

Gli interventi devono essere già definiti, come minimo a livello di preventivo dettagliato, in ordine alla spesa ammissibile all’atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro i diciotto mesi successivi alla data di presentazione.


Entro tale termine dovrà essere prodotta alla Regione Piemonte la documentazione finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Articolo 27

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini dei rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapito da parte dei richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 28

La documentazione da allegare alla domanda, indicata in calce al modulo di cui all’art.27 è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa nonché della valutazione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 29

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40-25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità dei soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo dei merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:

efficienza

-efficienza complessiva dell’intervento;

efficacia

-impatto aziendale dell’intervento;

-raggiungimento degli obiettivi;

-settore di attività prioritario;

esecutività

-realizzabilità dell’intervento.

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito all’intervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico determinato ai sensi dei precedente articolo 27.

Il Comitato Tecnico può avvalersi, per l’esame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base delle comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.

Articolo 30

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 31

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima dei 30% del.costo dell’investimento ammesso, al netto dell’iva, con un limite massimo di contributo di Lire 18 Milioni per intervento (9.296,22 Euro).

Tale contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno che qualsiasi altro aiuto concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 ECU su un periodo di 3 anni.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

* acconto pari al 50% del totale all’approvazione della domanda, previa conferma dell’avvio dell’intervento da parte dei richiedente;

* saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione dell’intervento e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.

Per gli interventi già ultimati all’atto della approvazione della domanda, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione prescritta.

Articolo 32

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 33

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti.

Qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento per il quale è stato concesso il contributo ovvero non rispetti i tempi di attuazione e di rendicontazione previsti, come precedentemente richiesto, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO IV - Assistenza tecnica - Art. 21 L.R. 21/97

Articolo 34

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Assistenza tecnica, i soggetti indicati nell’art. 21, comma 2, lettera b) L.R. 21/97:

Articolo 35

Sono considerati ammissibili a contributo i programmi di Assistenza tecnica finalizzati alla creazione di siti telematici di servizio comuni a più imprese artigiane piemontesi (minimo 20) per l’introduzione dell’"e-commerce".

L’adesione delle imprese deve essere dichiarata in sede di presentazione dei progetto. li progetto deve riguardare io svolgimento di attività commerciali e di transazioni in rete, commercializzazione di beni e servizi per via elettronica e connessi sistemi di pagamento. Il progetto per l’introduzione dell’"e-commerce" non deve essere limitato alla costruzione di una “vetrina elettronica” ma deve assistere l’operatività delle imprese, incidendo sull’organizzazione aziendale. Dal punto di vista aziendale, l’"e-commerce" è rivolto ad ampliare il bacino di mercato, rendendo meno rilevanti le barriere spaziali, abbassando i costi di distribuzione e di diffusione dell’informazione e migliorando il servizio al cliente. li progetto deve avere pertanto caratteristiche tali da costituire un’opportunità interessante per quelle imprese artigiane che incontrano maggiori vincoli nell’accesso ai mercato.

La domanda deve contenere il progetto dettagliato in ordine agli interventi ammissibili; i settori dell’intervento; finalità ed obiettivi.

Articolo 36

I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste al precedente Art. 5 del Titolo I, entro il 27.09.2001.

Articolo 37

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute o da ottenere per lo stesso intervento,viene concesso nella misura massima del 50% dei costo totale del Programma di Assistenza, al netto dell’iva per un importo massimo di contributo di L. 70.000.000.

Articolo 38

Per la valutazione delle domande, le modalità di erogazione dei contributo e quant’altro non disposto, si rinvia alle disposizioni contenute nel precedente Titolo III artt. 29 e seguenti per quanto compatibili.

TITOLO V - Norme comuni

Articolo 39

Le risorse stanziate a bilancio per le finalità di cui al presente provvedimento sono ripartite come segue:

- 80% per gli interventi di cui ai Titoli I, II, III

- 20% per gli interventi al Titolo IV

Le risorse eventualmente non utilizzate a valere su uno dei quattro Titoli possono essere utilizzate per gli interventi previsti a valere sugli altri Titoli.