Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Comunicato della Direzione Programmazione e valorizzazione dellagricoltura
Richiesta di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Indicazione Geografica Protetta Marrone della Valle di Susa
Si comunica che è pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
Il Dirigente Regionale
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
Art. 1
Nome del prodotto
Lindicazione geografica protetta MARRONE della VALLE di SUSA è riservata
ai frutti freschi e trasformati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varieta
La denominazione MARRONE della VALLE di SUSA designa il frutto della
varietà Marrone di Susa, costituita da una serie di ecotipi correntemente
indicati col nome della località o del comune di provenienza, che viene
propagato per via agamica da molti secoli, coltivato nella parte di territorio
della Valle di Susa (in Provincia di Torino), definito nel successivo art.
3.
Art. 3
Area di produzione
La zona di produzione del MARRONE della VALLE di SUSA comprende lintero
territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino:
Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco,
Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie,
Meana Di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero,
San Giorio Di Susa, Santambrogio Di Torino, Santantonino Di Susa, Susa,
Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
Art. 4
Produzione
I castagneti da frutto destinati alla produzione del MARRONE della VALLE
di SUSA, devono trovarsi in condizioni ambientali idonee e devono essere
condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati da 350 a 1.050
m.s.l.m. su terreni aventi giacitura, esposizione e caratteristiche pedologiche
adatte.
La densità degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
e di raccolta nonché la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere
quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche di tipicità dei frutti.
E vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti
di sintesi è concessa la concimazione organica annuale.
Sono previste le irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata
agraria negli impianti in produzione; inoltre il sottobosco deve essere
inerbito e periodicamente sfalciato.
La resa produttiva è stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i
massimali di produzione sopra riportati.
Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità
nei vecchi impianti e le 160 nei nuovi impianti.
Art. 5
Albo castagneti
I castagneti idonei alla produzione del MARRONE della VALLE di SUSA saranno
inseriti in un apposito albo, attivato, tenuto, aggiornato e pubblicato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio.
Art. 6
Caratteristiche
Il MARRONE della VALLE di SUSA deve rispondere alle seguenti caratteristiche
merceologiche:
- Numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;
- Pezzatura medio - grossa: non più di 85 frutti/Kg, con tolleranza del
10% del numero di frutti per Kg in caso di annate sfavorevoli;
- Forma prevalentemente elissoidale tipica dei migliori marroni, apice
poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari
(torcia) anchessi tomentosi: (di norma con una faccia laterale tendenzialmente
piatta, laltra marcatamente convessa);
- Cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con
dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta
e di colore più chiaro del pericarpo, con residua pelosità al contorno;
- Raggiatura stellare medio - grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi
alla linea di contorno;
- Pericarpo di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile,
con striature fitte rilevate e di colore più scuro, in numero variabile
25 - 30, (facilmente distaccabile dallepisperma);
- Episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa
facilmente dal seme;
- Il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca o bianco
- crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva
di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) non devono essere
superiori al 10%.
Art. 7
Commercializzazione
La commercializzazione del MARRONE della VALLE di SUSA deve avvenire
con caratteristiche e modalità seguenti:
b) Per il prodotto allo stato fresco:
- Prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda
per non più di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o prodotto
sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda
senza aggiunta di alcun additivo e secondo la corretta tecnica locale;
- Con la conservazione in atmosfera controllata;
- Prodotto selezionato e calibrato in diverse pezzature come previsto dalle
leggi vigenti;
- Prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1,3 e
5 Kg ed in sacchi per le confezioni da 25 e 30 Kg.
Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 1° ottobre
dellanno di produzione.
b) Per il prodotto allo stato trasformato:
- Stato secco in guscio, sgusciato intero, ottenuto con la tecnica acquisita
dalla tradizione locale mediante essicazione su graticci;
- Lumidità contenuta nei frutti non deve superare il 15%;
- Il prodotto deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura;
- La resa in marroni secchi pelati non può superare la percentuale del
35% mentre la resa in marroni secchi in guscio non può superare il 65%;
i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani, di colore paglierino
chiaro e con non più del 10% di difetti ( tracce di bacatura, deformazioni
ecc.);
Altri prodotti trasformati in cui il frutto rimane singolarmente individuabile
ed ottenuti dal MARRONE della VALLE di SUSA potranno fare riferimento
al prodotto di origine.
Il prodotto di cui al presente articolo deve essere commercializzato solo
se preconfezionato o confezionato allatto della vendita.
Art. 8
Etichettatura
Sulle confezioni dovranno essere indicate, le diciture MARRONE della VALLE
di SUSA e INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, oltre agli estremi atti ad
individuare:
* Nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
* Annata di produzione dei marroni contenuti;
* Peso lordo allorigine.
* A richiesta dei produttori interessati può essere autorizzato un simbolo
grafico relativo allimmagine artistica, compresa la base colorimetrica,
del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento
inscindibile con lindicazione geografica protetta.
* Dovrà figurare inoltre la dizione Prodotto in Italia, per le partite
destinate allesportazione.
Art. 9
Organismo di controllo
I controlli di cui allart. 10 del Reg. (CEE) n°2081/92 verranno effettuati
dallOrganismo di controllo autorizzato.
MARRONE DELLA VALLE DI SUSA
Carlo Audiberti
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
MARRONE
della VALLE di SUSA