Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Comunicato della Direzione Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92: Indicazione Geografica Protetta “Marrone della Valle di Susa”

Si comunica che è pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
“MARRONE DELLA VALLE DI SUSA”

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il Dirigente Regionale
Carlo Audiberti

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
“MARRONE della VALLE di SUSA”

Art. 1

Nome del prodotto

L’indicazione geografica protetta “MARRONE della VALLE di SUSA” è riservata ai frutti freschi e trasformati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Varieta’

La denominazione “MARRONE della VALLE di SUSA” designa il frutto della varietà Marrone di Susa, costituita da una serie di ecotipi correntemente indicati col nome della località o del comune di provenienza, che viene propagato per via agamica da molti secoli, coltivato nella parte di territorio della Valle di Susa (in Provincia di Torino), definito nel successivo art. 3.

Art. 3

Area di produzione

La zona di produzione del “MARRONE della VALLE di SUSA” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino:

Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana Di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sant’ambrogio Di Torino, Sant’antonino Di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar  Dora, Villar Focchiardo.

Art. 4

Produzione

I castagneti da frutto destinati alla produzione del “MARRONE della VALLE di SUSA”, devono trovarsi in condizioni ambientali idonee e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati da 350 a 1.050 m.s.l.m. su terreni aventi giacitura, esposizione e caratteristiche pedologiche adatte.

La densità degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonché la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.

E’ vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi è concessa la concimazione organica annuale.

Sono previste le irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata agraria negli impianti in produzione; inoltre il sottobosco deve essere inerbito e periodicamente sfalciato.

La resa produttiva è stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati.

Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti e le 160 nei nuovi impianti.

Art. 5

Albo castagneti

I castagneti idonei alla produzione del “MARRONE della VALLE di SUSA” saranno inseriti in un apposito albo, attivato, tenuto, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 6

Caratteristiche

Il “MARRONE della VALLE di SUSA” deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

- Numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;

- Pezzatura medio - grossa: non più di 85 frutti/Kg, con tolleranza del 10% del numero di frutti per Kg in caso di annate sfavorevoli;

- Forma prevalentemente elissoidale tipica dei migliori marroni, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch’essi tomentosi: (di norma con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l’altra marcatamente convessa);

- Cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo, con residua pelosità al contorno;

- Raggiatura stellare medio - grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;

- Pericarpo di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore più scuro, in numero variabile 25 - 30, (facilmente distaccabile dall’episperma);

- Episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;

- Il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca o bianco - crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) non devono essere superiori al 10%.

Art. 7

Commercializzazione

La commercializzazione del “MARRONE della VALLE di SUSA” deve avvenire con caratteristiche e modalità seguenti:

b) Per il prodotto allo stato fresco:

- Prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda per non più di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o prodotto sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di alcun additivo e secondo la corretta tecnica locale;

- Con la conservazione in atmosfera controllata;

- Prodotto selezionato e calibrato in diverse pezzature come previsto dalle leggi vigenti;

- Prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1,3 e 5 Kg ed in sacchi per le confezioni da 25 e 30 Kg.

Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 1° ottobre dell’anno di produzione.

b) Per il prodotto allo stato trasformato:

- Stato secco in guscio, sgusciato intero, ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essicazione su graticci;

- L’umidità contenuta nei frutti non deve superare il 15%;

- Il prodotto deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura;

- La resa in marroni secchi pelati non può superare la percentuale del 35% mentre la resa in marroni secchi in guscio non può superare il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti ( tracce di bacatura, deformazioni ecc.);

Altri prodotti trasformati in cui il frutto rimane singolarmente individuabile ed ottenuti dal “MARRONE della VALLE di SUSA” potranno fare riferimento al prodotto di origine.

Il prodotto di cui al presente articolo deve essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all’atto della vendita.

Art. 8

Etichettatura

Sulle confezioni dovranno essere indicate, le diciture “MARRONE della VALLE di SUSA” e “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”, oltre agli estremi atti ad individuare:

* Nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

* Annata di produzione dei marroni contenuti;

* Peso lordo all’origine.

* A richiesta dei produttori interessati può essere autorizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica, compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica protetta.

* Dovrà figurare inoltre la dizione “Prodotto in Italia”, per le partite destinate all’esportazione.

Art. 9

Organismo di controllo

I controlli di cui all’art. 10 del Reg. (CEE) n°2081/92 verranno effettuati dall’Organismo di controllo autorizzato.