Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Circolare della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura 18 luglio 2001, Prot. 7730/12

L.468/92 e DPR 569/93. Istruttoria contratti di trasferimento di quota con azienda e mutamenti di conduzione aziendale. Aggiornamenti applicativi

Alle Province

Assessorati Agricoltura

Alle Associazioni Produttori
Latte del Piemonte

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole regionali

LORO SEDI

0 - Premesse

Con precedenti circolari di questa Direzione, da ultima la n.1746 del 24.2.00, sono stati forniti indirizzi operativi relativi all’attività in oggetto, con particolare riferimento ai negozi che interessano il trasferimento di azienda e della quota di pertinenza.

Le modalità comportamentali così delineate, attualmente operanti, sono anche conseguenti e vincolate ai principi gestionali del sistema informativo centrale curato da AGEA, considerato altresì l’assenza di una precisa regolamentazione nazionale in materia, fatte salve le generali disposizioni di cui all’art.21, DPR 569/93, recante “mutamenti conduzione aziendale”.

A conclusione del lavoro di un apposito gruppo tecnico ristretto Regioni/AGEA, la stessa Agenzia ha predisposto e trasmesso la nuova modulistica da utilizzare per l’applicazione del citato art.21, DPR 569/93, unitamente alle note esplicative di accompagnamento, nonché le relative funzioni all’interno del sistema informativo. Si richiama, al proposito, la nota del Settore Sviluppo Produzioni Animali n.7574 del 10 luglio u.s.

La compilazione dei moduli di comunicazione di “mutamenti conduzione aziendale” e la trasmissione ai competenti uffici (Assessorati Provinciali Agricoltura ove è ubicata l’azienda del rilevante) per gli accertamenti del caso e l’eventuale validazione, dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni contenute nelle note esplicative AGEA.

1 - Aggiornamenti applicativi

Le nuove procedure gestionali presentano alcuni rilevanti aspetti innovativi, in alcuni casi anche concettuali, rispetto a quelle finora in uso. Per specifiche fattispecie, queste determinano l’opportunità di modificare le istruzioni precedentemente fornite con le richiamate circolari regionali, al fine di adeguarle ed uniformarle alla nuova realtà operativa nazionale. Si evidenziano di seguito le principali novità, a completamento o richiamo delle istruzioni contenute nelle note esplicative AGEA, nonchè ad integrazione degli indirizzi e degli orientamenti a suo tempo già formulati, in quanto compatibili:

1 - il produttore che subentra nella conduzione dell’azienda (rilevante), a qualsiasi titolo, deve trasmettere all’acquirente del precedente conduttore copia della documentazione attestante la variazione intercorsa. La procedura assume particolare importanza in alcune fattispecie, quali ad esempio il trasferimento (totale o parziale) di azienda con quota, in quanto è ragionevole supporre che i contraenti non sempre conferiscano il latte allo stesso primo acquirente;

2 - nel caso di semplici cambi di denominazione dell’azienda, in particolare ove non variano gli identificativi fiscali della stessa, non è necessario l’utilizzo del modello AGEA, ma è sufficiente la presentazione di una comunicazione allegando il nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

3 - il trasferimento, temporaneo o definitivo, può essere totale, se l’intera azienda viene ceduta, ovvero parziale, in caso di frazionamento o negozio che interessi una parte della stessa unitamente alle quote di pertinenza.

In caso di trasferimento parziale ad un’altra azienda, normalmente riguardante i terreni sui quali non insiste il centro aziendale, è consentito l’accorpamento della frazione oggetto del negozio con l’azienda del rilevante.

L’accorpamento può altresì essere richiesto ove, pur in presenza di trasferimento totale, uno dei due centri aziendali viene dimesso.

Si ricade automaticamente nella medesima fattispecie nel caso in cui l’azienda ceduta e quella rilevata sono ubicate nello stesso comune.

L’accorpamento è applicabile sia per le quote consegne che per i q.r.i. vendite dirette.

La funzione rende direttamente attribuiti in capo alla posizione anagrafica del rilevante i nuovi quantitativi acquisiti con il contratto, in aggiunta alle quote precedentemente disponibili.

L’assenza di precise norme fa ricondurre, al momento ed in via generale, i vincoli da rispettare per sancire la regolarità di un accorpamento all’art.2 del DM 762/94, con i necessari adeguamenti che tengono conto da un lato della diversa situazione produttiva risultante dal negozio (un centro aziendale anziché due) e dall’altro dal concetto di legame fra quota e terra che è da sempre alla base del regime delle quote latte. Pertanto, debbono essere soddisfatte le seguenti due condizioni:

a - le aziende contraenti devono essere ubicate nella stessa Regione;

b - le aziende contraenti appartengono a zone territorialmente omogenee.

La gestione unitaria ex art.2 DM 762/94, fino ad ora utilizzata indistintamente per tutti i trasferimenti di quote con terra, rimane applicabile nel caso in cui un produttore già titolare di quota ed azienda rilevi un’altra azienda mantenendo due distinti centri produttivi.

4 - in caso di scadenza del contratto, naturale od anticipata, in corso di periodo (conclusione del negozio non coincidente con la fine della campagna di commercializzazione), deve essere comunicata la cosiddetta “risoluzione”, al fine di ottenere il ritorno anticipato del quantitativo affittato o della frazione dello stesso non già prodotto (nel caso di consegne, considerare la produzione rettificata) dal rilevante, in capo al locatore. In assenza di comunicazione, l’intero quantitativo affittato tornerà nella disponibilità del locatore medesimo a partire dal periodo successivo la data di scadenza;

5 - ove il produttore trasferisce le quote connesse ad affitti o comodati in corso, deve allegare la documentazione atta a comprovare la “cessione del contratto” in capo al rilevante.

Le Associazioni e le Organizzazioni in indirizzo sono invitate a portare a conoscenza dei propri associati, per quanto di rispettiva competenza, il contenuto della presente.

La circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Vito Viviano