Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 25-3384
L.R.n. n. 13/99 Norme per lo sviluppo dellagricoltura biologica - Istruzioni
per lapplicazione della legge
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Ai sensi della l. r.. 25.06.1999, n. 13, art. 11, sono approvate le Istruzioni
per lapplicazione della legge riguardante lagricoltura biologica contenute
nellallegato A che fa parte integrante della presente Deliberazione della
Giunta Regionale.
Tale testo supera quello approvato con D.G.R. n. 65 - 1486 del 27.11.2000.
(omissis)
Legge regionale 25 giugno 1999, numero 13 Norme per lo sviluppo dellagricoltura
biologica
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE DELLA LEGGE
1) Premessa
1. Le presenti Istruzioni riguardano lapplicazione della l.r. n. 13/99,
per quanto concerne gli argomenti:
* del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 Attuazione degli artt.
8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola
ed agroalimentare con metodo biologico (il regolamento citato è stato
integrato e modificato dal Reg. CE n. 1804/99 sul metodo delle produzioni
animali biologiche ma non per quanto riguarda la sostanza degli artt. 8
e 9);
* riguardanti le iniziative per conseguire le finalità di cui allart.
1 della L.R. n. 13/99 (tra laltro, per quanto riguarda il riconoscimento
e lincentivazione delle Associazioni dei produttori biologici nonchè le
azioni di informazione e di promozione).
2. La Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - (definito
in appresso Assessorato regionale) è individuata quale Ente referente nei
confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - MI.P.A.F.-
per tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs 17 marzo 1995 n° 220. LAssessorato
regionale espleta attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio sullapplicazione
della normativa e delle attività connesse allagricoltura biologica, al
fine di assicurare efficacia, efficienza, ed economicità alle procedure
adottate, nonché uniformità di applicazione sul territorio regionale.
3. A tale scopo, lAssessorato regionale stabilisce con determinazione
dirigenziale (previo accordo con gli Enti Locali interessati) adempimenti,
procedure anche informatiche, modulistica, et., nel rispetto di quanto
previsto dalla l.r. n. 17/99, art. 2, par.1, lett. l), art. 3 e art. 6,
par. 2, lett.g).
2) Notifiche ex Art. 3 l.r. 13/99
1. Gli operatori biologici dovranno presentare le notifiche e le eventuali
variazioni di notifica alla Provincia competente per territorio ed in modo
contestuale allOrganismo di Controllo. Nel caso di operatori biologici
ubicati in Comuni facenti parte di Comunità Montane (anche se classificati
parzialmente montani o non montani), la notifica dovrà essere inviata alla
Comunità Montana.
2. Nel caso di aziende agricole, la cui Superficie Agricola Utilizzata
(SAU), ricada nel territorio di competenza di Enti diversi, la notifica
dovrà essere presentata allEnte in cui ricade la sede legale dellazienda;
allo stesso modo, nel caso di preparatori con centri di trasformazione
o lavorazione in comuni diversi dalla sede legale, la notifica dovrà essere
inviata allEnte in cui ricade la sede legale della ditta.
3. Loperatore che cessa lattività nel campo dellagricoltura biologica
deve dare comunicazione entro 30 giorni alla Provincia o alla Comunità
Montane di competenza ed entro 15 giorni allOrganismo di Controllo degli
operatori dellagricoltura biologica (Organismi di Controllo) specificando
la data a partire dalla quale decorre la cessazione. Per eventuali altre
comunicazioni di variazione, si fa riferimento a quanto precisato nelle
Istruzioni per la compilazione e la spedizione dei moduli relativi alla
notifica di attività produttive con metodo biologico (prima notifica o
notifica di variazione) in vigore a livello nazionale.
4. Nel caso di qualsiasi comunicazione, è necessario che loperatore stesso
fornisca i seguenti dati riferiti allultima situazione notificata: denominazione
dellazienda agricola o del centro di preparazione, indirizzo completo,
numero di telefono, partita IVA e codice fiscale del dichiarante.
5. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti di ragione sociale e/o di
partita I.V.A. dellazienda, la comunicazione di tale variazione allOrganismo
di Controllo e alla Provincia o alla Comunità Montana, dovrà essere effettuata
come prima notifica. Anche in tal caso vale quanto prescritto precedentemente
al punto 4 relativamente allultima situazione notificata.
6. Le Province e le Comunità Montane accertano che gli operatori interessati
abbiano adempiuto a quanto previsto dalla l.r. n. 13/99 allart. 3 e relative
istruzioni.
3) Elenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica ex Art.
4 l.r. 13/99
Al fine di istituire lElenco regionale degli operatori dellAgricoltura
Biologica, i diversi soggetti espleteranno i seguenti adempimenti.
A) LAssessorato regionale:
- stabilisce modalità e procedure, anche informatiche, per lespletamento
degli adempimenti di competenza;
- predispone lElenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica
(in appresso denominato ELENCO) sulla base degli elenchi e/o dati di cui
al successivo punto C) e provvede a pubblicarlo;
- invia al MI.P.A.F. lElenco regionale degli operatori dellagricoltura
biologica ai sensi del D.lgs n.220/95 art. 8;
B) Gli Organismi di Controllo:
- comunicano, entro i termini stabiliti dallAssessorato regionale, la
relativa idoneità alle Provincie ed alle Comunità Montane competenti per
territorio. La comunicazione deve contenere almeno gli elementi descritti
dal D.lgs. n. 220/95, art. 8, commi 1 e 2 a proposito dellElenco regionale
e richiamati successivamente (fatte salve ulteriori disposizioni a livello
nazionale);
- comunicano inoltre, agli Enti medesimi, eventuali irregolarità/infrazioni
commesse dagli operatori e le relative sanzioni e forniscono altre comunicazioni
relative a singoli operatori (uscita dal sistema di controllo dellOrganismo
con relativa motivazione, ecc.);
- inviano allAssessorato regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su
supporto cartaceo e informatico, lelenco riepilogativo degli operatori
riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre dellanno precedente, strutturato
come previsto dal D.lgs. 220/1995 art. 8 commi 1 e 2 e cioè distinto in:
- produttori agricoli:
- aziende biologiche;
- aziende in conversione;
- aziende miste;
- preparatori;
- raccoglitori di prodotti spontanei.
- aggiornano periodicamente i dati relativi allattività di controllo sugli
operatori dellagricoltura biologica. Fino alla definizione di nuove procedure
individuate a livello nazionale o regionale, si richiede che tale aggiornamento
sia effettuato utilizzando il programma informatico nazionale BIOL. Gli
Organismi di Controllo inviano allAssessorato regionale gli archivi di
aggiornamento sulla base di tale programma informatico contenenti i dati
relativi a tutta la Regione entro il mese successivo alla scadenza del
periodo definito a livello nazionale (30 aprile e 31 ottobre).
C) Le Province e le Comunità Montane:
- elaborano i dati relativi agli operatori dellagricoltura biologica,
secondo le procedure e le modalità stabilite dallAssessorato regionale;
- effettuano gli opportuni riscontri documentali in base alle notifiche
ed alla documentazione trasmessa dagli Organismi di Controllo di cui al
precedente punto B);
- trasmettono allAssessorato regionale, entro la data stabilita dal medesimo,
gli elenchi e/o i dati degli operatori dellagricoltura biologica al 31
dicembre dellanno precedente, per il territorio di competenza, (sulla
base di modalità e tracciati concordati con lAssessorato regionale).
4) Modalità di controllo sugli operatori dellAgricoltura Biologica ex
Art 5 l.r. 13/99
1. Gli Organismi di Controllo trasmettono tutta la documentazione prevista
in merito dal D.lgs. n. 220/95 allAssessorato regionale (Piano Tipo, relazione
annuale di attività, ecc.) secondo modalità e scadenze previste dal D.lgs.
medesimo. Il Piano Tipo deve essere conforme a quanto previsto nellAllegato
I (punto 7) al D.lgs e, in particolare a quanto previsto nella Circolare
MI.P.A.F. n. 9990519 del 25/03/1999.
2. Nel caso in cui allOrganismo di Controllo non pervenga alcuna comunicazione
dallAssessorato regionale circa il Piano Tipo entro 60 giorni. dal ricevimento
del medesimo da parte dellAssessorato regionale stesso, il Piano Tipo
si intende approvato.
5) Vigilanza e sanzioni ex Art. 6 l.r. 13/99
LAssessorato regionale predispone un apposito sistema di vigilanza, attraverso
la definizione di modalità organizzative e la stesura di procedure per
lefficace funzionamento del sistema.
A tale proposito:
a) lAssessorato regionale espleta i seguenti compiti:
* coordinamento: attraverso il monitoraggio e la periodica acquisizione
di informazioni da parte degli Enti Locali coinvolti nellattività di vigilanza
e controllo;
* indirizzo: attraverso la proposta e ladozione di procedure comuni per
lo svolgimento dellattività sul territorio regionale;
* effettuazione delle visite ispettive presso le sedi o presso i riferimenti
regionali degli Organismi di Controllo;
b) le Province e Comunità Montane verificano annualmente lattività degli
Organismi di Controllo sul territorio di competenza attraverso visite di
vigilanza presso gli operatori dellagricoltura biologica (a campione e
secondo modalità che saranno stabilite dallAssessorato regionale). I controlli
presso tali operatori sono effettuati solo al fine di vigilare sulloperatività
degli Organismi di Controllo;
c) le Province e le Comunità Montane formulano il parere circa la proposta
degli Organismi di Controllo di variare il periodo di conversione in casi
particolari riferiti a singoli operatori (Reg. CEE 2092/91 alleg.1/A punto
1), sulla base delle linee guida elaborate dallAssessorato regionale.
La sede o il riferimento regionale degli Organismi di Controllo è considerata
unico ed esaustivo punto di riferimento sul territorio regionale per tutte
le attività istituzionali di competenza dellAssessorato regionale e degli
Enti locali interessati.
6) Associazioni dei produttori biologici ex Art. 7 l.r. 13/99
Il Reg. CE n. 950/97 (al quale fa riferimento la L.R. n. 13 /99 per quanto
riguarda le Associazioni dei produttori agricoli biologici) è stato abrogato
dal Reg. CE n. 1257/99.
Pertanto, lart. 7 della L.R. n. 13/99 non è più applicato.
Possono essere riconosciute Associazioni di produttori agricoli biologici
ed essere concessi aiuti alle medesime nellambito di quanto previsto dalla
DGR n° 50-1050 del 9.10.2000 avente per oggetto: Reg. CE 1257/99 sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento
e Garanzia - Misura L, azione 1: avviamento di servizi di assistenza alla
gestione delle aziende agricole" - adozione delle istruzioni per lapplicazione
e del Bando per lapertura dei termini di presentazione delle domande (attività
2001)".
In particolare si rimanda alla sezione delle istruzioni INDICAZIONI SPECIFICHE,
art. 3 Servizi orientati a particolari settori di attività: Agricoltura
biologica.
7) Azioni di informazione e di promozione ex Art. 8 l.r. 13/99
Per lapprovazione ed il finanziamento dei programmi in cui si concretizzano
le azioni sopra citate, si precisa quanto segue:
a) Per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti
biologici , si fa riferimento alla L.R. 63/78 art 41 e alle relative istruzioni
impartite con D.G.R. n. 66/25580 del 7/06/93 e successive modificazioni
e integrazioni (nonché a quanto disposto in merito al finanziamento dalle
leggi di bilancio).
b) Per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione si fa riferimento
alla L.R. 63/78 art. 47, nonché alle relative istruzioni impartite con
D.G.R. n. 6 del 18/03/81 e successive modifiche e integrazioni (ed a quanto
disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).
Per quanto riguarda proponenti, beneficiari, proposte progettuali e loro
presentazione, rapporto tra Regione e beneficiari, si fa riferimento a
linee obbiettivo e procedure stabilite dalla Regione. La gestione degli
interventi (modulistica, ecc...) è disciplinata con specifici atti amministrativi
applicativi.
c) Per i programmi di informazione e di aggiornamento nel campo dellagricoltura
biologica, trattasi di iniziative (seminari, incontri tecnici con la partecipazione
di esperti, etc.) rivolte agli operatori ed ai tecnici dellagricoltura
biologica interessati.
Tali iniziative non rappresentano attività corsuali, che sono invece finanziate
ai sensi della Misura C del P.S.R. prima citato (si rimanda alle Istruzioni
approvate mediante deliberazione della Giunta regionale n.47-1210 del 30/10/2000
per lapplicazione della Misura C del P.S.R.).