Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 25-3384

L.R.n. n. 13/99 “Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” - Istruzioni per l’applicazione della legge

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Ai sensi della l. r.. 25.06.1999, n. 13, art. 11, sono approvate le “Istruzioni per l’applicazione della legge riguardante l’agricoltura biologica” contenute nell’allegato A che fa parte integrante della presente Deliberazione della Giunta Regionale.

Tale testo supera quello approvato con D.G.R. n. 65 - 1486 del 27.11.2000.

(omissis)

Legge regionale 25 giugno 1999, numero 13 “Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica”

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1) Premessa

1. Le presenti Istruzioni riguardano l’applicazione della l.r. n. 13/99, per quanto concerne gli argomenti:

* del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 “Attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico” (il regolamento citato è stato integrato e modificato dal Reg. CE n. 1804/99 sul metodo delle produzioni animali biologiche ma non per quanto riguarda la sostanza degli artt. 8 e 9);

* riguardanti le iniziative per conseguire le finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 13/99 (tra l’altro, per quanto riguarda il riconoscimento e l’incentivazione delle Associazioni dei produttori biologici nonchè le azioni di informazione e di promozione).

2. La Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - (definito in appresso Assessorato regionale) è individuata quale Ente referente nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - MI.P.A.F.- per tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs 17 marzo 1995 n° 220. L’Assessorato regionale espleta attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio sull’applicazione della normativa e delle attività connesse all’agricoltura biologica, al fine di assicurare efficacia, efficienza, ed economicità alle procedure adottate, nonché uniformità di applicazione sul territorio regionale.

3. A tale scopo, l’Assessorato regionale stabilisce con determinazione dirigenziale (previo accordo con gli Enti Locali interessati) adempimenti, procedure anche informatiche, modulistica, et., nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. n. 17/99, art. 2, par.1, lett. l), art. 3 e art. 6, par. 2, lett.g).

2) Notifiche ex Art. 3 l.r. 13/99

1. Gli operatori biologici dovranno presentare le notifiche e le eventuali variazioni di notifica alla Provincia competente per territorio ed in modo contestuale all’Organismo di Controllo. Nel caso di operatori biologici ubicati in Comuni facenti parte di Comunità Montane (anche se classificati parzialmente montani o non montani), la notifica dovrà essere inviata alla Comunità Montana.

2. Nel caso di aziende agricole, la cui Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ricada nel territorio di competenza di Enti diversi, la notifica dovrà essere presentata all’Ente in cui ricade la sede legale dell’azienda; allo stesso modo, nel caso di preparatori con centri di trasformazione o lavorazione in comuni diversi dalla sede legale, la notifica dovrà essere inviata all’Ente in cui ricade la sede legale della ditta.

3. L’operatore che cessa l’attività nel campo dell’agricoltura biologica deve dare comunicazione entro 30 giorni alla Provincia o alla Comunità Montane di competenza ed entro 15 giorni all’Organismo di Controllo degli operatori dell’agricoltura biologica (Organismi di Controllo) specificando la data a partire dalla quale decorre la cessazione. Per eventuali altre comunicazioni di variazione, si fa riferimento a quanto precisato nelle “Istruzioni per la compilazione e la spedizione dei moduli relativi alla notifica di attività produttive con metodo biologico (prima notifica o notifica di variazione)” in vigore a livello nazionale.

4. Nel caso di qualsiasi comunicazione, è necessario che l’operatore stesso fornisca i seguenti dati riferiti all’ultima situazione notificata: denominazione dell’azienda agricola o del centro di preparazione, indirizzo completo, numero di telefono, partita IVA e codice fiscale del dichiarante.

5. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti di ragione sociale e/o di partita I.V.A. dell’azienda, la comunicazione di tale variazione all’Organismo di Controllo e alla Provincia o alla Comunità Montana, dovrà essere effettuata come prima notifica. Anche in tal caso vale quanto prescritto precedentemente al punto 4 relativamente all’ultima situazione notificata.

6. Le Province e le Comunità Montane accertano che gli operatori interessati abbiano adempiuto a quanto previsto dalla l.r. n. 13/99 all’art. 3 e relative istruzioni.

3) Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica ex Art. 4 l.r. 13/99

Al fine di istituire l’Elenco regionale degli operatori dell’Agricoltura Biologica, i diversi soggetti espleteranno i seguenti adempimenti.

A) L’Assessorato regionale:

- stabilisce modalità e procedure, anche informatiche, per l’espletamento degli adempimenti di competenza;

- predispone l’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica (in appresso denominato ELENCO) sulla base degli elenchi e/o dati di cui al successivo punto C) e provvede a pubblicarlo;

- invia al MI.P.A.F. l’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del D.lgs n.220/95 art. 8;

B) Gli Organismi di Controllo:

- comunicano, entro i termini stabiliti dall’Assessorato regionale, la relativa idoneità alle Provincie ed alle Comunità Montane competenti per territorio. La comunicazione deve contenere almeno gli elementi descritti dal D.lgs. n. 220/95, art. 8, commi 1 e 2 a proposito dell’Elenco regionale e richiamati successivamente (fatte salve ulteriori disposizioni a livello nazionale);

- comunicano inoltre, agli Enti medesimi, eventuali irregolarità/infrazioni commesse dagli operatori e le relative sanzioni e forniscono altre comunicazioni relative a singoli operatori (uscita dal sistema di controllo dell’Organismo con relativa motivazione, ecc.);

- inviano all’Assessorato regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su supporto cartaceo e informatico, l’elenco riepilogativo degli operatori riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, strutturato come previsto dal D.lgs. 220/1995 art. 8 commi 1 e 2 e cioè distinto in:

- produttori agricoli:

- aziende biologiche;

- aziende in conversione;

- aziende miste;

- preparatori;

- raccoglitori di prodotti spontanei.

- aggiornano periodicamente i dati relativi all’attività di controllo sugli operatori dell’agricoltura biologica. Fino alla definizione di nuove procedure individuate a livello nazionale o regionale, si richiede che tale aggiornamento sia effettuato utilizzando il programma informatico nazionale BIOL. Gli Organismi di Controllo inviano all’Assessorato regionale gli archivi di aggiornamento sulla base di tale programma informatico contenenti i dati relativi a tutta la Regione entro il mese successivo alla scadenza del periodo definito a livello nazionale (30 aprile e 31 ottobre).

C) Le Province e le Comunità Montane:

- elaborano i dati relativi agli operatori dell’agricoltura biologica, secondo le procedure e le modalità stabilite dall’Assessorato regionale;

- effettuano gli opportuni riscontri documentali in base alle notifiche ed alla documentazione trasmessa dagli Organismi di Controllo di cui al precedente punto B);

- trasmettono all’Assessorato regionale, entro la data stabilita dal medesimo, gli elenchi e/o i dati degli operatori dell’agricoltura biologica al 31 dicembre dell’anno precedente, per il territorio di competenza, (sulla base di modalità e tracciati concordati con l’Assessorato regionale).

4) Modalità di controllo sugli operatori dell’Agricoltura Biologica ex Art 5 l.r. 13/99

1. Gli Organismi di Controllo trasmettono tutta la documentazione prevista in merito dal D.lgs. n. 220/95 all’Assessorato regionale (Piano Tipo, relazione annuale di attività, ecc.) secondo modalità e scadenze previste dal D.lgs. medesimo. Il Piano Tipo deve essere conforme a quanto previsto nell’Allegato I (punto 7) al D.lgs e, in particolare a quanto previsto nella Circolare MI.P.A.F. n. 9990519 del 25/03/1999.

2. Nel caso in cui all’Organismo di Controllo non pervenga alcuna comunicazione dall’Assessorato regionale circa il Piano Tipo entro 60 giorni. dal ricevimento del medesimo da parte dell’Assessorato regionale stesso, il Piano Tipo si intende approvato.

5) Vigilanza e sanzioni ex Art. 6 l.r. 13/99

L’Assessorato regionale predispone un apposito sistema di vigilanza, attraverso la definizione di modalità organizzative e la stesura di procedure per l’efficace funzionamento del sistema.

A tale proposito:

a) l’Assessorato regionale espleta i seguenti compiti:

* coordinamento: attraverso il monitoraggio e la periodica acquisizione di informazioni da parte degli Enti Locali coinvolti nell’attività di vigilanza e controllo;

* indirizzo: attraverso la proposta e l’adozione di procedure comuni per lo svolgimento dell’attività sul territorio regionale;

* effettuazione delle visite ispettive presso le sedi o presso i riferimenti regionali degli Organismi di Controllo;

b) le Province e Comunità Montane verificano annualmente l’attività degli Organismi di Controllo sul territorio di competenza attraverso visite di vigilanza presso gli operatori dell’agricoltura biologica (a campione e secondo modalità che saranno stabilite dall’Assessorato regionale). I controlli presso tali operatori sono effettuati solo al fine di vigilare sull’operatività degli Organismi di Controllo;

c) le Province e le Comunità Montane formulano il parere circa la proposta degli Organismi di Controllo di variare il periodo di conversione in casi particolari riferiti a singoli operatori (Reg. CEE 2092/91 alleg.1/A punto 1), sulla base delle linee guida elaborate dall’Assessorato regionale.

La sede o il riferimento regionale degli Organismi di Controllo è considerata unico ed esaustivo punto di riferimento sul territorio regionale per tutte le attività istituzionali di competenza dell’Assessorato regionale e degli Enti locali interessati.

6) Associazioni dei produttori biologici ex Art. 7 l.r. 13/99

Il Reg. CE n. 950/97 (al quale fa riferimento la L.R. n. 13 /99 per quanto riguarda le Associazioni dei produttori agricoli biologici) è stato abrogato dal Reg. CE n. 1257/99.

Pertanto, l’art. 7 della L.R. n. 13/99 non è più applicato.

Possono essere riconosciute Associazioni di produttori agricoli biologici ed essere concessi aiuti alle medesime nell’ambito di quanto previsto dalla DGR n° 50-1050 del 9.10.2000 avente per oggetto: “Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura L, azione 1: ”avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - adozione delle istruzioni per l’applicazione e del Bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande (attività 2001)".

In particolare si rimanda alla sezione delle istruzioni “INDICAZIONI SPECIFICHE”, art. 3 “Servizi orientati a particolari settori di attività: Agricoltura biologica”.

7) Azioni di informazione e di promozione ex Art. 8 l.r. 13/99

Per l’approvazione ed il finanziamento dei programmi in cui si concretizzano le azioni sopra citate, si precisa quanto segue:

a) Per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti biologici , si fa riferimento alla L.R. 63/78 art 41 e alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 66/25580 del 7/06/93 e successive modificazioni e integrazioni (nonché a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

b) Per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione si fa riferimento alla L.R. 63/78 art. 47, nonché alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 6 del 18/03/81 e successive modifiche e integrazioni (ed a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

Per quanto riguarda proponenti, beneficiari, proposte progettuali e loro presentazione, rapporto tra Regione e beneficiari, si fa riferimento a linee obbiettivo e procedure stabilite dalla Regione. La gestione degli interventi (modulistica, ecc...) è disciplinata con specifici atti amministrativi applicativi.

c) Per i programmi di informazione e di aggiornamento nel campo dell’agricoltura biologica, trattasi di iniziative (seminari, incontri tecnici con la partecipazione di esperti, etc.) rivolte agli operatori ed ai tecnici dell’agricoltura biologica interessati.

Tali iniziative non rappresentano attività corsuali, che sono invece finanziate ai sensi della Misura C del P.S.R. prima citato (si rimanda alle Istruzioni approvate mediante deliberazione della Giunta regionale n.47-1210 del 30/10/2000 per l’applicazione della Misura C del P.S.R.).