Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2001

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Comune di Acqui Terme (Alessandria)

Decreto Sindacale n. 94 emanato in data 28.6.2001 - Decreto di esproprio

Il Sindaco

Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 200/2000, esecutiva a sensi di Legge, di approvazione in linea tecnica del progetto di variante relativo ai lavori di recupero del centro storico - 3º lotto;

Dato atto che l’approvazione del progetto effettuata con la deliberazione di cui sopra costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

Viste le note in data 28 giugno 2000, prot. n. 11457 e 19 luglio 2000, prot. n. 12375, di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90, notificata a tutte le Ditte interessate dalle nuove e diverse opere previste dalla variante, con le quali è stato comunicato anche l’avvenuto deposito degli atti tecnici e del relativo piano particellare di esproprio presso la segreteria comunale;

Dato atto che l’adempimento di cui al punto precedente è da ritenersi idoneo a soddisfare anche gli obblighi procedurali previsti dall’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Accertato che nel periodo di tempo messo a disposizione delle ditte interessate dai lavori (30 gg), nessuna di esse a preso visione degli atti depositati ed a presentato osservazioni, opposizioni o proposte alternativa alla soluzione progettuale approvata in linea tecnica;

Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 241/2000, esecutive a sensi di Legge, di definitiva approvazione della perizia di variante tecnica e del piano particellare di esproprio relativi ai lavori di recupero del centro storico - 3º lotto, già approvati in linea tecnica con la precedente deliberazione GC n. 200/2000;

Dato atto che la citata Deliberazione Giunta Comunale n. 241/2000, reca anche l’approvazione dell’avvio del procedimento espropriativo e dell’occupazione anticipata in via d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera pubblica sopra Indicata;

Dato atto che con decreto In data 6 ottobre 2000 il Sindaco pro tempore di questo Comune ha ordinato l’occupazione d’urgenza degli immobili di cui al relativo piano particellare di esproprio (facente parte integrante del decreto stesso), notificandolo alle Ditte interessate e dandone idonea pubblicità ai sensi della Legge 865/71;

Dato atto che il termine stabilito per l’inizio e per la definizione del procedimento espropriativo è stato fissato, con deliberazione GC n. 200/2000, rispettivamente in anni 1 (uno) ed in anni 5 (cinque), decorrenti dal giorno 18 luglio 2000;

Vista la deliberazione GC n. 18 del 1 febbraio 2001, con la quale si è preso atto dell’accordo bonario raggiunto con una delle ditte da espropriare e si è conseguentemente deciso di procedere all’espropriazione, del beni immobili necessari per la realizzazione dei lavori, nei confronti, delle due ditte rimanenti;

Accertato che nel frattempo una delle due unità immobiliari da espropriare (proprietà Sig.ra Preti Maria Giuseppina) è stata venduta, con atto in data 16 febbraio 2001, Rep. n. 28826, rogito notaio Ernesto Cassinelli, al Sig. Bonino Carlo,(omissis), il quale a dichiarato la propria disponibilità alla cessione bonaria dell’immobile espropriando, sottoscrivendo la relativa promessa di vendita, per cui resta unicamente da eseguire la procedura di esproprio nei confronti della Ditta: Mazzaferro Luciano/Bruzzone Francesca;

Ribadito che gli atti relativi al procedimento espropriativo sono stati regolarmente pubblicati a sensi di legge, contestualmente al progetto dell’opera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e che, con il decreto in data 6 ottobre 2000, con Il quale il Sindaco pro tempore di questo Comune ha ordinato l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori In argomento, gli atti stessi sono stati notificati a ciascuna delle Ditte interessate;

Dato atto altresì dello stato di consistenza e del verbale di presa di possesso redatti dal tecnico incaricato Geom. Piero Grillo in data 20 novembre 2000;

Visto e richiamato:

- il Titolo secondo della Legge 865/71,

- l’art. 5 bis del DL 333/92 convertito, con modificazioni, dalla Legge 359/92,

- l’art. 68, 1º comma, lettera e) della LR 44/2000;

decreta

Art. 1

E’ disposto in favore del Comune di Acqui Terme l’esproprio definitivo dei seguenti beni immobili:

Ditta Mazzaferro Luciano e Bruzzone Francesca: unità immobiliare situata in V. Scatilazzi 18, piano terra, NCEU F. 28 m. 88, Sub. 3, di mq. 69,40.

L’esproprio è finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal progetto di variante relativo ai lavori di recupero del centro storico - 3º lotto.

Art. 2

L’indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio, e determinata nella misura di L. 19.388.695 (diciannovemilioni trecento ottantottomila seicentonovantacinque), come da perizia giurata in data 6 giugno 1995, redatta dal Geom. Bruno Somaglia, aggiornata al 7 luglio 2000 in base all’indice deflativo ISTAT. Detta somma potrà essere aumentata del 40% qualora si addivenisse ad una cessione bonaria dell’immobile in argomento. La somma complessiva di L. 27.144.173, corrispondente all’indennità di cui sopra integrata del 40%, è finanziata con quota parte del mutuo di L. 700.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP., posizione n. 435584000 con imputazione all’intervento 2.8.01.01.

Art. 3

Il presente decreto, al quale viene conferita efficacia immediata, sarà notificato alla Ditta interessata, nelle forme previste per gli atti processuali civili, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 4

La Ditta espropriata ha 30 giorni di tempo, dalla data della notifica del presente decreto, per comunicare l’accettazione dell’indennità provvisoria convenendo la cessione volontaria dell’immobile ed usufruendo, in tal caso, dei benefici prevista dalla legge 359/92 (aumento dell’indennità provvisoria del 40% per un importo complessivo di L. 27.144.173). In caso d£ accettazione si provvederà alla stipula di atto notarile per l’acquisizione bonaria dell’immobile. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. In caso di rifiuto dell’indennità si procederà alla trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 5

In caso di mancata accettazione dell’indennità ne verrà richiesta la determinazione ai senza dell’art. 16 della Legge 867/7l.

dispone

che qualora il termine stabilito per l’accettazione dell’indennità sia decorso infruttuosamente la somma di L. 19.388.,695 (diciannovemilioni trecentoottantaottomila seicentonovantacinque) venga depositata presso la Tesoreria Provinciale del Tesoro - Cassa DD.PP.

informa

che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo.

Il Sindaco
Bernardino Bosio