Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2001, n. 24-3267

Applicazione delle disposizioni emanate con DD.MM. Sanità del 26.5.2000 n. 187 art. 7 in materia di accertamento e acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico e per il personale sanitario non medico

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Con DGR n. 21- 26188 del 30/11/1998 ai sensi del DD.MM. Sanità 21/02/1997 e 15/07/1998 si applicavano le disposizioni in materia di accertamento e d’acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, nonché attività radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico.

Oggi si rende necessaria la modifica della DGR sopracitata alla luce del nuovo decreto n. 187 del 26/05/2000 che il Ministero della Sanità ha emanato in attuazione della nuova direttiva Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e in particolare si deve dare attuazione all’art. 7 del D.gls n. 187/2000.

Il decreto in argomento all’art. 7 comma 10 dispone di demandare l’organizzazione della formazione continua alla Regione in collaborazione con le associazioni e le società scientifiche accreditate che comprendono tra le finalità, oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria, relativamente all’esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità. Inoltre vengono ammessi alla formazione continua anche i professionisti che operano al di fuori delle aziende e delle istituzioni di cui alla stesso decreto, con oneri a carico dell’interessato secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 9.

Il comma 8 dell’articolo 7 prevede che il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione e di aggiornamento con periodicità quinquennale.

L’articolo 7 comma 2 prevede che i dirigenti dell’area sanitaria che operano nei settori pubblici e privati comportanti esposizioni mediche , nonché i professionisti sanitari dell’area tecnica, infermieristica e della riabilitazione dovranno acquisire le adeguate conoscenze circa le norme di radioprotezione

Questa Amministrazione al fine di garantire omogeneità nell’organizzazione e svolgimento dei percorsi formativi previsti dal D.lgs n. 187/00 ritiene necessario:

- stabilire di individuare dei poli formativi secondo gli ambiti provinciali e la consistenza numerica dei soggetti da formare;

- i corsi di formazione ed aggiornamento potranno essere svolti attraverso l’impiego di supporti informatici in particolare per quanto riguarda il campo odontoiatrico;

- demandare alla Direzione Controllo Attività Sanitarie lo sviluppo dei programmi formativi e organizzativi contenenti le disposizioni relative alla durata che dovrà essere differenziata tra i corsi di base e quelli quinquennali di aggiornamento e che comunque non potrà essere inferiore alle 8 ore, ai contenuti e alla frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di radioprotezione come da quanto previsto dalla normativa succitata.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di dare applicazione al Decreto del Ministero della Sanità n°187/00 emanato il 26/05/2000 articolo 7, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2000;

- di demandare alla Direzione Controllo Attività Sanitarie gli atti conseguenti lo sviluppo dei programmi formativi e organizzativi contenenti le disposizioni relative alla durata, ai contenuti e alla frequenza dei corsi di formazione, di aggiornamento in materia di radioprotezione e le ASR poli formativi di riferimento secondo i criteri indicati in premessa.

- di fare fronte alle spese per l’acquisizione della documentazione scientifica necessaria alla realizzazione del supporto informatico con L. 8.000.000 che saranno accantonati con successivo provvedimento di Giunta Regionale e trasferiti alla ASR - che sarà incaricata della sua realizzazione.

(omissis)