Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 9/R.

Regolamento attuativo dell’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) per l’esecuzione di lavori forestali in economia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-3277 del 19 giugno 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) PER L’ESECUZIONE DI LAVORI FORESTALI IN ECONOMIA

Art. 1.

1. I lavori forestali da eseguirsi in economia ai sensi dell’articolo 66 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) sono ammessi fino all’importo di 200.000 Euro, ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

2. I lavori forestali in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo.

3. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati in amministrazione diretta, sono eseguiti nei limiti di valore di cui al comma 1 ove comprendano la realizzazione delle opere necessarie per l’eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti.

4. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati per cottimo, ove comprendano la realizzazione delle opere necessarie per l’eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti, sono ammessi fino all’importo di 100.000 Euro.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 luglio 2001

Enzo Ghigo