Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 9/R.
Regolamento attuativo dellarticolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) per lesecuzione di lavori
forestali in economia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
Visto larticolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-3277 del 19 giugno 2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLARTICOLO 24 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.
109 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) PER LESECUZIONE DI LAVORI
FORESTALI IN ECONOMIA
Art. 1.
1. I lavori forestali da eseguirsi in economia ai sensi dellarticolo 66
del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento
per lapplicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente
il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani) sono ammessi fino allimporto di 200.000 Euro, ai sensi
dellarticolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici).
2. I lavori forestali in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati in amministrazione
diretta, sono eseguiti nei limiti di valore di cui al comma 1 ove comprendano
la realizzazione delle opere necessarie per leliminazione del dissesto
idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria
naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano la manutenzione di
opere o impianti.
4. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati per cottimo, ove
comprendano la realizzazione delle opere necessarie per leliminazione
del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano
opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano
la manutenzione di opere o impianti, sono ammessi fino allimporto di 100.000
Euro.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 luglio 2001
Enzo Ghigo