Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 50-3471

Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore. Modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di apportare al testo della deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 le modificazioni e le specificazioni di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e, per garantire una immediata informazione all’utenza, produrrà i suoi effetti il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 32-2642 DEL 2 APRILE 2001

TITOLO III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Capo II - POSTEGGI E ALTRE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

N. 1.  Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione

Alla lettera e) aree riservate agli agricoltori e criteri per l’assegnazione

al n. 6) dopo “nell’ordine, dei seguenti criteri” è aggiunto , “fatto salvo quanto previsto al successivo n. 6.6";

dopo il n. 6.5 è aggiunto il seguente n.

“6.6 Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell’11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla D.C.R n. 508 - 14689 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi” .

N. 2. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

Alla lettera a) n. 1) 1.2 “nei mercati a cadenza ultramensile” i numeri 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4 sono così sostituiti:

1.2.1 “soggetti che, presentata l’istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l’assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;

1.2.2 tutti gli altri soggetti.

1.2.3 A parità di condizioni, in entrambi i casi di cui ai n. 1.2.1 e 1.2.2, l’ordine di priorità è definito, nell’ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi , sulla base dell’autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell’autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita".

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

Capo II - AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Al n. 2. è soppressa la lettera d).

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Sezione I - autorizzazioni di tipologia A

Il N. 6, così come modificato dalla D.G.R n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001, è sostituito dal seguente:

N. 6. “Il soggetto che per ultimo ha avuto la titolarità dell’autorizzazione originaria prima dell’inizio delle operazioni di conversione, deve indicare al Comune che inizia le operazioni di conversione su quale o quali autorizzazioni dovrà proseguire il computo delle presenze utili per l’acquisizione delle priorità di legge.

Per presenze utili ai fini dell’acquisizione delle priorità di legge si intendono:

* quelle acquisite dall’operatore a titolo di spunta sulle aree soggette a regime di concessione decennale;

* quelle acquisite a qualsiasi titolo, sia in spunta che a titoto di occupazione ordinaria, sulle aree non soggette a regime di concessione decennale quali i mercati a cadenza superiore alla mensile, cosiddette “fiere” o le parti dei mercati mensili sottratte alla concessione decennale.

Non è consentito all’operatore, ai fini della prosecuzione del computo delle presenze, richiedere la suddivisione su più autorizzazioni delle presenze acquisite sullo stesso mercato, per lo stesso giorno di svolgimento, o sulla stessa fiera.

Della scelta effettuata dall’operatore deve essere data comunicazione a tutti i Comuni interessati dalle operazioni di conversione.

L’anzianità dell’autorizzazione originaria prosegue in capo a tutte le autorizzazioni che conseguono alla conversione e deve essere annotata sull’apposito MOD. COM 9 REG allo spazio AUTOR. ORIGINARIA".