Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 32-3309

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, lett. b), c), d), e), f), e comma 3, lett. a). Agevolazioni creditizie e contributive a favore delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 1999 e 2000. Secondo prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale 2000. Riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in attuazione della L.R. n. 17 dell’8 luglio 1999:

- di approvare il riparto dei fondi tra gli Enti competenti, di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l’applicazione degli interventi previsti dall’articolo 3, 2° comma, lett. b), c), d), e), f), e 3° comma, lett. a), della legge 14 febbraio 1992 n. 185, a favore delle aziende agricole, singole ed associate, a seguito dei danni alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, e alle infrastrutture, provocati dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i DD.MM. n. 00/1413 del 14 giugno 2000 e n. 00/1461 del 31 ottobre 2000;

- di autorizzare il trasferimento di cassa agli Enti competenti, per i contributi in conto capitale di cui all’articolo 3, secondo comma, lett. b) ed e), e terzo comma, lett. a), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale sulla base di richieste degli Enti Delegati.

Gli impegni per i prestiti di cui all’articolo 3, 2° comma, lett. c), d) e f), saranno assunti con successiva determinazione della Direzione Territorio rurale, sui pertinenti capitoli di bilancio per l’anno in cui verrà a scadere l’obbligazione, sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli istituti di credito accompagnata dalla dichiarazione di conformità degli Uffici degli Enti Delegati.

(omissis)