Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Codice 24
Comune di Oleggio (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia di otto
pozzi dellacquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n.
152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia degli otto pozzi dellacquedotto comunale di Oleggio,
denominati 1 e 2 Troillet, 3 Fornaci, 4 Carmine, 5 SS Trinità, 6, 7 e 8
Troillet, sono ridefinite come risulta nelle tavole 5A, 5B e 5C, in scala
1:1500, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone,
pari a 13,33 l/s per il pozzo n. 1, 15,00 l/s per il pozzo n. 2, 11,60
l/s per il pozzo n. 3, 13.33 l/s per il pozzo n. 4, 11.60 l/s per il pozzo
n. 5, 8,30 l/s per il pozzo n. 6, 11,60 l/s per il pozzo n. 7 e 11,60 l/s
per il pozzo n. 8.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Oleggio dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
vigenti, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo
gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario,
fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n.
152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione del sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il
conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente
per territorio e al Comune di Oleggio, il programma di rotazione agraria
indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del
codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Oleggio, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
- provvedere allallontanamento o, nellimpossibilità, alla messa in sicurezza,
delle fognature esistenti allinterno delle zone di rispetto ristretta,
con particolare riguardo al tratto ubicato in prossimità della zona di
tutela assoluta del pozzo n. 5;
- provvedere allallontanamento dalle zone di tutela assoluta delle acque
di dilavamento provenienti dalle sedi stradali esistenti in prossimità
dei pozzi, con particolare attenzione ai pozzi 5, 6, 7 e 8, e alle acque
provenienti dal parcheggio limitrofo al pozzo 4;
- installare sui pozzi idonei misuratori dei volumi e delle portate estratte,
nonchè adeguati regolatori che non consentano di superare le portate massime
dichiarate;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
ai pozzi, con particolare riguardo allattività a rischio ubicata in prossimità
del pozzo 3, in posizione tangente alla direzione di flusso della falda;
- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
- in sede di regolarizzazione del prelievo, ai sensi dellart. 1 della
Legge 1 gennaio 1994 n. 36 e relativo D.P.R. attuativo 18 febbraio 1999
n. 238, sul pozzo n. 4 siano realizzati gli interventi necessari a garantire
la separazione dellacquifero captato dal primo filtro con gli acquiferi
sottostanti al fine di escludere leventualità di miscelazione delle falde;
nellimpossibilità tecnico economica di porre in essere adeguati interventi
di condizionamento del pozzo, siano ricercati approvvigionamenti idrici
alternativi con la conseguente chiusura dello stesso pozzo n. 4.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
a norma degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso
Comune di Oleggio è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 14 maggio 2001, n. 195
Salvatore De Giorgio