Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 9-3286

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Fontanile (AT). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante bis al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Fontanile, in provincia di Asti e dallo stesso adottata e successivamente rettificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 2 in data 15.2.1999, n. 24 in data 26.7.1999 e n. 14 in data 2.6.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 4.5.2001, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la variante bis al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Fontanile e dal medesimo adottata, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 2 in data 15.2.1999 comprensiva dell’all. n. 1 e n. 24 in data 26.7.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Tav. 4 bis - Interventi e modalità, in scala 1:5000

- Tav.6V1 bis - Fasce e zone di rispetto, in scala 1:5000

- Tav. 8 bis - Illuminazione pubblica, in scala 1:5000

- Tav. 8A bis - Acquedotto, in scala 1:5000

- Tav. 9V1 bis - Fognature, in scala 1:5000

- Tav. 13A - Zonizzazione, Borgata Casello, in scala 1:2000

- Tav. 13V1 bis - Zonizzazione concentrico, in scala 1:2000

- Tav. 14 - Sviluppo del nucleo storico ambientale, in scala 1:1000

- Elab.  - Indagine geologica per il progetto di Variante generale di P.R.G., relazione geologico-tecnica e con allegato:

.TAv. 1 Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

.TAv. 2 Carta geomorfologica dei dissesti, in scala 1:10000

.TAv.3 Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10000

.TAv.4 Carta Geoidrologica, in scala 1:10000

.TAv. 5 Carta dell’acclività, in scala 1:10000

.TAv. 6 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000

.TAv. 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Relazione tecnica con schede di sintesi

- Elab.  - Schede di cui alla Circolare 16 URE (all. 1, 2, 3, 4 alla scheda C)

- Elab.  - Schede di sintesi dell’uso del suolo

- deliberazione consiliare n. 14 in data 2.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav. 4 bis - Interventi e modalità, in scala 1:5000

- Tav. 6 V1 bis - Fasce e zone di rispetto, in scala 1:5000

- Tav. 13A - Zonizzazione, Frazione Casello, in scala 1:2000

- Tav. 13 V1 bis - Zonizzazione, in scala 1:2000

- Tav. 14 - Sviluppo del nucleo storico ambientale, in scala 1:1000.

- Elab.  - Norme tecniche di attuazione

- Elab.  - Relazione tecnica - stralcio

- Elab.  - Approfondimento geologico

- Elab.  - Indagine geologica per il progetto di Variante Generale di P.R.G., comprensivo di:

  . Tav. 2 Carta geomorfologica dei dissesti, in scala 1:10000

  .Tav. 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000.

(omissis)

Allegato

Modifiche di introduzione “ex officio” ai sensi dell’11º comma art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.

Sulle tavole di progetto:

n. 4bis In scala 1:5.000, n. 113/V1bis in scala 1:2.000, n. 13A in scala 1:2.000, n. 14bis in scala 1:1.000, n. 2 Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10.000, n. 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica scala 1:10.000, sono inserite le seguenti dizioni:

“Nei settori ascritti alla classe III indifferenziata, potranno essere acconsentiti gli interventi edilizi strettamente connessi alla conduzione dei fondo agricolo, non altrimenti localizzabili, previsti dall’art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.I., previa indagine geologica e geotecnica di dettaglio che accerti l’assenza di processi geomorfologici di versante attivi che possono prefigurare condizioni di rischio per le opere previste; non saranno invece possibili nuove edificazioni di alcun tipo nei settori ricadenti nella classe IIIa, salvo gli interventi di consolidamento, stabilizzazione, manutenzione e restauro e risanamento conservativo sul manufatti esistenti.

Su tutto il territorio comunale dovranno comunque sempre essere rispettate le disposizioni del D.M. 11.3.1988"

“L’edificazione dell’area residenziale 1, dell’area sportiva e parcheggio pubblico e dell’area produttivo-artigianale 1 P.E.C. è ammissibile unicamente per gli usi previsti dal Piano vigente, fatte salve le prescrizioni contenute nella Relazione geologico-tecnica con relativo approfondimento, a firma del dott. geologo Luigi Foglino, costituenti parte integrante di questo P.R.G.I.; in particolare, l’edificazione dei settori relativi all’area residenziale 1 e all’area produttivo-artigianale 1 PEC, perimetrati nella Tav. 1, allegata al parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Asti, Vercelli e Biella, trasmesso al Sindaco del Comune di Fontanile con nota.

n. 51/20.5 datata 4.1.2000, saranno necessari ulteriori approfondimenti.

Per l’utilizzo dell’area sportiva, inclusa in classe IIIb, saranno necessari interventi di sistemazione del versante; eventuali nuove opere o costruzioni potranno essere ammesse solo dopo la realizzazione di interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico, finalizzati all’eliminazione o minimizzazione della situazione di rischio, considerando sospesa l’utilizzazione dell’area sino alla verifica della validità delle opere completate".

“L’attuazione degli interventi nell’Area produttivo-artigianale 2 deve puntualmente osservare i disposti della Relazione geologico-tecnica con relativo approfondimento, a firma dott. geologo Luigi Foglino”.

“L’edificazione dell’area residenziale c.s.1 non dovrà essere estesa oltre il limite valle degli edifici esistenti situati a fianco dell’area; sono comunque fatte salve le prescrizioni contenute nella Relazione Geologico - Tecnica a firma del dott. geologo Luigi Foglino”.

“Relativamente all’area produttivo Artigianale 3, è prevista una ulteriore fascia in classe III, per 25 m di profondità, che potrà comunque essere oggetto di successiva ridefinizione nelle future varianti al Piano, a seguito di studi e approfondimenti che dovranno opportunamente valutare le eventuali situazioni di criticità lungo l’asse di drenaggio del rio Cervino”.

4bis in scala 1:5.000, è inserito il disposto seguente:

“Indipendentemente dalle destinazioni d’uso rappresentate su questa tavola di P.R.G.I., le aree gravate da vincolo agricolo ”non aedificandi" sono inedificabili e inutilizzabili ai fini del reperimento della densità fondiaria".

Sulle Norme di Attuazione:

E’ apposta la seguente dizione iniziale: “La dizione P.R.G.C. sul frontespizio di tutti gli elaborati costituenti la Variante bis adottata con Delibera Consiliare n. 14 in data 2.6.2000 deve intendersi sostituita con P.R.G.U.”.

Art. 30

Al paragrafo: “A.3: Edifici di interesse ambientale ed edifici di interesse storico-ambientale alterati nei caratteri architettonici e tipologici”, a pag. 49, la dizione: “intesa a favorire l’uso ... omissis ...  eventuali rustici annessi”  è sostituita con: “solo nel caso di recupero all’uso abitativo di parti ex agricole preesistenti”.

Art. 30

Pag. 49, l’identificazione alfanumerica di cui ai righi: tredicesimo e penultimo, è rispettivamente “A3" e ”A4".

Art. 30

Al paragrafo di pag. 50: “2 - Aree libere intercluse e marginali nelle aree di tipo A”, è stralciata la dizione: “Sono altresì consentite ... omissis  ... aree di tipo A3 e A4".

Art. 33

Tabella P.E.C. n. 1 e tabella P.E.C. n. 2, alla voce “Aree attrezzate da dismettere all’uso pubblico” è aggiunta la seguente dizione: “Le superfici da destinare a spazi pubblici, secondo le modalità dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., non devono essere inferiori a 18 mq. ogni 100 mc. di volume realizzato e la viabilità pubblica deve essere realizzata in conformità alle indicazioni grafiche di piano”.

Art. 33

Tabella P.E.C. n. 1 e tabella P.E.C. n. 2, alla voce “Parametri di progetto - Altezza massima degli edifici” il parametro ml. 10,5" è sostituito con: “mt. 7,50".

Art. 34

Al paragrafo: “3. Area produttivo artigianale di nuova previsione (D3)” la disposizione di nuovo inserimento, che recita: “L’intervento è attuabile con concessione edilizia convenzionata ... omissis ... previsto dall’art. 21 punto 2 della L.R. 56/77 e s.m.i.” è sostituita dalla seguente: “L’intervento attuabile con concessione edilizia convenzionata, deve prevedere a carico del soggetto attuatore, sia la realizzazione della viabilità pubblica di accesso all’area comprensiva del relativo spazio pubblico di manovra, che il reperimento degli spazi pubblici di cui al punto 2 dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

Art. 38

Al comma precedente le: “Norme e parametri da rispettare per l’edificazione nelle aree agricole”, la dizione: “di nuova edificazione ... omissis ... la concessione è del tipo gratuito” è sostituita con: “della lettera m) del comma 2 dell’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.”

Art. 40

Primo comma, punto 1), di seguito a: ...  dei cimiteri non sono ammessi" è aggiunto: “ampliamenti dei fabbricati esistenti”.

Art. 40

Primo comma, punto 3), è stralciata la dizione: “non sono consentiti interventi edilizi”.

Art. 44

E’ inserita la seguente dizione finale: “Detti fabbricati devono osservare un distacco minimo dai confini, non inferiore a mt. 5.00".

Art. 47 La titolazione dell’articolo è integrata con la seguente dizione: “quali aree boscate sulla tav. 4 bis in scala 1:5000".

Art. 48

Al paragrafo della Classe IIIb, la dizione di nuovo inserimento: “consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia” è sostituita con: “consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali a titolo d’esempio: interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo”.

Art. 52

Le dizioni: “1) a seguito del parere dell’Amministrazione Sanitaria| e ”2) in presenza di provvedimenti precedenti" sono sostituite da: “solo se conseguenti a specifico parere autorizzativo del competente Comitato Regionale di Sanità”.

Art. 55

Al comma finale di nuovo inserimento, le dizioni che recitano: “non viene applicata” e “media interna” sono rispettivamente sostituite con le seguenti: “è quella di cui al Codice Civile” e massima esterna".

Art. 56

Al punto 2 delle disposizioni di nuovo inserimento, è stralciata la dizione che recita:

“è comunque qualora ciò non risultasse ... omissis ...  realizzazione di mq. 18,00 di superficie utile”.

Art. 56

Ventottesimo rigo di pag. 74, dopo la dizione: ... lorda massima di mq. 12,00" è inserita la seguente: “la cui volumetria realizzabile è ricompresa in quella di cui alla lettera a) del precedente punto 1".