Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 57-3333

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di S. Stefano Roero (CN). Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di S. Stefano Roero, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente rettificata e modificata con deliberazioni consiliari n. 51 in data 23.12.1997, n. 38 in data 9.11.1998 e n. 29 in data 21.9.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 27.5.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di S. Stefano Roero, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 51 in data 23.12.1997, rettificata con deliberazione consiliare n. 38 in data 9.11.1998, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione

- Tav.1 - Planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000

- Tav.2 - Progetto, in scala 1:5.000

- Tav.3 - Borgata Berteri, in scala 1:2.000

- Tav.4 - Borgata S. Lorenzo, in scala 1:2.000

- Tav.5 - Borgata Frazione Madonna delle Grazie, in scala 1:2.000

- Tav.6 - Capoluogo, in scala 1:2.000

- Tav.7 - Borgata Valle dei Lunghi, in scala 1:2.000

- Elab. - Schede riepilogative secondo la circolare del P.G.R. del 18.7.1989, n.16 URE

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto. Norme Tecniche per l’Attuazione del Piano

- Elab. - Carta geomorfologica e dei dissesti idrogeologici. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Relazioni a commento

- Tav. - Carta geomorfologica e dei dissesti idrogeologici, in scala 1:10.000

- Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000

- Deliberazione consiliare n. 29 in data 21.9.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Schede riepilogative secondo la circolare del P.G.R. del 18.7.1989, n.16 URE

- Tav.1 - Planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000

- Tav.2 - Progetto, in scala 1:5.000

- Tav.2A - Carta dei vincoli, in scala 1:5.000

- Tav.3 - Borgata Berteri, in scala 1:2.000

- Tav.4 - Borgata S. Lorenzo, in scala 1:2.000

- Tav.5 - Borgata Frazione Madonna delle Grazie, in scala 1:2.000

- Tav.6 - Capoluogo, in scala 1:2.000

- Tav.7 - Borgata Valle dei Lunghi, in scala 1:2.000

- Tav.8 - Frazione Valunga, in scala 1:2.000

- Tav.9 - Frazione S. Michele. Località Gallarato, in scala 1:2.000.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

Tavola n. 4 (B.ta S. Lorenzo scala 1 - 2.000):

- la grande zona B individuata dalla variante in sinistra orografica del rio della valle di S. Lorenzo è da intendersi riclassificata in “zona di espansione residenziale C”;

- le indicazioni relative al “lotto libero” B1 individuato tra le strade comunali Virani e Novarino sono da intendersi integrate con la previsione di una fascia inedificabile di mt. 10 dal confine della viabilità provinciale;

- la delimitazione a tratteggio corrispondente alla proposta di ridefinizione della zona di rispetto cimiteriale è da intendersi limitata ai soli sviluppi ricadenti entro i confini comunali di S. Stefano Roero.

Tavola n. 7 (B.ta valle dei Lunghi, scala 1:2.000):

- le previsioni relative all’area B individuata a valle della strada provinciale sono da intendersi ridefinite: stralciando i due mappali più distanti dall’abitato, perimetrando ed individuando i restanti mappali liberi da costruzione in unica “zona” di tipo “C” ed individuando per quest’ultima un vincolo di arretramento di mt. 10.00 dal confine della strada provinciale.

Tavola n. 9 (Fraz. S. Michele, scala 1:2.000):

la “zona C” individuata a N/E della C: Gallarate (PEC2) è da intendersi integralmente stralciata;

- la restante zona con doppia indicazione “C” e diverse simbologie di base è da intendersi ridefinita stralciando il settore C privo di puntinatura situato a monte della strada provinciale e mantenendo il solo ambito in cui compare l’indicazione “PEC”;

- la simbologia del predetto ambito PEC 3 è da intendersi conformata a quella prevista in legenda.

- Tavola n. 1-2 e 2A:

Le tavole in scala 1:25.000 ed 1:5.000 sono da intendersi modificate per quanto necessario a conformare la definizione della “zona non sottoposta a vincolo idrogeologico: alle risultanze dei vincoli effettivamente vigenti alla data di adozione della variante in oggetto ed al recepimento delle modifiche innanzi operate per le tavole in scala 1:2.000, inoltre:

- la “Tabella Generale Riassuntiva” che compare a lato della tavola n. 1 è da intendersi modificata nelle previsioni inerenti alle “zone C”, sostituendo le indicazioni relative al “PEC2" con l’indicazione ”M" richiamante la seguente nota da introdursi a conclusione del prospetto: “(1) Per le zone C di Serteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi si richiamano gli indici e prescrizioni previsti a livello normativo.”;

- la predetta tavola n. 2A (carta dei vincoli) è da intendersi modificata mediante la soppressione di tutte le indicazioni cartografiche e di legenda relative alle fasce di rispetto fluviale; in legenda è inoltre da intendersi inserita la seguente precisazione conclusiva: “La presente tavola è finalizzata alla sola evidenziazione dei vigenti vincoli idrogeologici e delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica ex circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7 LAP, per chiarezza espositiva non riporta pertanto:

- le fasce di rispetto fluviale ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e ex art. 29 L.R. 56/77;

- le zone soggette a vincolo ex D.lgs. n. 490/99;

- le fasce di rispetto stradale e le zone inedificabili “I” (Beni culturali ambientali da salvaguardare)

le predette fasce e zone sono comunque a tutti gli effetti richiamate a livello normativo e/o perimetrate dalla tavola n. 2.

Per quanto attiene la distinzione tra le diverse aree di classe IlI ex circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996 si precisa che le aree di classe IIIb sono da intendersi rappresentate unicamente dall’impronta dell’uffico edificio presente entro gli ambiti a rischio segnalati con la generica definizione “Classe Illa - Illb” strettamente delimitata dalla classe IIIa (edificio situato poca a N/W del capoluogo)".

Modifiche normative:

Art. 2:

- a conclusione del punto c4) è da intendersi inserita la precisazione “(Tavola 2A)”;

- a conclusione del testo dell’articolo è inserito il seguente disposto:

“I vincoli e limitazioni di intervento individuati dalla predetta tavola 2A e le prescrizioni operative previste dalle relazioni geologico tecniche sulle aree di Intervento, da intendersi integrata con le ulteriori osservazioni e prescrizioni previste dal parere n. 9036/20.6 del 16.11.1999 della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, sono in ogni caso prevalenti rispetto alle altre previsioni cartografiche e normative di Piano”.

Art. 6, punto 9: il disposto che recita: “questi potranno ... omissis adeguato raccordo” è da intendersi riformulato come segue: “questi dovranno essere chiaramente rappresentati In progetto con piani e sezioni quotate tali da consentire alla C.I.E. di verificare i limiti di scavo e riporto ammissibili, In relazione alle caratteristiche morfologiche dei territorio ed alla quota delle opere di urbanizzazione, al fine di escludere fratture ambientale o interventi fuori scala rispetto agli edifici circostanti.”

Art. 14.1: a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente testo: “Si richiamano i disposti dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.”

Art. 14.5: il testo del punto 3) è da intendersi modificato con le modeste rettifiche formali necessarie a riproporlo come terzo comma dell’articolo in oggetto, inoltre:

- dopo le parole: “intervento residenziale” viene inserita la precisazione: “ovvero le zone C di località Berteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi”;

- a conclusione dell’articolo sono inseriti i seguenti disposti: n assenza di accordo l’amministrazione Comunale si riserva, anche in questo caso, la facoltà di ricorrere alle procedure previste dall’art. 44 della L.R. 56/77 e s.m.. L’intervento nella zona C di Valle dei Lunghi dovrà essere servito da unico accesso con posizionamento da definire su indicazione dell’ente proprietario della strada e da Idonea dotazione di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico."

Art. 15 bis: dopo le parole: “Nella loro edificazione tuttavia” è da intendersi inserita la precisazione: “(fermo restando i maggiori vincoli di arretramento eventualmente derivanti dalle vigenti norme e regolamenti di Settore)”;

Artt. 24 e 29 bis: a conclusione del testo dei due articoli è da intendersi inserito il seguente disposto: “L’insediamento delle predette attività o attrezzature dovrà risultare in ogni caso compatibile con le caratteristiche dell’edificio e/o contesto residenziale o agricolo in cui l’intervento verrà a collocarsi, dovrà inoltre essere verificata l’esistenza in loco, o previsione di contemporanea realizzazione, dei necessari supporti infrastrutturali.”

Art. 30: l’articolo è da intendersi modificato mediante: - lo stralcio integrate della parte conclusiva evidenziata con sottolineatura e sua sostituzione con il  seguente testo: “Si richiamano i disposti dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.

- la revisione del disposto di pag. 48 che definisce gli interventi ammissibili in assenza di Piano di Recupero, da operarsi stralciando e sostituendo le definizioni di intervento corrispondenti alle lettere: e), f), g), h) con le seguenti:

e) ristrutturazione edilizia di tipo A, come definiti dalla circolare P.G.R. n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984;

f) demolizione senza ricostruzione di edifici fatiscenti documentatamente irrecuperabili e privi di elementi di pregio."

Art. 31:

- a completamento dell’articolo inserire il seguente disposto: Per le aree e categorie di beni in condizione di vincolo di tutela ambientale e paesistica gravanti sul territorio comunale, si richiamano le procedure autorizzative del D.Lgs. 490/99 e della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m..".

Art. 32:

- a conclusione di pag. 55, dopo il testo relativo alla lettera d) è inserita la seguente precisazione:

“In riferimento a quanto stabilito, nelle precedenti lettere a), b), d) si precisa che:

-  gli interventi descritti dovranno tendere al recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente pertanto i citati interventi di demolizione e ricostruzione saranno eccezionalmente ammessi in presenza di documentata fatiscenza strutturale e/o funzionale e solo qualora non sussista l’esigenza di salvaguardare elementi architettonici o decorativi di pregio nonchè tipologie che assumano valore documentario della tradizione costruttiva locale;

- gli interventi di cui alla lettera b) saranno finalizzati principalmente alla trasformazione delle strutture che costituiscono unico corpo di fabbrica con parti già destinate alla residenza mentre per i restanti fabbricati ex rurali, separati dai corpi principali ma non riconducibili alle definizioni di cui alla lettera c), la trasformazione dovrà essere orientata al recupero per destinazioni accessorie a quelle in atto o previste nei fabbricati principali;

- gli ampliamenti delle unità abitative di cui alla lettera d) dovranno essere realizzate, se e per quanto possibile, mediante recupero delle contigue strutture di cui alla lettera b);

- le destinazioni d’uso previste dovranno risultare in ogni caso compatibili con le caratteristiche e localizzazione dell’edificio oggetto di intervento e con il sistema infrastrutturale locale."

- al 1º comma di pag. 56:

- Il testo corrispondente alla lettera a) è da intendersi integrato, dopo la parola “edificatorie”, con la precisazione: “e l’indice fondiario di zona previsto dalla tabella generale riassuntiva allegata alla tavola n. 1 (0,7 mc./mq.) derogabili solo in applicazione degli incrementi ammessi dalla precedente lettera d)”;

- i disposti di cui ai punti 4) e 5) della successiva lettera b) sono da intendersi sostituiti con il seguente punto: “4) distanze dal corpi idrici: mt. 10.00 per i corsi d’acqua pubblici o comunque appartenenti al demanio, mt. 5.00 per i restanti corsi d’acqua.”

- il testo relativo agli interventi di completamento (paragrafo B della stessa pag. 56) è da intendersi modificato nei contenuti della parentesi che compare a conclusione della seconda riga, mantenendo il solo riferimento ai lotti liberi “B1" e nei parametri di intervento, rettificando l’indice fondiario di fabbricabilità in 0,70 mc./mq.

Art. 32 bis:

- al primo comma, il testo che recita: in queste zone ... omissis ... delle L.R. 56/77 e S.M.U, è da intendersi sostituito con: “Nella zona C di località Gallarate (PEC3) l’intervento si attuerà previo strumento urbanistico esecutivo di cui all’art. 43 della L.U.R.”;

- al secondo comma ogni riferimento ai PEC 1 e PEC2 è da intendersi escluso, Inoltre:

- l’indicazione di mt. 6.00 relativa alle distanze dai fili stradali è da intendersi sostituita in “mt.  10.00 dal confine della strada provinciale”;

- dopo le parole: “di adeguato spessore” sono inserite le parole “e la copertura dovrà essere idoneamente raccordata con il piano di campagna circostante.”; - a pag. 57.1 i disposti che recitano: “Intervento di espansione residenziale C ... omissis del Progetto Preliminare di P.R.G.C.”, sono da intendersi sostituiti con il seguente testo: “Gli interventi di espansione residenziale C previsti nelle borgate Berteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi saranno attuati in regime di concessione convenzionata come previsto nel precedente art. 14.5.”

I parametri di intervento successivamente riportati nella stessa pag. 57.1 sono da intendersi modificati per quanto attiene:

- l’indice fondiario di fabbricabilità, da ridefinire in 0,70 mc./mq., come previsto per le stesse aree dalla variante originaria;

-  le “distanze dei fili stradali”, da rettificare da “mt. 6.00" a ”mt. 10.00".

Art. 35:

- a conclusione dell’articola è da intendersi inserito il seguente disposto:

“Le altezze massime di mt. 10.50 innanzi previste sono indicative; l’A.C. in fase attuativa di piano prevederà all’esigenza ulteriori riduzioni in considerazione della necessità di armonizzazione con quelle in atto negli edifici ed aree circostanti nonchè delle possibili ricadute ambientali derivanti dalla loro specifica ubicazione entro o a diretto rapporto visivo con ambiti in condizione di vincolo ex D. Lgs 490/99.”

Art. 36:

-  il testo del 2º, 3º, 4º, 5º e 10º comma sono da intendersi integralmente stralciati; in sostituzione del 2º comma è inoltre inserito il seguente richiamo:

“Si richiamano a tal fine le fasce di arretramento da prevedersi in ottemperanza a quanto disposto: dall’art. 27 della L.R. 56/77, dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 nonchè dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.”;

- a pag. 66, il disposto conclusivo del punto 1) (relativo alle zone di tutela dei pozzi idropotabili) è da intendersi rettificato mediante lo stralcio delle parole: “fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C.”;

- il testo del successivo punto 2) è da intendersi modificato mediante:

- lo stralcio di quanto disposto al 1º comma;

- lo stralcio del testo dell’ultimo comma (da “Le norme suddette ... a ”parere espresso dalla CIE."), mantenendo di questo unicamente il disposto che recita: “E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto previsto dall’art. 29 della L.U.R. e successive modifiche ed integrazioni.”

- al punto 4) di pag. 67 il richiamo alle vigenti normative è da intendersi riformulato come segue: “Si richiamano in ogni caso gli ulteriori arretramenti da prevedersi in sede di applicazione dei disposti della L.R. 23.1.1989 n. 6 e del D.M. 10 settembre 1998, n. 381"

Art. 37 bis: a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente disposto:

Il  Comune potrà in ogni caso escludere la realizzazione di recinzioni che per tipologia o entità dello sviluppo proposto, possano prefigurarsi in contrasto con le esigenze di tutela ambientale."

Art. 39: il testo in grassetto (introdotto In fase controdeduttiva). così come proposto è inaccettabile, pertanto è da intendersi riformulato come segue:

“Per il fabbricato individuato con stellina sulla tavola n. 2 è ammesso ”una tantum", in unica soluzione, un incremento max di volumetria pari a 200 mc. per il miglioramento igienico-funzionale dell’unità abitativa esistente."

Art. 41: il disposto dell’ultimo trattino è da intendersi modificato mediante lo stralcio del disposto finale (testo che recita: “Le presenti norme ... omissis ... nessun ampliamento”.) ed inserimento del seguente comma a conclusione dell’articolo: “Non saranno ammessi ampliamenti ed abitazioni per gli impianti ricadenti nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 27 e 29 della L.R. 56/77 e nelle aree inedificabili segnalate dalle tavole n. 2 e 2A.”

Art. 42: a conclusione dell’articolo sono inseriti i seguenti disposti:

In caso di contrasto tra indicazioni di tavole a scala diversa vale quanto previsto dalla tavola a scala più dettagliata.

In caso di incongruenza tra disposti normativi vale la norma più restrittiva.

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni normative di piano e le vigenti normative e regolamenti Statali e Regionali di settore vale quanto stabilito da questi ultimi."