Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 57-3333
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di S. Stefano Roero (CN). Variante
n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 1 al Piano Regolatore
Generale vigente del Comune di S. Stefano Roero, in Provincia di Cuneo,
adottata e successivamente rettificata e modificata con deliberazioni consiliari
n. 51 in data 23.12.1997, n. 38 in data 9.11.1998 e n. 29 in data 21.9.2000,
subordinatamente allintroduzione ex officio, negli elaborati progettuali,
delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nellallegato documento
A in data 27.5.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e successive modificazioni.
ART. 2
La documentazione relativa alla Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale
vigente, adottata dal Comune di S. Stefano Roero, debitamente vistata,
si compone di:
- Deliberazione consiliare n. 51 in data 23.12.1997, rettificata con deliberazione
consiliare n. 38 in data 9.11.1998, entrambe esecutive ai sensi di legge,
con allegato:
- Elab. - Relazione illustrativa
- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione
- Tav.1 - Planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000
- Tav.2 - Progetto, in scala 1:5.000
- Tav.3 - Borgata Berteri, in scala 1:2.000
- Tav.4 - Borgata S. Lorenzo, in scala 1:2.000
- Tav.5 - Borgata Frazione Madonna delle Grazie, in scala 1:2.000
- Tav.6 - Capoluogo, in scala 1:2.000
- Tav.7 - Borgata Valle dei Lunghi, in scala 1:2.000
- Elab. - Schede riepilogative secondo la circolare del P.G.R. del 18.7.1989,
n.16 URE
- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto. Norme
Tecniche per lAttuazione del Piano
- Elab. - Carta geomorfologica e dei dissesti idrogeologici. Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dellidoneità allutilizzazione urbanistica.
Relazioni a commento
- Tav. - Carta geomorfologica e dei dissesti idrogeologici, in scala 1:10.000
- Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dellidoneità
allutilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000
- Deliberazione consiliare n. 29 in data 21.9.2000, esecutiva ai sensi
di legge, con allegato:
- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione
- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. - Relazione illustrativa
- Elab. - Schede riepilogative secondo la circolare del P.G.R. del 18.7.1989,
n.16 URE
- Tav.1 - Planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000
- Tav.2 - Progetto, in scala 1:5.000
- Tav.2A - Carta dei vincoli, in scala 1:5.000
- Tav.3 - Borgata Berteri, in scala 1:2.000
- Tav.4 - Borgata S. Lorenzo, in scala 1:2.000
- Tav.5 - Borgata Frazione Madonna delle Grazie, in scala 1:2.000
- Tav.6 - Capoluogo, in scala 1:2.000
- Tav.7 - Borgata Valle dei Lunghi, in scala 1:2.000
- Tav.8 - Frazione Valunga, in scala 1:2.000
- Tav.9 - Frazione S. Michele. Località Gallarato, in scala 1:2.000.
(omissis)
Allegato
Elenco delle modifiche introdotte ex officio
Modifiche cartografiche:
Tavola n. 4 (B.ta S. Lorenzo scala 1 - 2.000):
- la grande zona B individuata dalla variante in sinistra orografica del
rio della valle di S. Lorenzo è da intendersi riclassificata in zona di
espansione residenziale C;
- le indicazioni relative al lotto libero B1 individuato tra le strade
comunali Virani e Novarino sono da intendersi integrate con la previsione
di una fascia inedificabile di mt. 10 dal confine della viabilità provinciale;
- la delimitazione a tratteggio corrispondente alla proposta di ridefinizione
della zona di rispetto cimiteriale è da intendersi limitata ai soli sviluppi
ricadenti entro i confini comunali di S. Stefano Roero.
Tavola n. 7 (B.ta valle dei Lunghi, scala 1:2.000):
- le previsioni relative allarea B individuata a valle della strada provinciale
sono da intendersi ridefinite: stralciando i due mappali più distanti dallabitato,
perimetrando ed individuando i restanti mappali liberi da costruzione in
unica zona di tipo C ed individuando per questultima un vincolo di
arretramento di mt. 10.00 dal confine della strada provinciale.
Tavola n. 9 (Fraz. S. Michele, scala 1:2.000):
la zona C individuata a N/E della C: Gallarate (PEC2) è da intendersi
integralmente stralciata;
- la restante zona con doppia indicazione C e diverse simbologie di base
è da intendersi ridefinita stralciando il settore C privo di puntinatura
situato a monte della strada provinciale e mantenendo il solo ambito in
cui compare lindicazione PEC;
- la simbologia del predetto ambito PEC 3 è da intendersi conformata a
quella prevista in legenda.
- Tavola n. 1-2 e 2A:
Le tavole in scala 1:25.000 ed 1:5.000 sono da intendersi modificate per
quanto necessario a conformare la definizione della zona non sottoposta
a vincolo idrogeologico: alle risultanze dei vincoli effettivamente vigenti
alla data di adozione della variante in oggetto ed al recepimento delle
modifiche innanzi operate per le tavole in scala 1:2.000, inoltre:
- la Tabella Generale Riassuntiva che compare a lato della tavola n.
1 è da intendersi modificata nelle previsioni inerenti alle zone C, sostituendo
le indicazioni relative al PEC2" con lindicazione M" richiamante la
seguente nota da introdursi a conclusione del prospetto: (1) Per le zone
C di Serteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi si richiamano gli indici e
prescrizioni previsti a livello normativo.;
- la predetta tavola n. 2A (carta dei vincoli) è da intendersi modificata
mediante la soppressione di tutte le indicazioni cartografiche e di legenda
relative alle fasce di rispetto fluviale; in legenda è inoltre da intendersi
inserita la seguente precisazione conclusiva: La presente tavola è finalizzata
alla sola evidenziazione dei vigenti vincoli idrogeologici e delle classi
di idoneità allutilizzazione urbanistica ex circolare P.G.R. 8 maggio
1996, n. 7 LAP, per chiarezza espositiva non riporta pertanto:
- le fasce di rispetto fluviale ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e ex art.
29 L.R. 56/77;
- le zone soggette a vincolo ex D.lgs. n. 490/99;
- le fasce di rispetto stradale e le zone inedificabili I (Beni culturali
ambientali da salvaguardare)
le predette fasce e zone sono comunque a tutti gli effetti richiamate a
livello normativo e/o perimetrate dalla tavola n. 2.
Per quanto attiene la distinzione tra le diverse aree di classe IlI ex
circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996 si precisa che le aree di classe IIIb sono
da intendersi rappresentate unicamente dallimpronta delluffico edificio
presente entro gli ambiti a rischio segnalati con la generica definizione
Classe Illa - Illb strettamente delimitata dalla classe IIIa (edificio
situato poca a N/W del capoluogo)".
Modifiche normative:
Art. 2:
- a conclusione del punto c4) è da intendersi inserita la precisazione
(Tavola 2A);
- a conclusione del testo dellarticolo è inserito il seguente disposto:
I vincoli e limitazioni di intervento individuati dalla predetta tavola
2A e le prescrizioni operative previste dalle relazioni geologico tecniche
sulle aree di Intervento, da intendersi integrata con le ulteriori osservazioni
e prescrizioni previste dal parere n. 9036/20.6 del 16.11.1999 della Direzione
Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, sono in ogni caso prevalenti
rispetto alle altre previsioni cartografiche e normative di Piano.
Art. 6, punto 9: il disposto che recita: questi potranno ... omissis adeguato
raccordo è da intendersi riformulato come segue: questi dovranno essere
chiaramente rappresentati In progetto con piani e sezioni quotate tali
da consentire alla C.I.E. di verificare i limiti di scavo e riporto ammissibili,
In relazione alle caratteristiche morfologiche dei territorio ed alla quota
delle opere di urbanizzazione, al fine di escludere fratture ambientale
o interventi fuori scala rispetto agli edifici circostanti.
Art. 14.1: a conclusione dellarticolo è da intendersi inserito il seguente
testo: Si richiamano i disposti dellart. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.
Art. 14.5: il testo del punto 3) è da intendersi modificato con le modeste
rettifiche formali necessarie a riproporlo come terzo comma dellarticolo
in oggetto, inoltre:
- dopo le parole: intervento residenziale viene inserita la precisazione:
ovvero le zone C di località Berteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi;
- a conclusione dellarticolo sono inseriti i seguenti disposti: n assenza
di accordo lamministrazione Comunale si riserva, anche in questo caso,
la facoltà di ricorrere alle procedure previste dallart. 44 della L.R.
56/77 e s.m.. Lintervento nella zona C di Valle dei Lunghi dovrà essere
servito da unico accesso con posizionamento da definire su indicazione
dellente proprietario della strada e da Idonea dotazione di aree a parcheggio
pubblico o di uso pubblico."
Art. 15 bis: dopo le parole: Nella loro edificazione tuttavia è da intendersi
inserita la precisazione: (fermo restando i maggiori vincoli di arretramento
eventualmente derivanti dalle vigenti norme e regolamenti di Settore);
Artt. 24 e 29 bis: a conclusione del testo dei due articoli è da intendersi
inserito il seguente disposto: Linsediamento delle predette attività
o attrezzature dovrà risultare in ogni caso compatibile con le caratteristiche
delledificio e/o contesto residenziale o agricolo in cui lintervento
verrà a collocarsi, dovrà inoltre essere verificata lesistenza in loco,
o previsione di contemporanea realizzazione, dei necessari supporti infrastrutturali.
Art. 30: larticolo è da intendersi modificato mediante: - lo stralcio
integrate della parte conclusiva evidenziata con sottolineatura e sua sostituzione
con il seguente testo: Si richiamano i disposti dellart. 24 della L.R.
56/77 e s.m.
- la revisione del disposto di pag. 48 che definisce gli interventi ammissibili
in assenza di Piano di Recupero, da operarsi stralciando e sostituendo
le definizioni di intervento corrispondenti alle lettere: e), f), g), h)
con le seguenti:
e) ristrutturazione edilizia di tipo A, come definiti dalla circolare P.G.R.
n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984;
f) demolizione senza ricostruzione di edifici fatiscenti documentatamente
irrecuperabili e privi di elementi di pregio."
Art. 31:
- a completamento dellarticolo inserire il seguente disposto: Per le aree
e categorie di beni in condizione di vincolo di tutela ambientale e paesistica
gravanti sul territorio comunale, si richiamano le procedure autorizzative
del D.Lgs. 490/99 e della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m..".
Art. 32:
- a conclusione di pag. 55, dopo il testo relativo alla lettera d) è inserita
la seguente precisazione:
In riferimento a quanto stabilito, nelle precedenti lettere a), b), d)
si precisa che:
- gli interventi descritti dovranno tendere al recupero, riuso e valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente pertanto i citati interventi di demolizione
e ricostruzione saranno eccezionalmente ammessi in presenza di documentata
fatiscenza strutturale e/o funzionale e solo qualora non sussista lesigenza
di salvaguardare elementi architettonici o decorativi di pregio nonchè
tipologie che assumano valore documentario della tradizione costruttiva
locale;
- gli interventi di cui alla lettera b) saranno finalizzati principalmente
alla trasformazione delle strutture che costituiscono unico corpo di fabbrica
con parti già destinate alla residenza mentre per i restanti fabbricati
ex rurali, separati dai corpi principali ma non riconducibili alle definizioni
di cui alla lettera c), la trasformazione dovrà essere orientata al recupero
per destinazioni accessorie a quelle in atto o previste nei fabbricati
principali;
- gli ampliamenti delle unità abitative di cui alla lettera d) dovranno
essere realizzate, se e per quanto possibile, mediante recupero delle contigue
strutture di cui alla lettera b);
- le destinazioni duso previste dovranno risultare in ogni caso compatibili
con le caratteristiche e localizzazione delledificio oggetto di intervento
e con il sistema infrastrutturale locale."
- al 1º comma di pag. 56:
- Il testo corrispondente alla lettera a) è da intendersi integrato, dopo
la parola edificatorie, con la precisazione: e lindice fondiario di
zona previsto dalla tabella generale riassuntiva allegata alla tavola n.
1 (0,7 mc./mq.) derogabili solo in applicazione degli incrementi ammessi
dalla precedente lettera d);
- i disposti di cui ai punti 4) e 5) della successiva lettera b) sono da
intendersi sostituiti con il seguente punto: 4) distanze dal corpi idrici:
mt. 10.00 per i corsi dacqua pubblici o comunque appartenenti al demanio,
mt. 5.00 per i restanti corsi dacqua.
- il testo relativo agli interventi di completamento (paragrafo B della
stessa pag. 56) è da intendersi modificato nei contenuti della parentesi
che compare a conclusione della seconda riga, mantenendo il solo riferimento
ai lotti liberi B1" e nei parametri di intervento, rettificando lindice
fondiario di fabbricabilità in 0,70 mc./mq.
Art. 32 bis:
- al primo comma, il testo che recita: in queste zone ... omissis ... delle
L.R. 56/77 e S.M.U, è da intendersi sostituito con: Nella zona C di località
Gallarate (PEC3) lintervento si attuerà previo strumento urbanistico esecutivo
di cui allart. 43 della L.U.R.;
- al secondo comma ogni riferimento ai PEC 1 e PEC2 è da intendersi escluso,
Inoltre:
- lindicazione di mt. 6.00 relativa alle distanze dai fili stradali è
da intendersi sostituita in mt. 10.00 dal confine della strada provinciale;
- dopo le parole: di adeguato spessore sono inserite le parole e la
copertura dovrà essere idoneamente raccordata con il piano di campagna
circostante.; - a pag. 57.1 i disposti che recitano: Intervento di espansione
residenziale C ... omissis del Progetto Preliminare di P.R.G.C., sono
da intendersi sostituiti con il seguente testo: Gli interventi di espansione
residenziale C previsti nelle borgate Berteri, S. Lorenzo e Valle dei Lunghi
saranno attuati in regime di concessione convenzionata come previsto nel
precedente art. 14.5.
I parametri di intervento successivamente riportati nella stessa pag. 57.1
sono da intendersi modificati per quanto attiene:
- lindice fondiario di fabbricabilità, da ridefinire in 0,70 mc./mq.,
come previsto per le stesse aree dalla variante originaria;
- le distanze dei fili stradali, da rettificare da mt. 6.00" a mt.
10.00".
Art. 35:
- a conclusione dellarticola è da intendersi inserito il seguente disposto:
Le altezze massime di mt. 10.50 innanzi previste sono indicative; lA.C.
in fase attuativa di piano prevederà allesigenza ulteriori riduzioni in
considerazione della necessità di armonizzazione con quelle in atto negli
edifici ed aree circostanti nonchè delle possibili ricadute ambientali
derivanti dalla loro specifica ubicazione entro o a diretto rapporto visivo
con ambiti in condizione di vincolo ex D. Lgs 490/99.
Art. 36:
- il testo del 2º, 3º, 4º, 5º e 10º comma sono da intendersi integralmente
stralciati; in sostituzione del 2º comma è inoltre inserito il seguente
richiamo:
Si richiamano a tal fine le fasce di arretramento da prevedersi in ottemperanza
a quanto disposto: dallart. 27 della L.R. 56/77, dal D.M. 1 aprile 1968
n. 1404 nonchè dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione.;
- a pag. 66, il disposto conclusivo del punto 1) (relativo alle zone di
tutela dei pozzi idropotabili) è da intendersi rettificato mediante lo
stralcio delle parole: fuori del perimetro degli insediamenti previsti
dal P.R.G.C.;
- il testo del successivo punto 2) è da intendersi modificato mediante:
- lo stralcio di quanto disposto al 1º comma;
- lo stralcio del testo dellultimo comma (da Le norme suddette ... a
parere espresso dalla CIE."), mantenendo di questo unicamente il disposto
che recita: E fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto previsto dallart.
29 della L.U.R. e successive modifiche ed integrazioni.
- al punto 4) di pag. 67 il richiamo alle vigenti normative è da intendersi
riformulato come segue: Si richiamano in ogni caso gli ulteriori arretramenti
da prevedersi in sede di applicazione dei disposti della L.R. 23.1.1989
n. 6 e del D.M. 10 settembre 1998, n. 381"
Art. 37 bis: a conclusione dellarticolo è da intendersi inserito il seguente
disposto:
Il Comune potrà in ogni caso escludere la realizzazione di recinzioni che
per tipologia o entità dello sviluppo proposto, possano prefigurarsi in
contrasto con le esigenze di tutela ambientale."
Art. 39: il testo in grassetto (introdotto In fase controdeduttiva). così
come proposto è inaccettabile, pertanto è da intendersi riformulato come
segue:
Per il fabbricato individuato con stellina sulla tavola n. 2 è ammesso
una tantum", in unica soluzione, un incremento max di volumetria pari
a 200 mc. per il miglioramento igienico-funzionale dellunità abitativa
esistente."
Art. 41: il disposto dellultimo trattino è da intendersi modificato mediante
lo stralcio del disposto finale (testo che recita: Le presenti norme ...
omissis ... nessun ampliamento.) ed inserimento del seguente comma a conclusione
dellarticolo: Non saranno ammessi ampliamenti ed abitazioni per gli impianti
ricadenti nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 27 e 29 della L.R.
56/77 e nelle aree inedificabili segnalate dalle tavole n. 2 e 2A.
Art. 42: a conclusione dellarticolo sono inseriti i seguenti disposti:
In caso di contrasto tra indicazioni di tavole a scala diversa vale quanto
previsto dalla tavola a scala più dettagliata.
In caso di incongruenza tra disposti normativi vale la norma più restrittiva.
In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni normative di piano e
le vigenti normative e regolamenti Statali e Regionali di settore vale
quanto stabilito da questi ultimi."