Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Codice 21.5
D.D. 23 maggio 2001, n. 214

L.R. 14/1/1992, n. 3. Istanza di autorizzazione del Sig. Massimo Crespi Amministratore Unico dell’Immobiliare San Gaudenzio di Borgomanero per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nella R.N.O. delle Baragge in località Piano Rosa, Comune di Fontaneto d’Agogna (NO). Improcedibilità dell’istanza

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dichiarare improcedibile, ai sensi dell’articolo 21, primo comma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che stabilisce il principio di previetà della Valutazione di Impatto Ambientale, l’istanza presentata dal Sig. Massimo Crespi, in qualità di Amministratore Unico dell’Immobiliare Agricola San Gaudenzio, con sede in Borgomanero (NO) tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3, per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nella Riserva naturale Orientata delle Baragge in località Piano Rosa in Comune di Fontaneto d’Agogna (NCT del Comune di Fontaneto d’Agogna, Fg. 7, Mapp. 113, 114, 115, 116, 162, 163, 164, 329, 344).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi