Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Codice 25.1
Autorizzazione allENEL Distribuzione S.p.A. alla ricostruzione e allesercizio
dellimpianto elettrico n. 2716/TO con carattere di inamovibilità, costituito
da una linea elettrica sotterranea a 132000 Volt nel Comune di Settimo
Torinese (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - LENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate
in premessa, è autorizzata a ricostruire ed a porre in esercizio limpianto
elettrico n. 2716/TO, in comune di Settimo Torinese (TO).
Art. 2 - Ai sensi dellArt. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente
autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dellimpianto elettrico
autorizzato.
In accoglimento delle richiesta avanzata dallEnel Distribuzione S.p.A.
limpianto è inoltre dichiarato inamovibile.
Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, lENEL Distribuzione
S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli
Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di
quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti
la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini
della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre
anni deve iniziare i lavori.
Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro
cinque anni dalla data della presente determinazione.
Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche
previste nel progetto allegato allistanza di autorizzazione, e alle condizioni
sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto
losservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti
elettrici.
Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è
incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato
e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto
dallArt. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.
Art. 5 - LENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno
che, in conseguenza della costruzione e dellesercizio dellimpianto autorizzato
venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando
lAmministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.
Art. 6 - LENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante
la costruzione o lesercizio dellimpianto, tutte quelle nuove opere o
modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno alluopo
stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
dellENEL Distribuzione S.p.A..
Art. 8 - LENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità
di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa,
ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:
- metri 2 per parte asse linea.
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 maggio 2001, n. 697
Claudio Tomasini