Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3600/01 per la realizzazione di opere di sostegno
stradale nel profilo di sponda del Rio Valle Maggiore in Comune di Gassino
Torinese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gassino T.se, con
sede in Piazza A. Chiesa n. 3 Gassino T.se, ad eseguire le opere in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate
negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
spondale in argomento da eseguirsi a sostegno della strada nel corso dacqua
in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il
cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore
di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni
trasversali interessate;
3. lopera di sostegno inserita nel profilo di sponda dovrà essere risvoltata
per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte
nellesistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato
senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto spondale di che trattasi dovrà essere mantenuto ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per diciotto mesi dalla data
di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno
essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili
circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso
in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere
luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985
- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera. Con successivo atto verrà rilasciato il
provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa
e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 maggio 2001, n. 681
Carlo Pelassa