Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Codice 25.3
R.D. n. 523/1904 - Legge n. 183/1989 annualità 1997. Autorizzazione idraulica
n. 32/2001 per la realizzazione di un tratto di difesa della sponda destra
del Rio Gran Comba, nellambito dei lavori di sistemazione del movimento
franoso in località Gran Villard in Comune di Sauze dOulx. Ditta: Comune
di Sauze di Cesana
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sauze DOulx, ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale nel suo complesso con particolare riguardo ai massi
vincolati costituenti protezione del piede della palificata doppia prevista
lungo il corso dacqua in argomento;
3. lopera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente
lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre
il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità
con il profilo spondale esistente;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
5. le sponde, e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il
soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. la presente autorizzazione, essendo legata ad altri ingenti interventi
sul sovrastante pendio, ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data
di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori di difesa idraulica
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in questo resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a
monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
12. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico
-, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 8 maggio 2001 , n. 607
Giambattista Massera