Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.1
Autorizzazione allEnel Distribuzione S.p.A. alla ricostruzione e allesercizio
dellimpianto elettrico n. 2713/TO Rondissone - Crescentino, con carattere
di inamovibilità, costituito da 1 linea elettrica aerea a 132000 Volt nei
comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - LENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate
in premessa, è autorizzata a ricostruire ed a porre in esercizio limpianto
elettrico n. 2713/TO a 132 kV nei comuni di Torrazza e Verolengo (TO).
Art. 2 - Ai sensi dellArt. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente
autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione dellimpianto elettrico
autorizzato.
In accoglimento della richiesta avanzata dallEnel S.p.A. limpianto è
inoltre dichiarato inamovibile.
Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, lENEL
Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai
sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari
con lelenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti
di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali
è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive
modificazioni, entro tre anni deve iniziare i lavori.
Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro
cinque anni dalla data della presente determinazione.
Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche
previste nel progetto allegato allistanza di autorizzazione, e alle condizioni
sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto
losservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti
elettrici.
Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è
incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato
e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto
dallArt. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.
Art. 5 - LENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno
che, in conseguenza della costruzione e dellesercizio dellimpianto autorizzato
venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando
lAmministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.
Art. 6 - LENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante
la costruzione o lesercizio dellimpianto, tutte quelle nuove opere o
modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno alluopo
stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
dellENEL Distribuzione S.p.A..
Art. 8 - LENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità
di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa,
ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:
- metri 15 per parte asse linea.
Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 aprile 2001, n. 447
Claudio Tomasini