Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2001, n. 2-3359

Legge Regionale 14/12/1998, art. 2, comma 2, lett. d) - Decreto legislativo 28/2/2000, n. 81, art. 8, comma 1 - Legge 23/12/2000, n. 388, art 78, comma 2, lett. d) - Programmi e misure di stabilizzazione occupazionale a favore di soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs 81/2000.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire il trasferimento alla Direzione Regionale e per il Piemonte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della somma necessaria a fare fronte al pagamento degli assegni d’indennità per prestazioni in attività socialmente utili a favore dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ricompresi nei provvedimenti di avvio a stabilizzazione adottati dai relativi Enti utilizzatori, di cui all’art. 1, comma 1 del predetto decreto, agli atti dell’Amministrazione Regionale.

Di stabilire che all’impegno e alla liquidazione, a favore dell’INPS regionale del Piemonte, della somma occorrente, l’Amministrazione Regionale provveda successivamente e subordinatamente alI’acquisizione agli atti ed al relativo accertamento di ammissibilità a beneficio, dei provvedimenti di avviamento a stabilizzazione predisposti dagli Enti utilizzatori secondo le modalità indicate in premessa.

Nelle more della verifica del numero complessivo dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili da parte degli enti utilizzatori e della conseguente somma occorrente per il pagamento degli assegni ai medesimi, verrà trasferita a favore dell’INPS regionale del Piemonte a titolo di acconto la somma di lire 8.000.000.000.

La sopra indicata somma di lire 8.000.000.000 è già stata accantonata ed assegnata accantonata a favore della Direzione Regionale 15 Formazione professionale - lavoro dalla deliberazione della Giunta Regionale n 31-2641 del 2/4/2001 sul cap. 11420 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2001.

Successivamente la Regione, qualora fosse necessario, sulla base delle succitate verifiche contabili, trasferirà all’INPS regionale del Piemonte le eventuali somme ulteriormente necessarie.

Le attività socialmente utili in atto vengono prolungate sino al 31.12.2001 per tutti gli enti utilizzatori che hanno già comunicato di voler stabilizzare non meno del 30% di lavoratori socialmente utili e che hanno già disposto o predisporranno entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione atti formali che consentano l’effettiva stabilizzazione di almeno il 30% degli stessi lavoratori.

Rientrano nei programmi di stabilizzazione anche gli enti utilizzatori che, con propri atti formali, da predisporre entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, chiedano di aderire al programma provinciale di stabilizzazione come indicato in premessa.

I rimanenti lavoratori non stabilizzati entro la data del 31.12.2001, potranno continuare le attività socialmente utili sino al 30.6.2002.

(omissis)