Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 77-3353

Deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100 - Rifinanziamento art. 16 comma 1 legge 266/97: approvazione del programma attuativo regionale relativo ad interventi nel settore del commercio e del turismo. Risorse stanziate sul capitolo 25990/2001 e sul capitolo 26105/2001 nell’entità complessiva di L. 3.000.000.000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il programma attuativo ivi allegato, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente e sostanzialmente si richiama,

- di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la rettifica ed integrazione della convenzione rep. n. 2042, stipulata in data 9.9.99 con l’Istituto Finanziario Finpiemonte S.p.A e approvata con D.D. 178 del 20.7.99 che disciplina la gestione delle risorse finanziarie stanziate in attuazione della deliberazione CIPE 5/8/98, n. 100.

- di destinare al programma in oggetto le risorse regionali di L. 3.000.000.000, previste per l’ esercizio finanziario 2001, approvate con la L.R. n. 10 del 14/5/2001 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003". L’entità di L. 2.700.000.000 è stata accantonata con D.G.R. n. 25-2155 del 5.2.2001 sul capitolo 25990/2001 e quella di L. 300.000.000 è stata accantonata con la medesima deliberazione sul capitolo 26105/2001.

(omissis)

Allegato

Programma attuativo deliberazione
CIPE 5/8/98 n. 100
(Decreto ministeriale 30/3/00 - Rifinanziamento
art. 16, c. 1 L. 266/97)

Motivazioni degli interventi, descrizione del contesto di realizzazione e degli obiettivi che si intendono raggiungere

Il presente programma regionale si inserisce in un complesso di interventi condivisi dalla Regione Piemonte e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla deliberazione Cipe 100/98.

La legge regionale 12/11/99 n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, emanata in attuazione del D.L.vo 31/3/98, n. 114 prevede appositi finanziamenti per la realizzazione dei progetti di qualificazione urbana (PQU), da parte dei Comuni con popolazione residente superiore a tremila abitanti e dei progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori (PIR), da parte dei Comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti. Lo spirito della legge è quello di favorire la qualificazione del territorio, la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori creando, per ogni area oggetto di intervento integrato, una specifica caratterizzazione e un’immagine globale unitaria al fine di aumentarne la capacità attrattiva e favorirne l’accessibilità.

Per raggiungere questi obiettivi è necessaria l’integrazione di interventi di carattere strutturale, pubblici e privati, oltre che interventi di immagine volti soprattutto alla fidelizzazione della clientela e al miglioramento dell’accoglienza.

Considerato che gli attuali strumenti di finanziamento della Regione Piemonte ex L.R. 28/99, ed in particolare per il triennio 2001-2003 la D.G.R. 62-2191 del 5/2/01, promuovono esclusivamente gli interventi strutturali realizzati sia da enti pubblici sia da operatori privati, il presente programma intende fare leva su iniziative che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi sopra citati nella loro complessità individuando quali destinatari e protagonisti delle azioni di intervento:

- le piccole imprese operanti nel settore del commercio e del turismo, con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, su iniziativa opportunamente intrapresa dai Comuni promotori, secondo le modalità e i criteri previsti all’intervento n. 1”;

- gli organismi associati costituiti con prevalenza numerica tra le piccole imprese commerciali e i Comuni, secondo le modalità e i criteri previsti all’"Intervento n. 2.”

Detti beneficiari devono partecipare alla realizzazione dei progetti globali unitari, qualificantisi come progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori (PQU/PIR), così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114". Tali progetti globali unitari devono essere ammissibili alle agevolazioni regionali secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. 62-2191 del 5/2/01.

Piano di copertura finanziaria
Dotazione finanziaria regionale

Piano generale

 

Totali

%

 

Lire*

Euro

 

Stato

2.799

1.445,56

0,24

Regione

3.000

1.549,37

0,25

Altri (pubblico o privato)

6.000

3.098,74

0,51

Costo totale

11.799

6.093,67

 

* i dati sono espressi in milioni di lire

 

Piano per singoli interventi

 

Intervento n. 1

Intervento n. 2

 

Totali

Totali

 

Lire *

Euro

Lire*

Euro

Stato

1.400

723,09

1.399

722,52

Regione

1.400

723.,09

1.600

826,33

Altri (pubblico o privato)

3.000

1.549,37

3.000

1.549,37

Costo totale

5.800

2.995,45

5.999

3.098,22

* i dati sono espressi in milioni di lire

Alle risorse regionali di Lire 3.000.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 25990 e 26105, previsti per l’esercizio finanziario 2001, approvati con la L.R. n. 10 del 14/5/2001 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003".

E’ consentita la compensazione delle risorse finanziarie programmate tra gli interventi n. 1 e n. 2.

Intervento n. 1

Beneficiari

Le piccole imprese commerciali e turistiche:

a) commerciali, così come definite dal Decreto 23/12/97 del Ministero del Commercio, dell’industria e dell’Artigianato, iscritte al Registro Imprese, aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, cosi come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268.

Sono escluse le imprese esercenti attività di commercio ex art. 4, c. 2 del D.Lgs. 114/98.

b) turistiche, così come disciplinate dalla L. 29/3/2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, iscritte al Registro delle Imprese.

Natura degli interventi ammissibili

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi di operatori commerciali e turistici direttamente corredati ai PQU o PIR di comuni e consorzi tra comuni, così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114". I PQU e i PIR devono essere ammissibili alle agevolazioni regionali secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. 62-2191 del 5/2/01.

Sono considerati ammissibili i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area e finalizzati a garantire il recupero di immobili adibiti alle attività commerciali, così come sopra individuate, uniformando ed armonizzando l’ambiente in cui sono inserite:

- l’illuminazione esterna e le insegne degli esercizi adibiti alle attività sopra individuate

- il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi adibiti alle attività sopra individuate

- la sistemazione di vetrine

- la sistemazione di dehors

- la sistemazione dei chioschi delle edicole e dei bar

- la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere accessorie, purchè trattasi di interventi relativi a mercati adeguati o in via di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa Comunitaria, nazionale e regionale vigente e dall’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

La domanda può essere presentata solo se il progetto è inserito nell’ambito degli scherni tipologici relativi all’esteriorità degli esercizi commerciali e turistici contenuti nel PQU o PIR di riferimento.

Entità delle agevolazioni

E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

L’entità massima della agevolazione non può superare Lire 20.000.000.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”.

Criteri di selezione delle istanze

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 14, in relazione al grado di completezza e unitarietà dei PQU/PIR, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento;

- punti da 0 a 5, in relazione alla frequenza di operatori commerciali e turistici aderenti all’iniziativa rispetto al numero di operatori presenti nell’addensamento o nella porzione di addensamento interessata all’intervento

Procedure

Le domande devono essere presentate, in bollo, dagli operatori ai Comuni sede della iniziativa, sulla base del fac-simile approvato con il presente atto. Devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti della L. 4/1/68, n. 15 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una relazione illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il piano di investimento, corredato dei relativi preventivi;

3. la dichiarazione attestante l’impegno a mantenere l’attività commerciale o turistica e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

4. la dichiarazione attestante la inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto della presente agevolazione, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/1/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”.

I Comuni possono presentare domanda nei periodi 15/12/2001-15/2/2002 - 15/12/2002-15/2/2003 - 15/12/2003-15/2/2004. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente deve contenere l’elenco dei nominativi degli operatori aderenti all’iniziativa e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione; deve essere accompagnata da una copia del PQU/PIR (corredati anche da opportuna planimetria dell’addensamento di riferimento), approvato con deliberazione comunale in sede conciliare. Deve essere predisposta sulla base del fac-simile approvato con il presente atto.

L’operatore, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al Comune il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

L’erogazione della agevolazione ha luogo sulla base degli elenchi presentati trimestralmente dal comune agli uffici competenti, attestanti la regolarità della documentazione giustificativa la realizzazione della iniziativa.

I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di ammissibilità al beneficio, assunta con provvedimento dell’Amministrazione regionale. I lavori devono aver avuto inizio dopo il primo gennaio di ciascun esercizio finanziario di riferimento.

Revoche e monitoraggio negli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari e i Comuni che partecipano alla realizzazione dei progetti cui aderiscono gli operatori commerciali e turistici sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini dei controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora:

- l’attività commerciale o turistica e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi non siano mantenuti per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;

-  le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;

- si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

Intervento n. 2.

Beneficiari

1. Gli organismi associati di imprese, costituiti con prevalenza numerica tra le piccole imprese commerciali così come definite all’intervento n. 1, con un numero minimo di otto imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114. Tra le imprese di natura diversa da quella commerciale sono comprese anche le imprese turistiche così come disciplinate all’intervento n. 1. Tali organismi devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile; devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del PQU/PIR di riferimento, provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

2. I Comuni che assumono l’iniziativa di cui al presente intervento, attraverso apposita convenzione stipulata con un numero di imprese di cui la prevalenza numerica è di piccole imprese commerciali, così come definite all’intervento n. 1, con un numero minimo di otto imprese operanti nel settore dei commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114. Tra le imprese di natura diversa da quella commerciale sono comprese anche le imprese turistiche così come disciplinate all’intervento n. 1.

Natura degli interventi ammissibili

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi sotto elencati, direttamente correlati ai PQU o PIR di comuni e consorzi tra comuni, così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento dei commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114". I PQU e i PIR devono essere ammissibili alle agevolazioni regionali secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. 62-2191 del 5/2/01.

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di almeno due dei sotto elencati interventi, con la seguente priorità:

- predisposizione del piano di marketing inserito nel contesto territoriale oggetto del PQU/PIR e riferito alle imprese associate o convenzionate.

- realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. In tale caso, sono escluse le spese di acquisto dell’immobile e le spese di gestione corrente.

- iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all’iniziativa quali:

- il servizio di animazione e assistenza ai bambini

- il servizio di assistenza post-vendita alla clientela

- il servizio carrelli per mercato e negozi

- la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali ... - iniziative promozionali quali la predisposizione di:

- punti fissi di informazione

- canali telematici di informazione

- materiale informativo

Entità delle agevolazioni

E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare nel triennio l’entità di Lire 400.000.000.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”, calcolato in riferimento a ciascuna impresa associata o convenzionata.

Criteri di selezione delle istanze

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 14, in relazione al grado di completezza e unitarietà del PQU/PIR, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento;

- punti da 0 a 8, in relazione al grado di completezza e unitarietà del progetto presentato ai fini del presente intervento, nonché all’ordine di priorità degli interventi proposti;

- punti da 0 a 5, in relazione alla frequenza di operatori commerciali aderenti all’iniziativa rispetto al numero di operatori presenti nell’addensamento o nella porzione di addensamento interessata all’intervento.

Procedure

Le domande devono essere presentate nei periodi 15/12/2001-15/2/2002 - 15/12/2002-15/2/2003 - 15/12/2003-15/2/2004, in bolla ove dovuto, sulla base del fac-simile approvato con il presente atto. Devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti della L. 4/1/68, n. 15 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’ente, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una copia del PQU/PIR (corredati anche da opportuna planimetria dell’addensamento di riferimento), approvato con deliberazione comunale in sede consiliare. Il PQU/PIR non deve esser trasmesso se già contenuto nella richiesta del beneficio ex Intervento n. 1.;

2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associato o, qualora beneficiario sia il Comune, copia della convenzione stipulata con gli operatori aderenti all’iniziativa;

3. il progetto proposto, corredato da relazione illustrativa che ne specifichi finalità e caratteristiche generali e integrato da opportuna planimetria che evidenzi l’ubicazione degli operatori aderenti all’iniziativa e degli spazi utilizzati ai fini del presente intervento;

4. il piano di investimento delle iniziative proposte, corredato dei relativi preventivi;

5. la dichiarazione attestante la inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto della presente agevolazione, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/1/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”.

Entro il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’ammissibilità al contributo, i beneficiari in questione dovranno trasmettere agli uffici competenti una relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute.

I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Tempi

I lavori devono aver avuto inizio dopo il primo gennaio di ciascun esercizio finanziario di riferimento.

Revoche e monitoraggio degli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora:

- la destinazione delle opere elo dei beni ammessi non siano mantenuti per due anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;

- le opere e i servizi ammessi alle agevolazioni non siano stati realizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;

- si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

Risultati attesi

Al fine di valutare i benefici, derivanti dalle misure poste in essere con il presente documento, si è provveduto ad individuare alcuni indicatori, sociali ed economici, anche per favorire il confronto tra la bontà del programma e i risultati attesi.

In questo modo si offre uno strumento, suscettibile di aggiornamento, che consente di adeguare gli interventi previsti all’eventuale mutamento del contesto operativo.

Dal punto di vista procedurale, l’ufficio regionale competente provvederà ad inviare ai beneficiari un questionario. Le risposte a tale questionario rappresenteranno lo strumento di misurazione dei risultati effettivi, comparati con quelli attesi. Tali risposte dovranno essere accompagnate da una relazione contenente informazioni e valutazione sull’andamento dell’iniziativa agevolata, in particolare in ordine al livello di soddisfazione dell’utenza locale.

La Regione Piemonte trasmetterà, conseguentemente, al Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato apposita relazione sull’avanzamento sia del programma nel suo complesso sia di ciascun intervento.

1. Indice di incremento occupazionale, da misurare in riferimento a posizioni, sia di inoccupazione, che di disoccupazione e di variazione dell’attività lavorativa Valore atteso = 100 unità

2. Indice di incremento degli acquisti nell’area oggetto del progetto integrato (PQU/PIR)

Valore atteso = 10%

3. Indice di incremento degli abitanti annuali e stagionali nella località sede di iniziativa PIR

Valore atteso = 1%

Analisi dell’impatto ambientale

Il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali, privati e pubblici, e di interventi di immagine inseriti all’interno di programmi d’area, approvati in sede consiliare dai Comuni interessati. Con l’approvazione dì tali programmi è obbligatorio l’adeguamento agli strumenti urbanistico-commerciali, previsti dalla normativa regionale (in particolare dalla L.R. 20/89 recante “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”) e nazionale vigente. Per gli interventi edilizi le autorizzazioni e/o concessioni saranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

Forme di promozione e pubblicità degli interventi

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il presente programma regionale è attuata mediante mezzi diversificati quali:

- gli ordinari canali di pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- comunicati stampa ai quotidiani a tiratura nazionale e locale;

- l’esistente sito Internet, dedicato alla Regione Piemonte, che contiene il ventaglio di tutti gli interventi condivisi dalla Regione in merito alle opportunità di agevolazione offerte dalla medesima in ambito commerciale;

- il notiziario per le Amministrazioni locali;

- l’ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;

- forme di informazione diretta ai potenziali fruitori delle agevolazioni regionale;

- forme di pubblicizzazione degli interventi realizzati attraverso cartellonistica che evidenzi, in ciascuna area interessata, i soggetti partecipanti alle iniziative, i soggetti finanziatori e le principali caratteristiche degli interventi medesimi.

E’ altresì prevista la creazione di tavoli di concertazione con i soggetti interessati al fine di guidare i medesimi alla adeguata conoscenza di tutti gli strumenti di accesso al credito promossi sul territorio regionale.

Allegati