Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001
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Codice 13.4
Concessione di azienda faunistico-venatoria denominata Valloncrò ricadente
nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare listituzione dellazienda faunistico-venatoria denominata
Valloncrò di complessivi ha 2.564, ricadente nella zona faunistica delle
Alpi della Provincia di Torino, per larea delimitata nella planimetria
agli atti, a favore del Sig. Vittorio Garrone, fino al 31.1.2010.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n.
70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996, e successive
modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998
e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1) deve adottare tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare
e migliorare lambiente naturale e di protezione della fauna dellarea
interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle
linee guida, di cui alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, in ordine
ai miglioramenti ambientali;
2) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale
di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo
quanto stabilito dal punto 4 dellallegato alla già richiamata D.G.R. n.
13-25059 del 20.7.1998;
3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale
di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto
conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla
citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;
4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di
prelievo lesercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti
e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda faunistico-venatoria;
- esercitare la vigilanza nel territorio dellazienda da almeno una guardia
giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo
deve essere comunicato alla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura
e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del
tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di
concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati
dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè
dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente
alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti
richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza,
le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali
e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 maggio 2001, n. 83
Carlo Di Bisceglie