Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 13.4
D.D. 18 aprile 2001, n. 69

Art. 13 comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zone addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nell’azienda agri-turistico-venatoria “Roccagrimalda” (AL)

Visto l’art. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;

considerato che il citato comma 8 dell’articolo 13 stabilisce altresì che con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti i criteri d’istituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modificazioni, con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 389 del 23.12.1998 con la quale si è approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Roccagrimalda” (AL) nell’azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 1372, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005, a favore del Sig. Ottria Lorenzo;

vista l’istanza, pervenuta in data 3.4.2001, volta ad ottenere l’istituzione di tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, germano reale e pernice rossa, individuate con le lettere “A”, “B” e “C” nella planimetria catastale agli atti, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 143.00, di ha 86.00 e di ha 161.00;

dato atto che ai fini dell’istituzione della zona anzidetta il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dall’art. 2, comma 1, dell’allegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:

- verbale di assemblea del consorzio in data 9.4.1997 attestante l’assenso all’istituzione delle zone in argomento (tipo c);

- planimetria catastale dell’azienda agri-turistico-venatoria comprensiva della zona che si intende costituire;

- regolamento di gestione della zona ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato allegato;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nell’azienda agri-turistico-venatoria “Roccagrimalda” (AL) tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, germano reale e pernice rossa, individuate con le lettere “A”, “B” e “C” nella planimetria catastale agli atti, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 143.00, di ha 86.00 e di ha 161.00.

Le suddette zone sono istituite fino al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modificazioni, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dell’art. 53 della legge regionale 70/96.

2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. L’attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 15 maggio.

Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

4. Per l’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.

I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell’assicurazione di cui all’art. 35 della l.r. 70/96.

5. Nelle zone di cui all’art. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è consentito l’accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane. Resta fermo il divieto previsto dall’art. 49, comma 1, lett. C). Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell’abbattimento della fauna selvatica all’interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.

7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell’espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria: zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C. Art. 13 l.r. 70/96".

10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito dall’art. 50 della l.r. 70/96.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie