Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Vinchio (Asti)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Art.10 - Attività del consiglio comunale

Art.11 - Sedute e convocazione

Art.12 - Gruppi consiliari

Art.13 - Commissioni

Art.14 - Consiglieri comunali

Art.15 - Consigliere anziano

Art.16 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Art.17 - Il sindaco

Art.18 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

Art.19 - Rappresentanza dell’ente

Art.20 - Vicesindaco

Art.21 - La giunta comunale.

Art.22 - Composizione e nomina

Art.23 - Competenze

Art.24 - Funzionamento

Art.25 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art.26 - Mozione di sfiducia

Titolo III - UFFICI E PERSONALE

Art.27 - Struttura

Art.28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.29 - Il segretario comunale

Art.30 - Attribuzioni

Art.31 - Direttore generale

Art.32 - Funzioni del direttore generale

Art.33 - Responsabili dei servizi

Titolo IV - RESPONSABILITA’

Art.34 - Responsabilità verso il comune

Art.35 - Responsabilità verso terzi

Art.36 - Responsabilità dei contabili

Titolo V - CONTROLLO INTERNO

Art.37 - Principi e criteri

Art.38 - Revisore del conto

Art.39 - Controllo di gestione

Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.40 - Servizi pubblici comunali

Art.41 - Gestione dei servizi pubblici

Art.42 - Gestione in economia

Art.43 - Azienda speciale

Art.44 - Istituzione

Art.45 - Convenzioni

Art.46 - Consorzi

Art.47 - Unione di comuni

Art.48 - Accordi di programma

Titolo VII - PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.49 - Partecipazione

Art.50 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art.51 - Istanze, petizioni e proposte

Art.52 - Modalità di presentazione

Art.53 - Definizione

Art.54 - Referendum

Art.55 - Diritto d’accesso

Art.56 - Diritto d’informazione

Art.57 - Diritti del contribuente

Art.58 - Azione popolare

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art.59 - Statuto

Art.60 - Regolamenti

Art.61 - Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali

Art.62 - Norme transitorie e finali

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Vinchio è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Vinchio, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art.2
Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c) tutela e promozione dello sviluppo dell’artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d) promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni, al fine di garantire qualità e sicurezza al consumatore;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i) tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j) rimozione degli ostacoli che possono impedire l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza tra gli individui.

Art.3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art.4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 9,31 chilometri quadrati e confina con i Comuni di Belveglio, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Mombercelli, Nizza Monferrato e Vaglio Serra.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza San Marco 7.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. L’affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art.6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Vinchio e lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 settembre 1993.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7
Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all’interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art.8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l’intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art.9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all’artico-lo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art.10
Attività del consiglio comunale

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art.11
Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l’avviso deve contenere l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, mentre nei casi d’urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.

Art.12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art.13
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.

2. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l’esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal suddetto regolamento.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art.14
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificative sono l’assenza dovuta a problemi di lavoro contingenti, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell’assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne da lettura al momento dell’apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art.15
Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art.16
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato; le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull’accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art.17
Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite della legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il comune, esprime l’interesse dell’intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l’organo responsabile dell’amministrazione ed in tale veste:

a) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b) nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c) nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d) convoca e presiede la giunta comunale;

e) convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g) determina l’orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordi-namento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art.18
Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Art.19
Rappresentanza dell’ente

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;

b) stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art.20
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l’assessore che viene nominato dal sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza del vicesindaco, contemporanea a quella del sindaco, l’asses-sore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art.21
La giunta comunale.

1. La giunta comunale è l’organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell’amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art.22
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

2. E’ nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e non devono risultare non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione ed il coniuge.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

Art.23
Competenze

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare:

a) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b) autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall’ordine e dal grado di giudizio.

Art.24
Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

Art.25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale

4. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione consiliare non viene approvata.

6. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

7. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi dello stesso.

8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art.26
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art.27
Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l’ammodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art.28
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.29
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario comunale.

Art.30
Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art.31
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art.32
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

d) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art.33
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art.34
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l’obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art.35
Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall’ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l’ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all’atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art.36
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art.37
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art.38
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.39
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l’individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.40
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.41
Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all’ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Art.42
Gestione in economia

1. L’organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art.43
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l’economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

Art.44
Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art.45
Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.46
Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art.47
Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all’unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art.48
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull’opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l’attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.49
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art.50
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art.51
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell’Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.52
Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l’individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art.53
Definizione

1. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

2. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, per l’adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

3. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;

b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

c) i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;

d) il bilancio e la contabilità finanziaria;

e) le espropriazioni per pubblica utilità;

f) le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art.54
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell’ente, come strumenti di partecipazione popolare.

2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. I soggetti promotori dei referendum sono:

a) un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi;

b) il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

3. Non possono proporsi referendum in materia di:

a) statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

c) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) atti relativi al personale del Comune;

e) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza;

f) designazioni e nomine.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell’apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un’unica tornata annuale.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art.55
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art.56
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art.57
Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L’amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art.58- Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell’ottica di una maggiore tutela dell’interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art.59
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art.60
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art.61
Sanzioni amministrative per violazione
dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art.62
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.